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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27241/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo marchigiano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. e li aveva condannati alla pena stimata equa e di giustizia;

2. ricorre in cassazione il difensore del Russo e della [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 157 cod. pen.: rileva che, alla luce della pena stabilita per il delitto in esame, il termine massimo di prescrizione del reato è ormai decorso.

Il motivo è manifestamente infondato poiché, come è noto, il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (cfr., per tutte, Sez. 2 - , Sentenza n. 46692 del 02/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277929 - 01). 2.2 erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 633 e 639bis cod. pen.: rileva l'erroneità della sentenza laddove la Corte ha condiviso la decisione del Tribunale ritenendo integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto in esame a partire da quello soggettivo in quanto i ricorrenti si erano introdotti nell'immobile in maniera del tutto occasionale e precaria; ma, anche, sul piano dell'elemento oggettivo poiché l'immobile era privo di allaccio ed utenza elettrica.

Il motivo non è consentito poiché, deducendo il vizio di violazione di legge i ricorrenti denunziano la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. 2.3 violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 54 cod. pen.: insiste sulla esistenza della esimente ingiustamente negata dai giudici di merito e comprovata invece dalla precarietà ed occasionalità dell'ingresso in un immobile pur privo di utenza elettrica.

Il motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza di appello ha congruamente motivato sulla invocata scriminante in termini non sindacabili in sede di legittimità operando un apprezzamento fondato sui dati di fatto messi a loro disposizione e che, in diritto, risulta assolutamente corretta avendo più volte questa Corte chiarito che l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (cfr., Cass. Pen., 2, 16.4.2013 n. 19.147, Papa; Cass. Pen., 2, 16.1.2015 n. 9.655, Cannalire; Cass. Pen., 2, 17.1.2008 n. 7.183, Adami; Cass. Pen., 2, 11.2.2011 n. 8.724, Essaki; Cass. Pen., 2, 26.3.2015 n. 28.067, PG in proc.

Antonuccio). 2.4 erronea applicazione dell'art. 131bis cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte ha escluso la applicabilità della causa di non punibilità di cui lamenta la erroneità sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge. 3.4 La Corte di Appello ha inoltre motivato con riferimento alle ragioni che non consentivano la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. in termini che si sottraggono alle censure sulla motivazione suscettibili di essere articolate in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen..

Il motivo è manifestamente infondato: le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.

In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva; la particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale).

Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità).

La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità. 2.5 violazione di legge con riguardo alla dosimetria sanzionatoria, al mancato riconoscimento della non menzione ed alla eccessività dell'ammontare delle statuizioni civili: rileva che la pena irrogata sia eccessiva e che erroneamente non sia stato riconosciuto il beneficio della non menzione e della sospensione condizionale.

Il motivo è generico avendo la difesa omesso di far presente che la Corte ha invece motivato la sua decisione con il riferimento ai "precedenti penali" ostativi.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo marchigiano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. e li aveva condannati alla pena stimata equa e di giustizia; 2. ricorre in cassazione il difensore del Russo e della [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 157 cod. pen.: rileva che, alla luce della pena stabilita per il delitto in esame, il termine massimo di prescrizione del reato è ormai decorso. Il motivo è manifestamente infondato poiché, come è noto, il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (cfr., per tutte, Sez. 2 - , Sentenza n. 46692 del 02/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277929 - 01). 2.2 erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 633 e 639bis cod. pen.: rileva l'erroneità della sentenza laddove la Corte ha condiviso la decisione del Tribunale ritenendo integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto in esame a partire da quello soggettivo in quanto i ricorrenti si erano introdotti nell'immobile in maniera del tutto occasionale e precaria; ma, anche, sul piano dell'elemento oggettivo poiché l'immobile era privo di allaccio ed utenza elettrica. Il motivo non è consentito poiché, deducendo il vizio di violazione di legge i ricorrenti denunziano la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. 2.3 violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 54 cod. pen.: insiste sulla esistenza della esimente ingiustamente negata dai giudici di merito e comprovata invece dalla precarietà ed occasionalità dell'ingresso in un immobile pur privo di utenza elettrica. Il motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza di appello ha congruamente motivato sulla invocata scriminante in termini non sindacabili in sede di legittimità operando un apprezzamento fondato sui dati di fatto messi a loro disposizione e che, in diritto, risulta assolutamente corretta avendo più volte questa Corte chiarito che l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (cfr., Cass. Pen., 2, 16.4.2013 n. 19.147, Papa; Cass. Pen., 2, 16.1.2015 n. 9.655, Cannalire; Cass. Pen., 2, 17.1.2008 n. 7.183, Adami; Cass. Pen., 2, 11.2.2011 n. 8.724, Essaki; Cass. Pen., 2, 26.3.2015 n. 28.067, PG in proc. Antonuccio). 2.4 erronea applicazione dell'art. 131bis cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte ha escluso la applicabilità della causa di non punibilità di cui lamenta la erroneità sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge. 3.4 La Corte di Appello ha inoltre motivato con riferimento alle ragioni che non consentivano la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. in termini che si sottraggono alle censure sulla motivazione suscettibili di essere articolate in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. Il motivo è manifestamente infondato: le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva; la particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale). Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità. 2.5 violazione di legge con riguardo alla dosimetria sanzionatoria, al mancato riconoscimento della non menzione ed alla eccessività dell'ammontare delle statuizioni civili: rileva che la pena irrogata sia eccessiva e che erroneamente non sia stato riconosciuto il beneficio della non menzione e della sospensione condizionale. Il motivo è generico avendo la difesa omesso di far presente che la Corte ha invece motivato la sua decisione con il riferimento ai "precedenti penali" ostativi. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr
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