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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31877/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso non sono consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello sul punto (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), che ha ampiamente ricostruito l'ambito e il pieno rispetto delle garanzie in favore del ricorrente e della persona offesa in quanto persone di lingua straniera sentite con l'assistenza completa dell'interprete (pag. 2 e segg.), in assenza di qualsiasi violazione di legge; atteso che l'ultimo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena, è manifestamente infondato sia per la sua genericità quanto al tema delle concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., tale richiesta generica deve ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7 dove si è valorizzata la modalità della azione, la violenza della condotta, la negativa personalità del ricorrente, elementi con i quali il ricorrente non si confronta); atteso che il trattamento sanzionatorio per come determinato risulta esente nel percorso determinativo da qualsiasi irragionevolezza o arbitrarietà, sicché giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso non sono consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello sul punto (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), che ha ampiamente ricostruito l'ambito e il pieno rispetto delle garanzie in favore del ricorrente e della persona offesa in quanto persone di lingua straniera sentite con l'assistenza completa dell'interprete (pag. 2 e segg.), in assenza di qualsiasi violazione di legge; atteso che l'ultimo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena, è manifestamente infondato sia per la sua genericità quanto al tema delle concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., tale richiesta generica deve ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7 dove si è valorizzata la modalità della azione, la violenza della condotta, la negativa personalità del ricorrente, elementi con i quali il ricorrente non si confronta); atteso che il trattamento sanzionatorio per come determinato risulta esente nel percorso determinativo da qualsiasi irragionevolezza o arbitrarietà, sicché giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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