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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22476/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 18/01/2019 del Tribunale di Modena, emessa all'esito di giudizio dibattimentale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era imputato di tale reato perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], denunciavano a [OSCURATO:PERSONA] un sinistro stradale mai accaduto tra un autocarro condotto dal Peverello e il pedone Della Santina, sinistro asseritannente avvenuto in Bologna 1'11 luglio 2013 e nel quale il Della Santina avrebbe riportato un trauma da schiacciamento al quinto dito della mano destra certificato lo stesso 11 luglio 2013 dai medici del pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Bologna, laddove detto trauma era stato invece riportato dal Della Santina in un'altra circostanza, alcuni giorni prima, il 7 luglio 2013, come da referto del policlinico di Modena.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione della sentenza impugnata in quanto: a) non ha motivato riguardo alla specifica doglianza, formulata nell'atto di appello, dell'insussistenza della condotta del reato di cui all'art. 642 cod. pen. della presentazione della denuncia del sinistro, atteso che questa era stata presentata dal Peverello, mentre il Della Santina si era limitato a inoltrare alla compagnia assicuratrice una richiesta di risarcimento dei danni; b) ha motivato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per relationem alla sentenza di primo grado senza specificare le ragioni per le quali la riteneva condivisibile e per le quali riteneva, invece, di non accogliere le doglianze avanzate dallo stesso imputato nell'atto di appello.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 642 cod. pen.

Posto che la denuncia del sinistro fu presentata dal Peverello, il ricorrente ribadisce che il mero inoltro di una richiesta di risarcimento dei danni, condotta da lui posta in essere, non potrebbe integrare il reato di cui all'art. 642 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili.

2. Anzitutto, non integra, di per sé, vizio della motivazione il fatto che la Corte d'appello di Bologna abbia richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Modena («[l]a responsabilità dell'imputato appare pacificamente provata in atti per i motivi indicati dal primo giudice, che qui debbono intendersi richiamati»).

La Corte d'appello di Bologna ha infatti dimostrato, da un lato, di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, il cui contenuto ha, per sintesi, riportato (pag. 1); dall'altro lato, di averle ritenute coerenti con la propria decisione.

La stessa Corte ha in effetti integrato le suddette ragioni, in particolare, in relazione al motivo di appello riguardante la dedotta effettività delle lesioni che sarebbero state riportate dall'imputato in occasione del presunto sinistro stradale, esponendo ulteriori argomentazioni dimostrative del fatto che le lesioni alla mano destra per le quali il Della Santina aveva richiesto all'assicurazione il risarcimento del danno erano stato riportate dallo stesso non in occasione del predetto (inesistente) sinistro bensì alcuni giorni prima, il 7 luglio 2013, come da referto del policlinico di Modena.

La struttura argomentativa della sentenza di appello si salda, perciò, con quella di primo grado, sicché ricorre, nella specie, la cosiddetta "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01).

La doglianza si appalesa, pertanto, manifestamente infondata.

3. Quanto all'altra doglianza, avanzata in entrambi i motivi di ricorso (nel primo, sub specie della mancanza della motivazione sul corrispondente motivo di appello; nel secondo, sub specie della violazione dell'art. 642 cod. pen.) dell'insussistenza di questo reato in quanto il Della Santina non aveva presentato la denuncia del sinistro, che era stata presentata dal Peverello, ma si era limitato a inoltrare alla compagnia assicuratrice una richiesta di risarcimento dei danni, si deve anzitutto rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato, atteso che l'eventuale accoglimento di tale doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314-01; successivamente: Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01).

Ciò rammentato, la doglianza, effettivamente non espressamente esaminata dalla Corte d'appello di Bologna e qui riproposta, è manifestamente infondata.

L'art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede, nei suoi commi primo e secondo, cinque diverse fattispecie di reato — in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro, nel comma secondo — che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 258012-01).

Il legislatore, con la fattispecie in considerazione, ha inteso prevedere una tutela speciale e in qualche modo "rafforzata" a protezione del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in cui l'azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo.

L'art. 642 cod. pen. costituisce, cioè, un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003, dep. 2004, Piccino, Rv. 227890-01; Sez. 1, n. 4352 del 10/04/1997, Musso, Rv. 207438-01).

Le fattispecie previste dall'art. 642 cod. pen. si presentano "speciali" rispetto all'archetipo della truffa perché predispongono una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni.

La fattispecie contestata al Della Santina era, come risulta dal capo d'imputazione, quella della denuncia di un sinistro - in specie, di un sinistro stradale - in realtà mai accaduto.

Tale fattispecie, come più volte affermato da questa Corte - il cui orientamento il Collegio condivide e intendere, perciò, ribadire - non costituisce un reato "proprio", attribuibile esclusivamente al contraente della polizza, essendo, invece, ravvisabile in capo a qualsiasi soggetto, anche estraneo al sinallagma, il quale, manipolando illecitamente il rapporto contrattuale, denunci, o concorra nel denunciare, il sinistro non accaduto (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350-02; Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Damato, Rv. 274901-01).

Ne consegue che correttamente e logicamente (ancorché implicitamente) i giudici di merito hanno ritenuto che il Della Santina, presentando, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], da lui incaricato, richiesta di risarcimento del danno cagionatogli dal non accaduto sinistro, con allegata la relativa constatazione amichevole, avesse concorso con il Peverello nella denuncia del falso sinistro, materialmente da questi presentata e finalizzata, comunque, a fare ottenere il risarcimento del danno al Della Santina.

4. Pertanto, il ricorso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], le quali vanno liquidate in complessivi C 1.000,00, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 1.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso il 24/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 18/01/2019 del Tribunale di Modena, emessa all'esito di giudizio dibattimentale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era imputato di tale reato perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], denunciavano a [OSCURATO:PERSONA] un sinistro stradale mai accaduto tra un autocarro condotto dal Peverello e il pedone Della Santina, sinistro asseritannente avvenuto in Bologna 1'11 luglio 2013 e nel quale il Della Santina avrebbe riportato un trauma da schiacciamento al quinto dito della mano destra certificato lo stesso 11 luglio 2013 dai medici del pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Bologna, laddove detto trauma era stato invece riportato dal Della Santina in un'altra circostanza, alcuni giorni prima, il 7 luglio 2013, come da referto del policlinico di Modena. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione della sentenza impugnata in quanto: a) non ha motivato riguardo alla specifica doglianza, formulata nell'atto di appello, dell'insussistenza della condotta del reato di cui all'art. 642 cod. pen. della presentazione della denuncia del sinistro, atteso che questa era stata presentata dal Peverello, mentre il Della Santina si era limitato a inoltrare alla compagnia assicuratrice una richiesta di risarcimento dei danni; b) ha motivato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per relationem alla sentenza di primo grado senza specificare le ragioni per le quali la riteneva condivisibile e per le quali riteneva, invece, di non accogliere le doglianze avanzate dallo stesso imputato nell'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 642 cod. pen. Posto che la denuncia del sinistro fu presentata dal Peverello, il ricorrente ribadisce che il mero inoltro di una richiesta di risarcimento dei danni, condotta da lui posta in essere, non potrebbe integrare il reato di cui all'art. 642 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili. 2. Anzitutto, non integra, di per sé, vizio della motivazione il fatto che la Corte d'appello di Bologna abbia richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Modena («[l]a responsabilità dell'imputato appare pacificamente provata in atti per i motivi indicati dal primo giudice, che qui debbono intendersi richiamati»). La Corte d'appello di Bologna ha infatti dimostrato, da un lato, di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, il cui contenuto ha, per sintesi, riportato (pag. 1); dall'altro lato, di averle ritenute coerenti con la propria decisione. La stessa Corte ha in effetti integrato le suddette ragioni, in particolare, in relazione al motivo di appello riguardante la dedotta effettività delle lesioni che sarebbero state riportate dall'imputato in occasione del presunto sinistro stradale, esponendo ulteriori argomentazioni dimostrative del fatto che le lesioni alla mano destra per le quali il Della Santina aveva richiesto all'assicurazione il risarcimento del danno erano stato riportate dallo stesso non in occasione del predetto (inesistente) sinistro bensì alcuni giorni prima, il 7 luglio 2013, come da referto del policlinico di Modena. La struttura argomentativa della sentenza di appello si salda, perciò, con quella di primo grado, sicché ricorre, nella specie, la cosiddetta "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). La doglianza si appalesa, pertanto, manifestamente infondata. 3. Quanto all'altra doglianza, avanzata in entrambi i motivi di ricorso (nel primo, sub specie della mancanza della motivazione sul corrispondente motivo di appello; nel secondo, sub specie della violazione dell'art. 642 cod. pen.) dell'insussistenza di questo reato in quanto il Della Santina non aveva presentato la denuncia del sinistro, che era stata presentata dal Peverello, ma si era limitato a inoltrare alla compagnia assicuratrice una richiesta di risarcimento dei danni, si deve anzitutto rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato, atteso che l'eventuale accoglimento di tale doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314-01; successivamente: Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01). Ciò rammentato, la doglianza, effettivamente non espressamente esaminata dalla Corte d'appello di Bologna e qui riproposta, è manifestamente infondata. L'art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede, nei suoi commi primo e secondo, cinque diverse fattispecie di reato — in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro, nel comma secondo — che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 258012-01). Il legislatore, con la fattispecie in considerazione, ha inteso prevedere una tutela speciale e in qualche modo "rafforzata" a protezione del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in cui l'azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo. L'art. 642 cod. pen. costituisce, cioè, un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003, dep. 2004, Piccino, Rv. 227890-01; Sez. 1, n. 4352 del 10/04/1997, Musso, Rv. 207438-01). Le fattispecie previste dall'art. 642 cod. pen. si presentano "speciali" rispetto all'archetipo della truffa perché predispongono una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni. La fattispecie contestata al Della Santina era, come risulta dal capo d'imputazione, quella della denuncia di un sinistro - in specie, di un sinistro stradale - in realtà mai accaduto. Tale fattispecie, come più volte affermato da questa Corte - il cui orientamento il Collegio condivide e intendere, perciò, ribadire - non costituisce un reato "proprio", attribuibile esclusivamente al contraente della polizza, essendo, invece, ravvisabile in capo a qualsiasi soggetto, anche estraneo al sinallagma, il quale, manipolando illecitamente il rapporto contrattuale, denunci, o concorra nel denunciare, il sinistro non accaduto (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350-02; Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Damato, Rv. 274901-01). Ne consegue che correttamente e logicamente (ancorché implicitamente) i giudici di merito hanno ritenuto che il Della Santina, presentando, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], da lui incaricato, richiesta di risarcimento del danno cagionatogli dal non accaduto sinistro, con allegata la relativa constatazione amichevole, avesse concorso con il Peverello nella denuncia del falso sinistro, materialmente da questi presentata e finalizzata, comunque, a fare ottenere il risarcimento del danno al Della Santina. 4. Pertanto, il ricorso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], le quali vanno liquidate in complessivi C 1.000,00, oltre agli accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 1.000,00, oltre agli accessori di legge. Così deciso il 24/0