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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18212/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il il difensore X_e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 marzo 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa il 21 settembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di detenzione di materiale esplosivo, porto di ordigni esplosivi utilizzati per commettere un furto a uno sportello bancomat mediante l'esplosione dello stesso, nonché del reato di riciclaggio di una delle autovetture utilizzate per la consumazione di tale ultimo reato, previo assorbimento, in tale fattispecie, del reato di ricettazione pure contestato.

1.1. Dalla concorde ricostruzione di entrambi i giudici di merito, è emerso che il procedimento ha avuto origine da un'attività di indagine dei Carabinieri di Bologna , la notte del 21 novembre 2020, con l'arresto di sei persone coinvolte nel furto commesso ai danni di uno sportello bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Cento di Terre del Reno.

Nel corso di un servizio di pedinamento e controllo iniziato circa un mese prima in seguito a vicende diverse ma simili a quelle per le quali si procede, era emerso che la sera del 20 novembre 2020, Jonathan e [OSCURATO:PERSONA] erano usciti, nel medesimo orario, dalle proprie abitazioni in biciletta e monopattino.

In seguito, il secondo ed altri tre soggetti erano stati notati mentre, all'interno di un garage, si travisavano e salivano sulle autovetture [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la cui presenza era stata registrata, successivamente, nei pressi dello sportello bancomat di cui sopra.

Lo stesso era stato fatto esplodere intorno alle 2.20 del mattino ed erano stati asportati circa 34.000 euro.

Il rientro delle automobili a Trebbo di Reno, nei pressi del garage del condominio «il Gabbiano» ove, pure, erano state installate altre telecamere, era stato seguito dai Carabinieri che avevano tratto in arresto quattro soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso della perquisizione era stata rinvenuta l'attrezzatura, l'abbigliamento e l'esplosivo utilizzato per l'azione delittuosa ed era stata accertata l'avvenuta sostituzione della targa all'[OSCURATO:PERSONA] che era risultata rubata il precedente 5 febbraio.

Alle 7.47 del mattino erano stati rintracciati e arrestati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si trovavano in [OSCURATO:PERSONA] a Bologna a bordo di due bicilette.

Nello zainetto di Trionfo era stata rinvenuta la somma di 34.000 euro suddivisa in sette mazzette.Il luogo in cui sono stati trovati Sapia e Trionfo era, anch'esso, sottoposto a monitoraggio in ragione di quanto constatato in occasione dell'indagine avviata tra il 23 e il 24 ottobre precedenti.

1.2. Al fine di illustrare la penale responsabilità dei tre imputati in ordine ai reati loro ascritti sono state valorizzate le seguenti circostanze.

In primo luogo, la natura estremamente organizzata dell'intera operazione che ha richiesto la preparazione accurata degli ordigni esplosivi, il reperimento di automobili rese non facilmente individuabili e custodite in due distinti box presi in locazione proprio in coincidenza con l'acquisita disponibilità dei veicoli, nonché il procacciamento di attrezzatura e mezzi da utilizzare nell'attività preparatoria dell'azione delittuosa.

In tale contesto, l'attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta essenziale ai fini del successo del raggiungimento dell'obiettivo e tale da integrare la fattispecie concorsuale essendo stata il frutto, evidentemente, della preventiva disponibilità a prelevare, nascondere e distribuire il provento del furto.

In particolare, la Corte di appello ha ritenuto infondati i rilievi difensivi tesi a evidenziare l'assenza di prova circa la presenza dei due nei garage oggetto di controllo da parte dei Carabinieri e non credibile anche la versione circa una partecipazione solo estemporanea e limitata a seguito di un contatto con un settimo complice del quale non sono state indicate le generalità.

E' stata, altresì, valorizzata la suddivisione del denaro in sette parti e la circostanza che i due siano usciti di casa alla stessa ora di [OSCURATO:PERSONA] e non vi abbiano più fatto ritorno.

Secondo la ricostruzione della Corte bolognese, anche la disponibilità e l'apposizione di targhe posticce all'[OSCURATO:PERSONA] facevano parte della predisposizione del progetto delittuoso e della consapevolezza dei soggetti che vi hanno preso parte.

La gravità del fatto e la presenza di una vera e propria organizzazione sono stati ritenuti elementi tali da escludere la concedibilità delle attenuanti generiche.

Anche il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice (giudicato «particolarmente generoso») è stato ritenuto, comunque, insuscettibile di censura.

