CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21856/22 Amo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento disposto a titolo di continuazione è manifestamente infondato, avendo la Corte osservato correttamente il dictum della pronuncia di questa Corte fornito con la sentenza n. 22237 del 03/06/2021 (si veda, in particolare, pag. 10); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/