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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 44220/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 15 ottobre 2021 la Corte d'appello di Palermo, nel rigettare l'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Palermo nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto del Tribunale di Agrigento che aveva: a) rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistente il requisito della attualità della pericolosità sociale qualificata ascritta al predetto; b) ordinato la confisca di vari beni, intestati al Marotta o alla moglie [OSCURATO:PERSONA] o, ancora, alle sorelle Rosalia e [OSCURATO:PERSONA], ma tutti ritenuti nella disponibilità sostanziale del proposto (si tratta, in particolare: del capitale sociale e del complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. dì [OSCURATO:PERSONA] & C.; del capitale sociale e del complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; del capitale sociale e del complesso aziendale della Edilservizi s.r.I.; del capitale sociale e del complesso aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.; delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in misura del 50% dell'intero; dei saldi attivi di rapporti bancari e finanziari nonché di veicoli intestati al Marotta e alla moglie [OSCURATO:PERSONA]; c) rigettato la proposta di confisca di altri beni, la cui identificazione più precisa in questa sede non assume rilievo.

2. Nell'interesse del Marotta, della Oliveri e di Rosalia e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 24 del digs. n. 159 del 2011, rilevando che le conclusioni della Corte territoriale, in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto (sviluppatasi, secondo il decreto impugnato, dal 2007 al giugno 2010) collidevano - senza che tale risultato fosse giustificato da fatti nuovi, sopravvenuti o comunque non già valutati - con il giudicato penale che, nel riqualificare il reato associativo attribuito al Marotta come favoreggiamento personale, lo aveva condannato per fatti commessi tra l'agosto del 2008 e il maggio del 2009.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, rilevando: a) che erroneamente la Corte territoriale avesse ritenuto non irrevocabile la sentenza n. 3253/2018, con la quale la Corte d'appello di Palermo, decidendo a seguito di un primo annullamento con rinvio, aveva ordinato la restituzione agli aventi diritto delle Edilservízi s.r.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la disposta misura della confisca allargata avente ad oggetto la sola [OSCURATO:SOCIETA].; b) che, pertanto, in relazione alle prime tre società la Corte territoriale aveva superato la preclusione processuale discendente dall'intervenuto giudicato, assertivamente alludendo ad una più ampia base probatoria, laddove era piuttosto stato nel processo penale che si era più largamente sviluppata l'attività istruttoria, che aveva documentato l'estraneità degli acquisti ad attività illecite; c) che, in ogni caso, anche in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. era intervenuto un secondo annullamento con rinvio disposto dalla II sezione penale di questa Corte, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; d) che la perizia posta dalla Corte territoriale a base del decreto impugnato, nel valutare il requisito della sproporzione, aveva fatto esclusivo riferimento ai redditi dei ricorrenti e non anche alla loro attività economica.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, rilevando che, ancora una volta in termini difformi dal giudicato penale nel frattempo formatosi, la Corte territoriale aveva ritenuto nella disponibilità del proposto beni intestati a terzi, senza peraltro indicare, a sostegno delle conclusioni raggiunte, fatti connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Al riguardo, va, infatti, ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); D'altra parte, la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o dì asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

Ora, nel caso di specie, la Corte territoriale, al fine di perimetrare l'ambito cronologico di pericolosità del Marotta, si è mossa nella consolidata cornice giurisprudenziale di riferimento che, alla luce della diversità dei presupposti delle misure di prevenzione rispetto all'apparato sanzionatorio penale, riconosce l'autonomia dei rimedi e delle conseguenti valutazioni processuali, con il limite - nel caso di specie, non ricorrente - del giudicato penale che abbia accertato l'assoluta estraneità del proposto, ritenuto pericoloso, ai fatti reato sulla base dei quali era stata ordinata la confisca: v., ad es., Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, dep. 2022, Rv. 282892 - 0).

In questa prospettiva, il provvedimento impugnato, con motivazione tutt'altro che apparente, ha valorizzato il fatto che il favoreggiamento contestato al Marotta si è certo sviluppato in un arco temporale iniziato nell'agosto del 2008 e che, tuttavia, alla luce delle prove dichiarative raccolte e dell'elemento logico per il quale un rapporto privilegiato con il capo della provincia mafiosa di Agrigento presupponeva un pregresso periodo di sperimentata affidabilità personale, doveva ragionevolmente collocarsi nel 2007 l'inizio della pericolosità.

2. Il secondo e il terzo motivo sono, del pari, inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Questa Corte ha ritenuto che la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12 -sexies dl. n. 306 dei 1992, impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni (Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879 - 01).Con tale principio si è confrontato il provvedimento impugnato, analiticamente sottolineando come, in sede di prevenzione e, anzi, proprio nel secondo grado, fossero stati svolti accurati e approfonditi accertamenti peritali sulla scorta di un più copioso e completo documentale, anche alla luce delle produzioni difensive.

Il ricorso, consapevole dei limiti del sindacato di legittimità quali indicati supra sub 1, insiste su una insussistente violazione di legge senza però neppure riuscire a dedurre sul piano delle allegazioni per quale ragione l'amplissima piattaforma probatoria indicata nel decreto impugnato sarebbe più ristretta o meno significativa di quella considerata in sede penale.

In tale contesto, il carattere definitivo o non della pronuncia penale risulta recessivo, una volta che la Corte territoriale si sia comunque confronta con le conclusioni della prima.

3. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e/condanna i ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 15 ottobre 2021 la Corte d'appello di Palermo, nel rigettare l'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Palermo nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto del Tribunale di Agrigento che aveva: a) rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistente il requisito della attualità della pericolosità sociale qualificata ascritta al predetto; b) ordinato la confisca di vari beni, intestati al Marotta o alla moglie [OSCURATO:PERSONA] o, ancora, alle sorelle Rosalia e [OSCURATO:PERSONA], ma tutti ritenuti nella disponibilità sostanziale del proposto (si tratta, in particolare: del capitale sociale e del complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. dì [OSCURATO:PERSONA] & C.; del capitale sociale e del complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; del capitale sociale e del complesso aziendale della Edilservizi s.r.I.; del capitale sociale e del complesso aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.; delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in misura del 50% dell'intero; dei saldi attivi di rapporti bancari e finanziari nonché di veicoli intestati al Marotta e alla moglie [OSCURATO:PERSONA]; c) rigettato la proposta di confisca di altri beni, la cui identificazione più precisa in questa sede non assume rilievo. 2. Nell'interesse del Marotta, della Oliveri e di Rosalia e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 24 del digs. n. 159 del 2011, rilevando che le conclusioni della Corte territoriale, in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto (sviluppatasi, secondo il decreto impugnato, dal 2007 al giugno 2010) collidevano - senza che tale risultato fosse giustificato da fatti nuovi, sopravvenuti o comunque non già valutati - con il giudicato penale che, nel riqualificare il reato associativo attribuito al Marotta come favoreggiamento personale, lo aveva condannato per fatti commessi tra l'agosto del 2008 e il maggio del 2009. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, rilevando: a) che erroneamente la Corte territoriale avesse ritenuto non irrevocabile la sentenza n. 3253/2018, con la quale la Corte d'appello di Palermo, decidendo a seguito di un primo annullamento con rinvio, aveva ordinato la restituzione agli aventi diritto delle Edilservízi s.r.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la disposta misura della confisca allargata avente ad oggetto la sola [OSCURATO:SOCIETA].; b) che, pertanto, in relazione alle prime tre società la Corte territoriale aveva superato la preclusione processuale discendente dall'intervenuto giudicato, assertivamente alludendo ad una più ampia base probatoria, laddove era piuttosto stato nel processo penale che si era più largamente sviluppata l'attività istruttoria, che aveva documentato l'estraneità degli acquisti ad attività illecite; c) che, in ogni caso, anche in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. era intervenuto un secondo annullamento con rinvio disposto dalla II sezione penale di questa Corte, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; d) che la perizia posta dalla Corte territoriale a base del decreto impugnato, nel valutare il requisito della sproporzione, aveva fatto esclusivo riferimento ai redditi dei ricorrenti e non anche alla loro attività economica. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, rilevando che, ancora una volta in termini difformi dal giudicato penale nel frattempo formatosi, la Corte territoriale aveva ritenuto nella disponibilità del proposto beni intestati a terzi, senza peraltro indicare, a sostegno delle conclusioni raggiunte, fatti connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Al riguardo, va, infatti, ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); D'altra parte, la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o dì asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Ora, nel caso di specie, la Corte territoriale, al fine di perimetrare l'ambito cronologico di pericolosità del Marotta, si è mossa nella consolidata cornice giurisprudenziale di riferimento che, alla luce della diversità dei presupposti delle misure di prevenzione rispetto all'apparato sanzionatorio penale, riconosce l'autonomia dei rimedi e delle conseguenti valutazioni processuali, con il limite - nel caso di specie, non ricorrente - del giudicato penale che abbia accertato l'assoluta estraneità del proposto, ritenuto pericoloso, ai fatti reato sulla base dei quali era stata ordinata la confisca: v., ad es., Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, dep. 2022, Rv. 282892 - 0). In questa prospettiva, il provvedimento impugnato, con motivazione tutt'altro che apparente, ha valorizzato il fatto che il favoreggiamento contestato al Marotta si è certo sviluppato in un arco temporale iniziato nell'agosto del 2008 e che, tuttavia, alla luce delle prove dichiarative raccolte e dell'elemento logico per il quale un rapporto privilegiato con il capo della provincia mafiosa di Agrigento presupponeva un pregresso periodo di sperimentata affidabilità personale, doveva ragionevolmente collocarsi nel 2007 l'inizio della pericolosità. 2. Il secondo e il terzo motivo sono, del pari, inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Questa Corte ha ritenuto che la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12 -sexies dl. n. 306 dei 1992, impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni (Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879 - 01).Con tale principio si è confrontato il provvedimento impugnato, analiticamente sottolineando come, in sede di prevenzione e, anzi, proprio nel secondo grado, fossero stati svolti accurati e approfonditi accertamenti peritali sulla scorta di un più copioso e completo documentale, anche alla luce delle produzioni difensive. Il ricorso, consapevole dei limiti del sindacato di legittimità quali indicati supra sub 1, insiste su una insussistente violazione di legge senza però neppure riuscire a dedurre sul piano delle allegazioni per quale ragione l'amplissima piattaforma probatoria indicata nel decreto impugnato sarebbe più ristretta o meno significativa di quella considerata in sede penale. In tale contesto, il carattere definitivo o non della pronuncia penale risulta recessivo, una volta che la Corte territoriale si sia comunque confronta con le conclusioni della prima. 3. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e/condanna i ricorrenti al pagamento
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