2. Avverso la sentenza hanno proposto, con unico atto, ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo, relativamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati eccepiti i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla condanna per i reati di detenzione e porto degli ordigni esplosivi e furto allo sportello bancomat.

La Corte ha valorizzato la circostanza che solo la difesa tecnica ha indicato nell'incontro con una settima persona l'origine dell'azione di recupero del provento del furto da parte dei due imputati.

Ciò ha fatto senza tenere conto della legittimità del silenzio serbato dai ricorrenti e della mancanza di altri elementi dai quali desumere la condotta concorsuale.

Al momento dell'arresto, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non aveva addosso nulla di significativo mentre Trionfo era in possesso della refurtiva divisa in sette mazzette, con ciò dovendosi ritenere logica la dimostrazione della presenza di un settimo complice, per come ritenuto dalla stessa Corte di appello.

Sono state evidenziate le seguenti circostanze: mai i ricorrenti sono stati ripresi nei garage ove è stato predisposto l'ordigno esplosivo, gli stessi non vi erano presenti al momento della partenza delle automobili la sera del furto, né vi è prova che i due, prima del fatto, abbiano incontrato gli altri imputati.

Ciò renderebbe plausibile la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero solo raccolto («per solidarietà amicale o parentale») la refurtiva dopo il furto dividendola in parti uguali, mentre rimane il dubbio (già prospettato in sede cautelare) di chi dei due fosse presente a bordo della Giulietta sul lato passeggero che, al momento dell'arresto del gruppo, era libero, al contrario del sedile posteriore occupato da uno degli autori del furto.

Da ciò discende che la condotta ascritta ai ricorrenti potrebbe essere qualificata come favoreggiamento reale.

2.2. Con un secondo motivo è stato dedotto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il vizio di violazione di legge riferito al delitto di riciclaggio dell'automobile [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, nella motivazione della Corte bolognese mancherebbe il passaggio fondamentale circa la riferibilità ai ricorrenti della condotta di alterazione della targa del veicolo.

Pur potendo essere affermato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della provenienza dell'automobile, da nessun elemento potrebbe desumersi la prova della sua partecipazione all'alterazione delle targhe.

Ciò vale, secondo i ricorrenti, a maggior ragione, per gli altri due imputati.

3. Il difensore degli imputati ha chiesto procedersi a trattazione orale e ha depositato una memoria difensiva con motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente illustrato la mancanza di elementi per sostenere la tesi del concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei reati per i quali si procede e nella mancanza di elementi idonei per sostenere la consapevolezza dei tre ricorrenti circa l'alterazione della targa apposta sull'[OSCURATO:PERSONA] utilizzata per commettere il furto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. La sentenza della Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale bolognese operando una valutazione ad essa sostanzialmente sovrapponibile.

Ciò impone, pertanto, una prima precisazione in ordine ai principi ai quali deve conformarsi il giudizio di legittimità in presenza di, così detta, doppia conforme.

Nel caso di specie ci si trova di fronte ad una sentenza di appello che è pervenuta al medesimo esito decisorio di quella di primo grado essendo pressoché identiche le valutazioni dei giudici di merito in punto di prova indiziaria secondo uno schema ed un modello in pratica corrispondente a quello adottato in primo grado.

A tale proposito occorre prendere atto e dare seguito gli arresti costanti di questa Corte secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Arentieri, Rv. 257595 e numerose altre conformi).

Pertanto, le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata vanno lette unitamente alle pagg. 6 e seguenti della sentenza di primo grado.

3. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

Entrambi i giudici di merito, con valutazione coincidente, hanno ritenuto dimostrata la fattispecie concorsuale in ordine alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati di cui ai capi a), b) e c) sulla base di elementi indiziari univoci e convergenti rispetto alla tesi accusatoria.

A tale proposito, hanno evidenziato la circostanza che la vicenda ha visto coinvolto un gruppo di soggetti particolarmente organizzato e professionale, dotato di una base logistica e avente la disponibilità (acquisita da furto e acquisto senza passaggio di proprietà, ossia con modalità «non tracciabili») di automobili, di mezzi per falsificare le targhe e in grado di eseguire anche interventi meccanici sui veicoli.

Si tratta di soggetti, inoltre, oggetto di un'attività di indagine che aveva permesso di accertarne la costante frequentazione e la loro presenza negli stessi luoghi in cui è avvenuto il controllo e l'arresto per il rinvenimento della refurtiva dell'operazione delittuosa per la quale si procede.

