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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44220/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO.. tdato avviso alle parTU', udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Campobasso, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere il provvedimento impugnato stato adeguatamente motivato.

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Nel caso in esame, la ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi ammissibili, essendosi limitata a censurare la motivazione della sentenza impugnata.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]Agostini i —e I t,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO.. tdato avviso alle parTU', udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Campobasso, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere il provvedimento impugnato stato adeguatamente motivato. 2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, la ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi ammissibili, essendosi limitata a censurare la motivazione della sentenza impugnata. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]Agostini i —e I t,
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