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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 26573/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a., L t) avverso Pardinen=. del 05/03/2026 della [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Messina, nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 5 marzo 2026 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta in data 5/03/2026, nell'ambito del procedimento iscritto al SIEP n. 152/2025, con il quale veniva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza avanzata dal suddetto difensore nell'interesse del condannato volta ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla sentenza n. 442/2025 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta, nel rilievo che, a quella data, detta sentenza (con la quale è stata concessa la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare) non fosse ancora divenuta irrevocabile; Che il vigente ordinamento processuale, nell'enunciare il principio della tassatività delle impugnazioni ribadito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., 1dispone che sono impugnabili soltanto i provvedimenti del giudice, con tale precisa e specifica dizione riferendosi soltanto ai provvedimenti giurisdizionali e non ad altri atti o provvedimenti emessi da soggetti diversi dal giudice, pur se organi giudiziari facenti parte dell'unico ordine giudiziario, come il pubblico ministero; ne consegue che i provvedimenti emessi da quest'ultimo organo, ancorché illegittimi, sono sottratti a qualsiasi impugnazione, trattandosi di atti emanati da una parte del processo nell'esercizio di funzioni soggettivamente giudiziarie, ma non giurisdizionali (ex multis, Sez. 1, n. 6201 del 5/02/2026, Giunta, non mass.; Sez. 1, n. 1804 del 04/03/1997, Papalia, Rv. 207192-01; cfr. altresì da Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010, P.m. in proc.

Ardizzi, Rv. 248723-01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, rispetto al quale la competenza è del giudice dell'esecuzione e mai della Corte di cassazione, sicché è preclusa la possibilità di una riqualificazione del ricorso con trasmissione degli atti al giudice competente); Che il ricorso - cui ha fatto seguito il deposito della memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della condannata - può pertanto essere trattato de plano, ai sensi dell'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vedendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso un provvedimento non impugnabile, in violazione dell'ad. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna della ricorrente, ai sensi dell'ad. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nellQ determinazione della causa di e 2.A.; inammissibilità, al pagamento della somma 1i euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M.6 ..

IL F",JAZICÌ\ 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a., L t) avverso Pardinen=. del 05/03/2026 della [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Messina, nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 5 marzo 2026 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta in data 5/03/2026, nell'ambito del procedimento iscritto al SIEP n. 152/2025, con il quale veniva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza avanzata dal suddetto difensore nell'interesse del condannato volta ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla sentenza n. 442/2025 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta, nel rilievo che, a quella data, detta sentenza (con la quale è stata concessa la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare) non fosse ancora divenuta irrevocabile; Che il vigente ordinamento processuale, nell'enunciare il principio della tassatività delle impugnazioni ribadito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., 1dispone che sono impugnabili soltanto i provvedimenti del giudice, con tale precisa e specifica dizione riferendosi soltanto ai provvedimenti giurisdizionali e non ad altri atti o provvedimenti emessi da soggetti diversi dal giudice, pur se organi giudiziari facenti parte dell'unico ordine giudiziario, come il pubblico ministero; ne consegue che i provvedimenti emessi da quest'ultimo organo, ancorché illegittimi, sono sottratti a qualsiasi impugnazione, trattandosi di atti emanati da una parte del processo nell'esercizio di funzioni soggettivamente giudiziarie, ma non giurisdizionali (ex multis, Sez. 1, n. 6201 del 5/02/2026, Giunta, non mass.; Sez. 1, n. 1804 del 04/03/1997, Papalia, Rv. 207192-01; cfr. altresì da Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010, P.m. in proc. Ardizzi, Rv. 248723-01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, rispetto al quale la competenza è del giudice dell'esecuzione e mai della Corte di cassazione, sicché è preclusa la possibilità di una riqualificazione del ricorso con trasmissione degli atti al giudice competente); Che il ricorso - cui ha fatto seguito il deposito della memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della condannata - può pertanto essere trattato de plano, ai sensi dell'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vedendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso un provvedimento non impugnabile, in violazione dell'ad. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna della ricorrente, ai sensi dell'ad. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nellQ determinazione della causa di e 2.A.; inammissibilità, al pagamento della somma 1i euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M.6 .. IL F",JAZICÌ\ 2 [OSCURATO:PERSONA]
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