Non solo, è stata accertata tale presenza, ma la stessa è stata verificata all'esito di movimenti pressoché coincidenti con quelli del 20 novembre 2020 nella notte in cui sono avvenuti altri furti a sportelli bancomat con le medesime modalità.

In senso favorevole alla tesi accusatoria è stata, inoltre, valorizzata la disponibilità di Trionfo della somma provento del furto suddivisa in sette parti uguali e di nastro adesivo nero analogo a quello rinvenuto nel garage.

I due ricorrenti (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]), inoltre, erano soliti frequentarsi assiduamente; ne sono dimostrazione gli incontri registrati nelle date e nei luoghi indicati a pag. 2 della sentenza di primo grado nel periodo che va dal 23 ottobre al 20 novembre 2020.

A fronte di tale compendio e della mancanza di spiegazione alternativa plausibile proveniente dagli imputati (essendo state addotte le giustificazioni solo dalla difesa tecnica) i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato il concorso nei suddetti reati da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Si tratta di elementi congruamente valutati secondo uno schema esente dalle lamentate criticità motivazionali.

Invero, il compendio indiziario è stato valutato in ossequio al costante orientamento reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02).

Nel contestare la ricostruzione operata dai giudici di merito, i ricorrenti hanno evidenziato carenze motivazionali riferite a singoli passaggi (la presenza della suddivisione della refurtiva in sette parti, a fronte della individuazione di sei concorrenti, la mancata individuazione del soggetto che era bordo dell'automobile insieme ai quattro soggetti fermati nel garage) che, a ben vedere, non assumono rilievo decisivo nella ricostruzione fattuale.

Nell'economia della decisione e della motivazione, il silenzio serbato dagli imputati in ordine al possesso della refurtiva non ha assunto rilievo preponderante, né decisivo.

Il dato è stato correttamente utilizzato quale elemento ulteriore e meramente integrativo in ossequio al costante insegnamento di questa Corte secondo cui «in tema di valutazione delle prova, il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non può essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio» (fra le più recenti, Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259, Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 e Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 - 02).

Analogamente, esente da qualsiasi vizio la motivazione circa l'illogicità e la non plausibilità della versione secondo cui la refurtiva sarebbe entrata nella disponibilità di Trionfo a seguito dell'incontro estemporaneo con il settimo (non identificato) complice.

Da qui, la tesi difensiva della configurabilità, al più, dei reati di favoreggiamento o ricettazione.

La motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto inverosimile, generica e insuscettibile di verifica tale ricostruzione è priva di vizi manifesti avendo contrapposto gli imputati alla ricostruzione obiettiva dei giudici di merito, mere ipotesi.

Deve essere ribadito che «in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).

3.2. Deve concludersi per l'infondatezza del motivo riferito alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto di cui al capo c) ed a quelli di detenzione e porto degli esplosivi.

4. Il secondo motivo, pur essendo dedotto come violazione di legge, è stato articolato quale censura di vizio di motivazione.

Lo stesso attiene al reato di riciclaggio dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] contestato a tutti e tre gli imputati.

Si tratta di condotta risultata, evidentemente, funzionale alla consumazione del furto allo sportello bancomat secondo le modalità sopra descritte e rispetto alla quale la ricostruzione dei giudici di merito è priva di frizioni.

La responsabilità concorsuale per il riciclaggio dell'autovettura non presuppone la dimostrazione dell'accesso degli imputati al garage nel quale il veicolo è stato sottoposto agli interventi volti ad occultarne la provenienza.

Tale rilievo (che peraltro varrebbe solo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato [OSCURATO:PERSONA] ripreso più volte davanti quell'immobile) non è decisivo, a fronte del quadro indiziario complessivamente considerato, ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Infatti, nella ricostruzione complessiva dei fatti rilevanti ai fini della decisione, l'occultamento della provenienza del veicolo costituiva un elemento essenziale ai fini della pianificazione e dell'organizzazione del progetto delittuoso.

Il motivo di ricorso sul punto, oltre che essere infondato, si pone quindi ai limiti dell'ammissibilità in quanto basato su circostanze prive di rilievo preponderante ai fini della ricostruzione della responsabilità dei ricorrenti.

