CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 27477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10213/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in ROMA, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 21; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 10213/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi suo studio in Roma, via Cassiodoro n. 19; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 27/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. subentrata, a seguito di fusione per incorporazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Palmi e, in sua riforma, ha rigettato la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nonché rigettato l'appello incidentale da questi proposto, con spese compensate. Il Tribunale di Palmi in prime cure aveva parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., addebitando alla stessa di avere tenuto nei suoi confronti e nell'ambito di un rapporto di conto corrente, una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede ed in particolare, di avergli addebitato interessi convenzionali, usurari ed anatocistici, nonché oneri non dovuti con conseguente nullità della relativa pattuizione e aveva condannato la Banca convenuta alla restituzione della somma di euro 116.096,22, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Per quanto ancora di interesse, la Corte di appello ha rigettato la domanda del Pronestì sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità che ha affermato il principio per cui, agendo in giudizio a titolo di ripetizione di indebito, il correntista è tenuto a fornire la prova dell'andamento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto e, ove così non avvenga, dovrà concludersi che egli è inadempiente all'onere di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9365; 27/09/2018 n. 23313), con la conseguenza che la mancata produzione degli estratti non è A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 10213/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi neppure sanabile mediante «ricostruzioni puramente virtuali del corso del rapporto», atteso che, così facendo, si genererebbe «una asimmetria inter partes generativa di una decisione assolutamente iniqua, e quindi non giustificabile nel nostro ordinamento» (pag. 11 sentenza impugnata). Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Le parti hanno depositato entrambe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta "erronea applicazione dell'art.2697 c.c. 119 T.U.L.B. Mancata applicazione 1815 c.c. e violazione della legge 108/96" ed in particolare si duole che la Corte di appello non avrebbe considerato che la Banca non avesse provato l'invio degli estratti conto, dal correntista non ricevuti e che fosse la Banca tenuta a dimostrare lo svolgimento del rapporto mediante esibizione di tutta la documentazione mancante ai fini della ricostruzione contabile del rapporto, eventualmente anche ottemperando ad un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.-. 2. Con il secondo motivo denuncia l'"erronea applicazione delle norme previste dagli artt. 1713 e seg. Cc - 263 c.p.c." e insiste nel sostenere di aver richiesto, sia in primo che in secondo grado, la ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti da qualificarsi alla stregua di un mandato, di tal ché la Banca avrebbe avuto l'obbligo di produrre il rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. e nel sostenere che i giudici di merito avrebbero dovuto integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio, quali la consulenza contabile o il giuramento; evoca in proposito la giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di rendiconto, sostenendo che la domanda ex art. artt.263 e 264 c.p.c. include la richiesta di condanna al pagamento delle somme scaturenti dal conto e che la formazione del conto tramite consulenza inibisce la ricostruzione per altra via del rapporto, A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 10213/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi che avrebbe potuto operarsi soltanto previa esibizione di tutti gli estratti conto da parte da parte della banca, tenuto conto, per altro, della mancanza di contestazione nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio di prime cure. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'imprudente ed erronea segnalazione alla centrale rischi e conseguente violazione degli articoli 1366, 1337, 1375 c. c., nonché violazione dell'articolo 91 c.p.c.; applicazione degli articoli 1223, 1224, 1226 c.c. per la liquidazione dei danni" e critica la decisione impugnata per non aver accolto l'appello incidentale in merito alla liquidazione delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. e al risarcimento dei danni per il discredito commerciale derivato dalla condotta della banca. 4. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il profilo di inammissibilità sollevato da parte controricorrente, in via preliminare, in relazione a tutti i motivi di ricorso per "aspecificità" dei medesimi in relazione alle categorie dei vizi tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c. coglie nel segno soltanto per il terzo motivo (di cui si dirà appresso), tenuto conto, in vece, che per il primo e il secondo, dalla lettura delle rubriche, si evince in modo sufficiente chiaro quali specifiche doglianze sono state mosse alla sentenza impugnata dalla parte ricorrente. 