CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 36202/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19517-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19517/2017 Cron. Rep. Ud. 16/11/2023 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1837/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2017 R.G.N. 2080/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 21.12.16 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza parziale del 2012 del tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato che la quota di pensione di anzianità totalizzata Inps di cui era titolare il lavoratore in epigrafe doveva essere calcolata previa rivalutazione fino alla domanda di totalizzazione delle retribuzioni utili alla contribuzione, tenuto conto della media delle contribuzioni annue rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza della pensione secondo il tasso di capitalizzazione previsto per legge. Con la medesima sentenza la corte territoriale ha confermato altra sentenza del medesimo tribunale del 2013, che aveva quantificato sulla base di apposita c.t.u. la quota di pensione totalizzata e condannato l’Inps a corrispondere le somme differenziali conseguentemente dovute. In particolare, la corte ha ritenuto che la rivalutazione ex articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 42 del 2006 non fosse limitata ai contributi, ma riguardasse anche le retribuzioni ove la pensione fosse totalizzata con metodo retributivo. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per unico motivo, che deduce violazione dell’articolo 4 predetto e 2 d.lgs. 180/97, in relazione alla ammessa rivalutazione delle retribuzioni; resiste con controricorso il lavoratore. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Occorre premettere che la pensione in questione è un trattamento liquidato per totalizzazione di contributi versati nel FPLD dell’INPS e nella Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. In ricorso, l’INPS ha correttamente evidenziato la procedura che – ai fini della liquidazione della quota a carico del FPLD - , distingue la determinazione del montante per i periodi contributivi anteriori al 31.12.95 da quelli successivi e, quanto ai primi (che sono i soli che nel caso di specie vengono in gioco, essendo il lavoratore rimasto iscritto all’AGO solo fino al 1985), attribuisce rilevanza alle retribuzioni non in sé, bensì ai fini della determinazione dei contributi, i quali vengono rivalutati. In tale contesto, la pretesa dell’INPS di escludere la rivalutazione per le retribuzioni da considerare nel calcolo, posto che sono già rivalutati i contributi una volta calcolati, si scontra con l’insuperabilità della lettera della norma dell’art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006, che testualmente prevede che “le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione”: la norma invero espressamente fa riferimento proprio alla rivalutazione delle retribuzioni, che quindi opera anche a prescindere dalla rivalutazione dei contributi. Del resto, come opportunamente evidenziato dal controricorrente, viene qui in questione il regime contributivo opzionale ex d.lgs. 180/97 che, a differenza del contributivo ordinario ex l. 335/95, è basato su parametri forfettari che vengono a riguardare retribuzioni anche lontane nel tempo, spesso inferiori a quelle dell’ultimo decennio considerate invece dal regime contributivo ordinario, sicché appare anche congrua la previsione normativa della rivalutazione delle retribuzioni medesime fino alla domanda di totalizzazione. Né il rilievo dell’INPS circa una asserita duplicazione di rivalutazione (delle retribuzioni e poi dei contributi) coglie nel segno, attesa la differenza tra la rivalutazione delle prime, intesa come adeguamento al costo della vita, e quella dei secondi, che è invece –ai sensi del d.lgs. 180/97- una capitalizzazione dei frutti risultante dalla variazione media quinquennale del PIL. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor