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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2023

Cassazione n. 10736/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brindisi avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 24/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Seccia che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Dato atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha fatto pervenire una pc giustificativa della assenza all'udienza odierna. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Lecce, in data in data 24/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 8/3/2021, condannava l'imputata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione.

2. Avverso il provvedimento l'imputata, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.

3. Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, co. 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta.

Ad avviso della difesa i giudici di merito avrebbero dovuto considerare gli elementi evidenziati in sede d'appello dirimenti per l'inquadramento della fattispecie nella ipotesi di detenzione di stupefacente a fini di uso personale (l'esiguità del principio attivo della confezione di maggior peso ponderale rinvenuta in possesso della ricorrente e il grave stato di prostrazione psicologico della stessa, dovuto alla perdita prematura di entrambi i genitori, giustificativo dell'acquisto massivo per un valore di 500 euro).

4. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi disciplinata dal quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

5. Nell'ultimo motivo di ricorso si lamenta la mancanza e comunque l'illogicità e contrarietà della motivazione nella parte riferita al trattamento sanzionatorio.

Si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato sull'assenza di un comportamento collaborativo dell'imputata considerata "indice di accertata notevole portata criminale della personalità". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La doglianza attiene invero a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).

Inoltre la censura riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente.

Nello specifico la Corte territoriale, condividendo l'assunto del giudice di prime cure in ordine alla impossibilità di ritenere il quantitativo rinvenuto in possesso della ricorrente destinato ad uso personale, ha evidenziato la percentuale complessiva del principio drogante, le modalità di confezionamento dello stupefacente rinvenuto e l'inverosimiglianza delle tesi dell'imputato.

Sotto quest'ultimo profilo hanno confutato l'assunto difensivo, fondato sulla esiguità del principio attivo del chilogrammo di sostanza contenuta nella busta di maggiori dimensioni, evidenziando che il principio attivo della sostanza di minor peso confezionata in bustine più piccole era, elevato tanto da rendere la complessiva percentuale drogante incompatibile con la destinazione personale.

Oltre a tale elemento, con ragionamento immune da vizi logici, i giudici d'appello hanno altresì osservato che nell'abitazione dell'imputata furono ritrovati strumenti funzionali al confezionamento, che le esigue entrate della donna, consistenti nel solo assegno di disoccupazione di circa 600 euro rendevano inverosimile che la stessa impiegasse tutti i suoi averi per fare scorta della sostanza illecita e che lo stato di prostrazione psicologica che l'avrebbe spinta ad agire in tal senso non risultava da alcuna documentazione medica.

Nel provvedimento impugnato, quindi, con ragionamento immune dalle censure sollevate, si è fatto buon governo del principio più volte affermato da Questa Corte secondo il quale nell'accertamento della finalità di spaccio il giudice non può fare ricorso al solo dato ponderale della sostanza detenuta, ma deve valutare le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale.

Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245 - 01. 2.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Con motivazione logica e coerente il Collegio d'appello ha escluso l'ipotizzabilità della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, condividendo il ragionamento del giudice di prime cure che ha fatto proprio l'insegnamento di questa Corte secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

Correttamente, dunque, si è escluso la ricorrenza del quinto comma, con motivazione coerente e lineare, per i quantitativi di droga e per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato.3.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici d'appello, con argomentazione logica e coerente, non si sono limitati a mettere in luce il comportamento non collaborativo della ricorrente ma hanno altresì evidenziato il tentativo da lei posto in essere per sviare le indagini, sintomo di una spiccata capacità criminale, e soprattutto l'assenza di elementi positivi da valorizzare al fine della concessione delle attenuanti, non potendo ritenersi tale la dichiarazione resa dalla ricorrente di essere consumatrice abituale di marijuana. 4.Per queste ragioni il ricorso da dichiarato inammissibile e la ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brindisi avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 24/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Seccia che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Dato atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha fatto pervenire una pc giustificativa della assenza all'udienza odierna. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, in data in data 24/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 8/3/2021, condannava l'imputata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione. 2. Avverso il provvedimento l'imputata, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, co. 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. Ad avviso della difesa i giudici di merito avrebbero dovuto considerare gli elementi evidenziati in sede d'appello dirimenti per l'inquadramento della fattispecie nella ipotesi di detenzione di stupefacente a fini di uso personale (l'esiguità del principio attivo della confezione di maggior peso ponderale rinvenuta in possesso della ricorrente e il grave stato di prostrazione psicologico della stessa, dovuto alla perdita prematura di entrambi i genitori, giustificativo dell'acquisto massivo per un valore di 500 euro). 4. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi disciplinata dal quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Nell'ultimo motivo di ricorso si lamenta la mancanza e comunque l'illogicità e contrarietà della motivazione nella parte riferita al trattamento sanzionatorio. Si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato sull'assenza di un comportamento collaborativo dell'imputata considerata "indice di accertata notevole portata criminale della personalità". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza attiene invero a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre la censura riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. Nello specifico la Corte territoriale, condividendo l'assunto del giudice di prime cure in ordine alla impossibilità di ritenere il quantitativo rinvenuto in possesso della ricorrente destinato ad uso personale, ha evidenziato la percentuale complessiva del principio drogante, le modalità di confezionamento dello stupefacente rinvenuto e l'inverosimiglianza delle tesi dell'imputato. Sotto quest'ultimo profilo hanno confutato l'assunto difensivo, fondato sulla esiguità del principio attivo del chilogrammo di sostanza contenuta nella busta di maggiori dimensioni, evidenziando che il principio attivo della sostanza di minor peso confezionata in bustine più piccole era, elevato tanto da rendere la complessiva percentuale drogante incompatibile con la destinazione personale. Oltre a tale elemento, con ragionamento immune da vizi logici, i giudici d'appello hanno altresì osservato che nell'abitazione dell'imputata furono ritrovati strumenti funzionali al confezionamento, che le esigue entrate della donna, consistenti nel solo assegno di disoccupazione di circa 600 euro rendevano inverosimile che la stessa impiegasse tutti i suoi averi per fare scorta della sostanza illecita e che lo stato di prostrazione psicologica che l'avrebbe spinta ad agire in tal senso non risultava da alcuna documentazione medica. Nel provvedimento impugnato, quindi, con ragionamento immune dalle censure sollevate, si è fatto buon governo del principio più volte affermato da Questa Corte secondo il quale nell'accertamento della finalità di spaccio il giudice non può fare ricorso al solo dato ponderale della sostanza detenuta, ma deve valutare le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale. Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245 - 01. 2.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con motivazione logica e coerente il Collegio d'appello ha escluso l'ipotizzabilità della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, condividendo il ragionamento del giudice di prime cure che ha fatto proprio l'insegnamento di questa Corte secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Correttamente, dunque, si è escluso la ricorrenza del quinto comma, con motivazione coerente e lineare, per i quantitativi di droga e per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato.3.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici d'appello, con argomentazione logica e coerente, non si sono limitati a mettere in luce il comportamento non collaborativo della ricorrente ma hanno altresì evidenziato il tentativo da lei posto in essere per sviare le indagini, sintomo di una spiccata capacità criminale, e soprattutto l'assenza di elementi positivi da valorizzare al fine della concessione delle attenuanti, non potendo ritenersi tale la dichiarazione resa dalla ricorrente di essere consumatrice abituale di marijuana. 4.Per queste ragioni il ricorso da dichiarato inammissibile e la ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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