5. I motivi primo e secondo risultano tutti e due inammissibili perché proposti in violazione del principio di autosufficienza del ricorso ai sensi dell'art. 366, c.1, n.6, c.p.c. come di recente interpretato dalle pronunzie della Corte di Strasburgo -menzionate nella più recente Corte edu, 28 ottobre 2021, Succi et al. c. Italia (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14)- ovvero nel senso che detto principio non può essere inteso in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez. U 18/03/2022, n. 8950). 5.1. Con il primo motivo, come sopra sintetizzato, il ricorrente sostiene di non aver "certamente" ricevuto gli estratti conto mancanti; in altri termini, lamenta che gli estratti conto non gli sono stati forniti e che, A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 10213/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi per tale ragione, gli stessi avrebbero dovuto essere prodotti in giudizio dalla Banca. In proposito, però, non dà conto di quando la questione dell'omesso invio degli estratti conto è stata sollevata, in quale atto, con quale contenuto, violando il dettato dell'art. 366 comma 6 c.p.c.. Né la decisione di merito soccorre in proposito, non facendo alcuna menzione della questione. Neppure parte ricorrente si confronta con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato dalla Corte territoriale, a mente del quale, si è affermato che nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (cfr. Cass. Sez. 28-11-2018, n. 30822; vedi, ancora da ultimo: Cass. Sez. 6 - 1, 13/12/2019 a n. 33009; Cass. Sez. 1 20/06/2022- n. 19812). In linea con il richiamato orientamento, la Corte di appello - nel riformare, nel caso di specie, integralmente la sentenza di prime cure - ha osservato: «Ed in effetti a ben vedere, la quaestio davvero decisiva in materia verte non già la distribuzione (e l'assolvimento) dell'onere della prova in parte qua ma, piuttosto, la significatività di ricostruzioni puramente virtuali del corso di un rapporto di cui, durante il suo svolgimento, non si conosce l'effettivo andamento (il che è matematicamente ma anche logicamente inaccettabile). Sicché, ove anche non si potesse condividere la tesi per cui in tema di rapporti bancari in conto corrente la dichiarazione di nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale e di quelle che fanno rinvio agli usi per la determinazione di interesse ultra legale, comportando la rideterminazione del saldo del conto, con applicazione del tasso legale e previa esclusione dell'anatocismo, fa sorgere in capo all'Istituto di credito sempre e comunque l'onere di produrre gi estratti conto A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 10213/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi a partire dall'apertura del conto, in modo da consentire la ricostruzione integrale dell'andamento del dare e dell'avere, giungere alla conclusione per cui il correntista potrà avvantaggiarsi del mancato assolvimento dell'onere di detta prova da parte della sua controparte lucrando a titolo di ripetizione ammontari di cui egli pure non avrà dato prova d'averli mai versati (e che dunque non sarebbero legittimamente ripetibili) non farebbe che generare un'asimmetria inter partes opposta a quella di partenza e dunque provocare un'iniquità certa del decidibile difficilmente fondabile e giustificabile (nel nostro vigente ordinamento)» (sentenza impugnata pag. 11). 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente non indica (o, meglio non trascrive il relativo contenuto) in quale atto processuale ha sollevato la problematica del rendimento del conto da parte della Banca ed in quale altro la questione sia stata pretermessa o risolta inadeguatamente dal giudice del merito. Del resto, pur riconducendo astrattamente l'incarico conferito dal correntista alla Banca nel tipo contrattuale del mandato, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che il rendiconto sia validamente ed esaurientemente fornito a mezzo dell'invio degli estratti conto, con conseguente insussistenza di un ipotetico obbligo dell'Istituto di rendere il conto autonomamente rispetto al detto invio (Cass. Sez. 1, 20/01/2017, n. 1584). 5.3. Anche il terzo motivo risulta inammissibile. Con esso si contesta che una questione (proposta con appello incidentale) sia stata rigettata «per correlazione» (questa l'espressione usata dal giudice di appello). Come correttamente rilevato dalla controparte, non si comprende quale critica il ricorrente svolga al riguardo, limitandosi a riproporre il contenuto dell'appello incidentale proposto in merito alla liquidazione delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. e al risarcimento dei danni per il discredito commerciale che gli sarebbe derivato dalla condotta contraria a buona fede della banca.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 10213/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi E sufficiente richiamare in proposito il principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente - incidentale, come quello principale - ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (tra tante, cfr. Sez. 6 - 5 22/01/2018, n. 1479) 8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e dell'orientamento di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio -consolidatosi nel corso del giudizio- che ha guidato la sentenza di appello nella riforma di quella di primo grado. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de q ricorrentt dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 10213/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dee ricorrentt, dell'ulteriore importo a