CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata il 19/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14248/2022Numero sezionale 1430/2025Numero di raccolta generale 10525/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 21/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1133/2022, che haaccolto l’impugnazione della società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]e ha condannato il ricorrente al pagamento in suo favore di euro21.456.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto difese.2. Il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione Seconda haritenuto il ricorso improcedibile e ha formulato proposta didefinizione del giudizio secondo quanto dispone l’art. 380-bis,comma 1 c.p.c.Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bisc.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.Parte ricorrente ha presentato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.Il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata, pubblicata il19 marzo 2022, gli sarebbe stata notificata in data 24 marzo 2022,ma non ha depositato copia della relata, che non risulta inserita nelfascicolo processuale; tale copia è stata depositata, secondoquanto afferma il ricorrente in memoria, il 27 dicembre 2024. Ilricorso, inoltre, risulta proposto il 20 maggio 2022, quando eraormai trascorso il termine di sessanta giorni dal deposito dellasentenza impugnata.Secondo il costante orientamento di questa Corte, “la dichiarazionecontenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazionedella sentenza - idoneo a far decorrere il termine c.d. breve diimpugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità dellaparte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare,nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza2 di 4Numero registro generale 14248/2022Numero sezionale 1430/2025Numero di raccolta generale 10525/2026munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee deiData pubblicazione 21/04/2026messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione amezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativaomissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione aisensi dell'art. 372 c.c.” (cfr. in tal senso Cass., sez. un., n.21349/2022).Il ricorrente non contesta il mancato, tempestivo, deposito dellacopia della sentenza munita della relata di notifica ed èconsapevole dell’orientamento di questa Corte sulla questione, mainvita il Collegio a ripensare il proprio orientamento anchedevolvendo la questione alle sezioni unite e comunque valutando lanon manifesta infondatezza della incostituzionalità del comma 2dell’art. 369 c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost.,nonché degli artt. 47 della Carta dei diritti dell’Unione europea e 6della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Al riguardo ilCollegio osserva come le sezioni unite si siano più volte pronunciatesulla interpretazione del comma 2 dell’art. 369 c.p.c. (da ultimocon la sentenza supra richiamata) e la Corte europea dei dirittidell’uomo abbia ritenuto tale disposizione non in contrasto con l’art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, affermando chenon si tratta di un “impedimento sproporzionato tale dacompromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a untribunale dei ricorrenti garantito dall’art. 6 della Convenzione” (cosìla pronuncia della Corte europea 23 maggio 2024, Patricolo e altric. Italia).2. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.Non vi è liquidazione sulle spese, non essendosi la convenutacostituita.Dato che la causa è stata decisa in conformità alla propostaformulata dal Consigliere delegato, se non può trovare applicazionela condanna di cui al comma 3 dell’art. 96 c.p.c. in assenza di3 di 4Numero registro generale 14248/2022Numero sezionale 1430/2025Numero di raccolta generale 10525/2026pronuncia sulle spese, trova invece applicazione la condanna di cuiData pubblicazione 21/04/2026al comma 4 dello stesso art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 500, aisensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 14 maggio 2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4