Peraltro, laddove si limita a denunciare l'assenza di prova degli elementi costitutivi del reato in questione, si struttura quale argomento meramente avversativo rispetto alla concorde ricostruzione dei giudici di merito. (V) 0

5. Concl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il il difensore X_e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa il 21 settembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di detenzione di materiale esplosivo, porto di ordigni esplosivi utilizzati per commettere un furto a uno sportello bancomat mediante l'esplosione dello stesso, nonché del reato di riciclaggio di una delle autovetture utilizzate per la consumazione di tale ultimo reato, previo assorbimento, in tale fattispecie, del reato di ricettazione pure contestato. 1.1. Dalla concorde ricostruzione di entrambi i giudici di merito, è emerso che il procedimento ha avuto origine da un'attività di indagine dei Carabinieri di Bologna , la notte del 21 novembre 2020, con l'arresto di sei persone coinvolte nel furto commesso ai danni di uno sportello bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Cento di Terre del Reno. Nel corso di un servizio di pedinamento e controllo iniziato circa un mese prima in seguito a vicende diverse ma simili a quelle per le quali si procede, era emerso che la sera del 20 novembre 2020, Jonathan e [OSCURATO:PERSONA] erano usciti, nel medesimo orario, dalle proprie abitazioni in biciletta e monopattino. In seguito, il secondo ed altri tre soggetti erano stati notati mentre, all'interno di un garage, si travisavano e salivano sulle autovetture [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la cui presenza era stata registrata, successivamente, nei pressi dello sportello bancomat di cui sopra. Lo stesso era stato fatto esplodere intorno alle 2.20 del mattino ed erano stati asportati circa 34.000 euro. Il rientro delle automobili a Trebbo di Reno, nei pressi del garage del condominio «il Gabbiano» ove, pure, erano state installate altre telecamere, era stato seguito dai Carabinieri che avevano tratto in arresto quattro soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della perquisizione era stata rinvenuta l'attrezzatura, l'abbigliamento e l'esplosivo utilizzato per l'azione delittuosa ed era stata accertata l'avvenuta sostituzione della targa all'[OSCURATO:PERSONA] che era risultata rubata il precedente 5 febbraio. Alle 7.47 del mattino erano stati rintracciati e arrestati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si trovavano in [OSCURATO:PERSONA] a Bologna a bordo di due bicilette. Nello zainetto di Trionfo era stata rinvenuta la somma di 34.000 euro suddivisa in sette mazzette.Il luogo in cui sono stati trovati Sapia e Trionfo era, anch'esso, sottoposto a monitoraggio in ragione di quanto constatato in occasione dell'indagine avviata tra il 23 e il 24 ottobre precedenti. 1.2. Al fine di illustrare la penale responsabilità dei tre imputati in ordine ai reati loro ascritti sono state valorizzate le seguenti circostanze. In primo luogo, la natura estremamente organizzata dell'intera operazione che ha richiesto la preparazione accurata degli ordigni esplosivi, il reperimento di automobili rese non facilmente individuabili e custodite in due distinti box presi in locazione proprio in coincidenza con l'acquisita disponibilità dei veicoli, nonché il procacciamento di attrezzatura e mezzi da utilizzare nell'attività preparatoria dell'azione delittuosa. In tale contesto, l'attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta essenziale ai fini del successo del raggiungimento dell'obiettivo e tale da integrare la fattispecie concorsuale essendo stata il frutto, evidentemente, della preventiva disponibilità a prelevare, nascondere e distribuire il provento del furto. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto infondati i rilievi difensivi tesi a evidenziare l'assenza di prova circa la presenza dei due nei garage oggetto di controllo da parte dei Carabinieri e non credibile anche la versione circa una partecipazione solo estemporanea e limitata a seguito di un contatto con un settimo complice del quale non sono state indicate le generalità. E' stata, altresì, valorizzata la suddivisione del denaro in sette parti e la circostanza che i due siano usciti di casa alla stessa ora di [OSCURATO:PERSONA] e non vi abbiano più fatto ritorno. Secondo la ricostruzione della Corte bolognese, anche la disponibilità e l'apposizione di targhe posticce all'[OSCURATO:PERSONA] facevano parte della predisposizione del progetto delittuoso e della consapevolezza dei soggetti che vi hanno preso parte. La gravità del fatto e la presenza di una vera e propria organizzazione sono stati ritenuti elementi tali da escludere la concedibilità delle attenuanti generiche. Anche il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice (giudicato «particolarmente generoso») è stato ritenuto, comunque, insuscettibile di censura. 2. Avverso la sentenza hanno proposto, con unico atto, ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo, relativamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati eccepiti i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla condanna per i reati di detenzione e porto degli ordigni esplosivi e furto allo sportello bancomat. La Corte ha valorizzato la circostanza che solo la difesa tecnica ha indicato nell'incontro con una settima persona l'origine dell'azione di recupero del provento del furto da parte dei due imputati. Ciò ha fatto senza tenere conto della legittimità del silenzio serbato dai ricorrenti e della mancanza di altri elementi dai quali desumere la condotta concorsuale. Al momento dell'arresto, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non aveva addosso nulla di significativo mentre Trionfo era in possesso della refurtiva divisa in sette mazzette, con ciò dovendosi ritenere logica la dimostrazione della presenza di un settimo complice, per come ritenuto dalla stessa Corte di appello. Sono state evidenziate le seguenti circostanze: mai i ricorrenti sono stati ripresi nei garage ove è stato predisposto l'ordigno esplosivo, gli stessi non vi erano presenti al momento della partenza delle automobili la sera del furto, né vi è prova che i due, prima del fatto, abbiano incontrato gli altri imputati. Ciò renderebbe plausibile la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero solo raccolto («per solidarietà amicale o parentale») la refurtiva dopo il furto dividendola in parti uguali, mentre rimane il dubbio (già prospettato in sede cautelare) di chi dei due fosse presente a bordo della Giulietta sul lato passeggero che, al momento dell'arresto del gruppo, era libero, al contrario del sedile posteriore occupato da uno degli autori del furto. Da ciò discende che la condotta ascritta ai ricorrenti potrebbe essere qualificata come favoreggiamento reale. 2.2. Con un secondo motivo è stato dedotto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il vizio di violazione di legge riferito al delitto di riciclaggio dell'automobile [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nella motivazione della Corte bolognese mancherebbe il passaggio fondamentale circa la riferibilità ai ricorrenti della condotta di alterazione della targa del veicolo. Pur potendo essere affermato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della provenienza dell'automobile, da nessun elemento potrebbe desumersi la prova della sua partecipazione all'alterazione delle targhe. Ciò vale, secondo i ricorrenti, a maggior ragione, per gli altri due imputati. 3. Il difensore degli imputati ha chiesto procedersi a trattazione orale e ha depositato una memoria difensiva con motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente illustrato la mancanza di elementi per sostenere la tesi del concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei reati per i quali si procede e nella mancanza di elementi idonei per sostenere la consapevolezza dei tre ricorrenti circa l'alterazione della targa apposta sull'[OSCURATO:PERSONA] utilizzata per commettere il furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. La sentenza della Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale bolognese operando una valutazione ad essa sostanzialmente sovrapponibile. Ciò impone, pertanto, una prima precisazione in ordine ai principi ai quali deve conformarsi il giudizio di legittimità in presenza di, così detta, doppia conforme. Nel caso di specie ci si trova di fronte ad una sentenza di appello che è pervenuta al medesimo esito decisorio di quella di primo grado essendo pressoché identiche le valutazioni dei giudici di merito in punto di prova indiziaria secondo uno schema ed un modello in pratica corrispondente a quello adottato in primo grado. A tale proposito occorre prendere atto e dare seguito gli arresti costanti di questa Corte secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Arentieri, Rv. 257595 e numerose altre conformi). Pertanto, le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata vanno lette unitamente alle pagg. 6 e seguenti della sentenza di primo grado. 3. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue. Entrambi i giudici di merito, con valutazione coincidente, hanno ritenuto dimostrata la fattispecie concorsuale in ordine alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati di cui ai capi a), b) e c) sulla base di elementi indiziari univoci e convergenti rispetto alla tesi accusatoria. A tale proposito, hanno evidenziato la circostanza che la vicenda ha visto coinvolto un gruppo di soggetti particolarmente organizzato e professionale, dotato di una base logistica e avente la disponibilità (acquisita da furto e acquisto senza passaggio di proprietà, ossia con modalità «non tracciabili») di automobili, di mezzi per falsificare le targhe e in grado di eseguire anche interventi meccanici sui veicoli. Si tratta di soggetti, inoltre, oggetto di un'attività di indagine che aveva permesso di accertarne la costante frequentazione e la loro presenza negli stessi luoghi in cui è avvenuto il controllo e l'arresto per il rinvenimento della refurtiva dell'operazione delittuosa per la quale si