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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 agosto 2020

Cassazione n. 32592/2021

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[OSCURATO:PERSONA] 29813/2020 Roma, 9 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] avverso: ordinanza del Tribunale di Viterbo depositata in data 11.08.2020 resa, nel procedimento NRG 1196/2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'alt 391 cpc come modificato dal d.

1. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. • [OSCURATO:PERSONA] CANCIal.FRR oggi' -2•NOV 20 2-? [OSCURATO:PERSONA] C irtzia D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 29813/2020 Roma, 9 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] avverso: ordinanza del Tribunale di Viterbo depositata in data 11.08.2020 resa, nel procedimento NRG 1196/2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'alt 391 cpc come modificato dal d. 1. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. • [OSCURATO:PERSONA] CANCIal.FRR oggi' -2•NOV 20 2-? [OSCURATO:PERSONA] C irtzia D
Decreto Cassazione n. 32592/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris