CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 1971
Cassazione n. 49144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1971 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23marzo 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinte doglianze, inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen., nonché mancanza di motivazione con riguardo all'indicata norma, lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nel non unificare sotto il vincolo della continuazione la fattispecie in contestazione con altra precedentemente ascrittagli, al contempo omettendo di fornire adeguata motivazione in proposito. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito - rispetto a cui il ricorrente non appare essersi confrontato adeguatamente - ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni della mancata applicazione dell'istituto della continuazione. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che, in tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632-01); cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793-01). Le Sezioni Unite hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). Ed allora, la sentenza impugnata appare conformarsi integralmente agli indicati canoni ermeneutici, dando adeguatamente conto del fatto che i due reati, rispetto a cui è stata chiesta l'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., non risultano essere stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in quanto espressione di due distinte ed autonome deliberazioni, assunte dall'imputato in tempi diversi. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022 Il