procede. Non solo, è stata accertata tale presenza, ma la stessa è stata verificata all'esito di movimenti pressoché coincidenti con quelli del 20 novembre 2020 nella notte in cui sono avvenuti altri furti a sportelli bancomat con le medesime modalità. In senso favorevole alla tesi accusatoria è stata, inoltre, valorizzata la disponibilità di Trionfo della somma provento del furto suddivisa in sette parti uguali e di nastro adesivo nero analogo a quello rinvenuto nel garage. I due ricorrenti (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]), inoltre, erano soliti frequentarsi assiduamente; ne sono dimostrazione gli incontri registrati nelle date e nei luoghi indicati a pag. 2 della sentenza di primo grado nel periodo che va dal 23 ottobre al 20 novembre 2020. A fronte di tale compendio e della mancanza di spiegazione alternativa plausibile proveniente dagli imputati (essendo state addotte le giustificazioni solo dalla difesa tecnica) i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato il concorso nei suddetti reati da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Si tratta di elementi congruamente valutati secondo uno schema esente dalle lamentate criticità motivazionali. Invero, il compendio indiziario è stato valutato in ossequio al costante orientamento reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). Nel contestare la ricostruzione operata dai giudici di merito, i ricorrenti hanno evidenziato carenze motivazionali riferite a singoli passaggi (la presenza della suddivisione della refurtiva in sette parti, a fronte della individuazione di sei concorrenti, la mancata individuazione del soggetto che era bordo dell'automobile insieme ai quattro soggetti fermati nel garage) che, a ben vedere, non assumono rilievo decisivo nella ricostruzione fattuale. Nell'economia della decisione e della motivazione, il silenzio serbato dagli imputati in ordine al possesso della refurtiva non ha assunto rilievo preponderante, né decisivo. Il dato è stato correttamente utilizzato quale elemento ulteriore e meramente integrativo in ossequio al costante insegnamento di questa Corte secondo cui «in tema di valutazione delle prova, il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non può essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio» (fra le più recenti, Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259, Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 e Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 - 02). Analogamente, esente da qualsiasi vizio la motivazione circa l'illogicità e la non plausibilità della versione secondo cui la refurtiva sarebbe entrata nella disponibilità di Trionfo a seguito dell'incontro estemporaneo con il settimo (non identificato) complice. Da qui, la tesi difensiva della configurabilità, al più, dei reati di favoreggiamento o ricettazione. La motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto inverosimile, generica e insuscettibile di verifica tale ricostruzione è priva di vizi manifesti avendo contrapposto gli imputati alla ricostruzione obiettiva dei giudici di merito, mere ipotesi. Deve essere ribadito che «in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). 3.2. Deve concludersi per l'infondatezza del motivo riferito alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto di cui al capo c) ed a quelli di detenzione e porto degli esplosivi. 4. Il secondo motivo, pur essendo dedotto come violazione di legge, è stato articolato quale censura di vizio di motivazione. Lo stesso attiene al reato di riciclaggio dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] contestato a tutti e tre gli imputati. Si tratta di condotta risultata, evidentemente, funzionale alla consumazione del furto allo sportello bancomat secondo le modalità sopra descritte e rispetto alla quale la ricostruzione dei giudici di merito è priva di frizioni. La responsabilità concorsuale per il riciclaggio dell'autovettura non presuppone la dimostrazione dell'accesso degli imputati al garage nel quale il veicolo è stato sottoposto agli interventi volti ad occultarne la provenienza. Tale rilievo (che peraltro varrebbe solo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato [OSCURATO:PERSONA] ripreso più volte davanti quell'immobile) non è decisivo, a fronte del quadro indiziario complessivamente considerato, ai fini dell'affermazione della responsabilità. Infatti, nella ricostruzione complessiva dei fatti rilevanti ai fini della decisione, l'occultamento della provenienza del veicolo costituiva un elemento essenziale ai fini della pianificazione e dell'organizzazione del progetto delittuoso. Il motivo di ricorso sul punto, oltre che essere infondato, si pone quindi ai limiti dell'ammissibilità in quanto basato su circostanze prive di rilievo preponderante ai fini della ricostruzione della responsabilità dei ricorrenti. Peraltro, laddove si limita a denunciare l'assenza di prova degli elementi costitutivi del reato in questione, si struttura quale argomento meramente avversativo rispetto alla concorde ricostruzione dei giudici di merito. (V) 0 5. Concl