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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 22127/2026

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nza del 02/04/2026 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio, inparziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoliin data 18 ottobre 2025, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata adAntonello [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzataall’organizzazione di falsi sinistri stradali, con la sospensione dalla professione di avvocato el’interdizione a tutte le attività ad essa inerenti, per la durata di un anno.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendoun unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilo della violazione dell’art.407, comma 3, cod. proc. pen., della ritenuta utilizzabilità dell’informativa del 29 maggio2025, pur se acquisita dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari.Il Tribunale avrebbe incongruamente attribuito alla suddetta informativa naturameramente riepilogativa di accertamenti già svolti, laddove, al contrario, la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Avellino aveva provveduto all’iscrizione del presenteprocedimento penale, giusta trasmissione degli atti per competenza territoriale da parte degliinquirenti veronesi, già in data 27 aprile 2021 e, soprattutto, l’atto della polizia giudiziariaesplicitava ulteriori attività info-investigative, protrattesi sino al 28 maggio 2025.3.

All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.2.

Questa Corte ha annullato l’ordinanza in data 11 novembre 2025 del Tribunale diNapoli che aveva confermato appieno il provvedimento genetico, con rinvio per valutare se«le risultanze della nota del 29 maggio 2025 […] fossero o meno il frutto di indagini disposteper verificare gli elementi emersi nel corso del procedimento penale di cui si tratta» eaccertare se «contenesse elementi investigativi nuovi», risultando assorbiti i profili dicensura inerenti le esigenze cautelari (Sez. 2, n. 10546 del 06/03/2026).3.

La nuova ordinanza di riesame ha qualificato la suddetta informativa – di cui noncontesta la tardività di deposito rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 407, comma3, cod. proc. pen. – come meramente riassuntiva di accertamenti già svolti, in quanto direttaa ragguagliare la Procura irpina «sul precedente “deposito di attività di indagine”,quest’ultima già compiutamente espletata per conto della Procura del Tribunale di Verona»,con ricostruzione complessiva del ruolo dell’indagato e dei concorrenti, «evidenziando che“negli ultimi tempi… l’attività fraudolenta messa in atto, in particolare modo dall’AvvocatoAntonello [OSCURATO:PERSONA], con il supporto del proprio germano Massimo e di altri legali” era statadislocata “in aree ricadenti nella competenza di diversi giudici di pace… al fine di eluderequest’Ufficio di Polizia che li aveva attenzionati”».Sulla scorta di questa emergenza investigativa, giudicata pienamente utilizzabile, erichiamando (con citazione testuale) le considerazioni già poste a fondamento della primaordinanza di riesame, il Tribunale ha ritenuto tuttora sussistente il pericolo di recidiva,tuttavia attenuato non solo dal decorso del tempo, ma anche dal rispetto delle prescrizioniimposte all’indagato, dalla chiusura dell’agenza del fratello e dalla dislocazione territorialedegli altri co-indagati al di fuori della Regione Campania.4.

Non è in dubbio, in linea generale, che gli elementi di prova acquisiti dal pubblicoministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possano essere utilizzati aifini cautelari (anche per la valutazione in tema di pericula libertatis) solo se acquisiti nelcorso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti ovverose provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamentediversi; in ogni caso, resta, comunque, necessario che tali risultanze non siano il risultato diindagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso delprocedimento penale i cui termini sono scaduti (Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025, Porcaro,Rv. 287995-01, che ha precisato in motivazione come non possano considerarsi meramentericognitive le informative che sono sì rielaborative di atti già trasmessi e inseriti nel fascicolodel Pubblico ministero, ma corroborino questi ultimi mediante l’inoltro contestuale di altri atti,documenti o materiale latamente probatorio, precedentemente estranei al fascicoloprocessuale.

In questo caso, ai fini della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atticompiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsiriferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella del depositodella informativa che li riassume.

In tal senso, cfr. anche Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014,Naso, Rv. 260403-01).5.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha rispettato il mandato rescindente,laddove – in parte pro reo (con attenuazione dell’originaria misura coercitiva), maindubitabilmente anche per apprezzare la permanente sussistenza delle necessità cautelare– ha tratto elementi di valutazione, spesi direttamente a sostegno dell’apparato giustificativo,anche da accertamenti compiuti dal Commissariato di Lauro in tempi verosimilmente recenti,senza distinguere compiutamente in ordine al periodo di compimenti delle singole attivitàinvestigative.In particolare e tra l’altro, la sostituzione della misura – statuizione formalmentefavorevole all’indagato, che purtuttavia postula fisiologicamente un ancora attuale pericolo direiterazione – richiama proprio la chiusura della società assicurativa del fratello (che, nellaprima ordinanza risultava ancora operativa) e la mancata interruzione delle interazionicriminali, con evoluzione delle strategie associative, sino in tempi recenti («Negli ultimi tempisi è appreso da contatti info-investigativi che l’attività fraudolenta […]», riporta l’informativa inquestione, era stata dislocata altrove per evitare le indagini in atto sull’Ufficio del Giudice dipace di Lauro).6.

Questa protratta lacuna motivazionale impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.Il giudice del rinvio nel rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari, terrà conto deiprincipi di diritto sopra illustrati e verificherà i precisi parametri temporali di ogni specifica P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competenteai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 02/04/2026 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio, inparziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoliin data 18 ottobre 2025, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata adAntonello [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzataall’organizzazione di falsi sinistri stradali, con la sospensione dalla professione di avvocato el’interdizione a tutte le attività ad essa inerenti, per la durata di un anno.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendoun unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilo della violazione dell’art.407, comma 3, cod. proc. pen., della ritenuta utilizzabilità dell’informativa del 29 maggio2025, pur se acquisita dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari.Il Tribunale avrebbe incongruamente attribuito alla suddetta informativa naturameramente riepilogativa di accertamenti già svolti, laddove, al contrario, la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Avellino aveva provveduto all’iscrizione del presenteprocedimento penale, giusta trasmissione degli atti per competenza territoriale da parte degliinquirenti veronesi, già in data 27 aprile 2021 e, soprattutto, l’atto della polizia giudiziariaesplicitava ulteriori attività info-investigative, protrattesi sino al 28 maggio 2025.3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.2. Questa Corte ha annullato l’ordinanza in data 11 novembre 2025 del Tribunale diNapoli che aveva confermato appieno il provvedimento genetico, con rinvio per valutare se«le risultanze della nota del 29 maggio 2025 […] fossero o meno il frutto di indagini disposteper verificare gli elementi emersi nel corso del procedimento penale di cui si tratta» eaccertare se «contenesse elementi investigativi nuovi», risultando assorbiti i profili dicensura inerenti le esigenze cautelari (Sez. 2, n. 10546 del 06/03/2026).3. La nuova ordinanza di riesame ha qualificato la suddetta informativa – di cui noncontesta la tardività di deposito rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 407, comma3, cod. proc. pen. – come meramente riassuntiva di accertamenti già svolti, in quanto direttaa ragguagliare la Procura irpina «sul precedente “deposito di attività di indagine”,quest’ultima già compiutamente espletata per conto della Procura del Tribunale di Verona»,con ricostruzione complessiva del ruolo dell’indagato e dei concorrenti, «evidenziando che“negli ultimi tempi… l’attività fraudolenta messa in atto, in particolare modo dall’AvvocatoAntonello [OSCURATO:PERSONA], con il supporto del proprio germano Massimo e di altri legali” era statadislocata “in aree ricadenti nella competenza di diversi giudici di pace… al fine di eluderequest’Ufficio di Polizia che li aveva attenzionati”».Sulla scorta di questa emergenza investigativa, giudicata pienamente utilizzabile, erichiamando (con citazione testuale) le considerazioni già poste a fondamento della primaordinanza di riesame, il Tribunale ha ritenuto tuttora sussistente il pericolo di recidiva,tuttavia attenuato non solo dal decorso del tempo, ma anche dal rispetto delle prescrizioniimposte all’indagato, dalla chiusura dell’agenza del fratello e dalla dislocazione territorialedegli altri co-indagati al di fuori della Regione Campania.4. Non è in dubbio, in linea generale, che gli elementi di prova acquisiti dal pubblicoministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possano essere utilizzati aifini cautelari (anche per la valutazione in tema di pericula libertatis) solo se acquisiti nelcorso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti ovverose provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamentediversi; in ogni caso, resta, comunque, necessario che tali risultanze non siano il risultato diindagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso delprocedimento penale i cui termini sono scaduti (Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025, Porcaro,Rv. 287995-01, che ha precisato in motivazione come non possano considerarsi meramentericognitive le informative che sono sì rielaborative di atti già trasmessi e inseriti nel fascicolodel Pubblico ministero, ma corroborino questi ultimi mediante l’inoltro contestuale di altri atti,documenti o materiale latamente probatorio, precedentemente estranei al fascicoloprocessuale. In questo caso, ai fini della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atticompiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsiriferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella del depositodella informativa che li riassume. In tal senso, cfr. anche Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014,Naso, Rv. 260403-01).5. Nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha rispettato il mandato rescindente,laddove – in parte pro reo (con attenuazione dell’originaria misura coercitiva), maindubitabilmente anche per apprezzare la permanente sussistenza delle necessità cautelare– ha tratto elementi di valutazione, spesi direttamente a sostegno dell’apparato giustificativo,anche da accertamenti compiuti dal Commissariato di Lauro in tempi verosimilmente recenti,senza distinguere compiutamente in ordine al periodo di compimenti delle singole attivitàinvestigative.In particolare e tra l’altro, la sostituzione della misura – statuizione formalmentefavorevole all’indagato, che purtuttavia postula fisiologicamente un ancora attuale pericolo direiterazione – richiama proprio la chiusura della società assicurativa del fratello (che, nellaprima ordinanza risultava ancora operativa) e la mancata interruzione delle interazionicriminali, con evoluzione delle strategie associative, sino in tempi recenti («Negli ultimi tempisi è appreso da contatti info-investigativi che l’attività fraudolenta […]», riporta l’informativa inquestione, era stata dislocata altrove per evitare le indagini in atto sull’Ufficio del Giudice dipace di Lauro).6. Questa protratta lacuna motivazionale impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.Il giudice del rinvio nel rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari, terrà conto deiprincipi di diritto sopra illustrati e verificherà i precisi parametri temporali di ogni specifica P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competenteai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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