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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2021

Cassazione n. 38115/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VACCARO Nicolò [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/09/2019 dalla Corte di Appello di Palermo PARTE CIVILE: Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con rigetto agli effetti civili; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha insistito nell'accoglimento di tutti motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, anche ai fini civili.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 27/09/2019 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca del 13/12/2018 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 642 cod. pen. (falsa denuncia di un sinistro stradale al fine di ricevere l'indennizzo da parte della società assicuratrice).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Vaccaro sulla base di un duplice motivo, eccependo: - la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, fondata su una prova inutilizzabile (dichiarazione testimoniale del ricorrente, avente natura auto-indiziante ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., resa in altro procedimento, senza l'assistenza del difensore ed in mancanza di consenso ex art. 238, comma 4 cod. proc. pen.); - il vizio di motivazione circa il contenuto della prova dichiarativa, interpretata in termini errati dal giudice di merito ed in ogni caso con erronea percezione dello stato dei luoghi oggetto del sinistro.

3. Deve preliminarmente rilevarsi che il reato - commesso il 16/04/2012 - si è prescritto il 16/10/2019, alla scadenza del termine massimo di sette anni e sei mesi, in assenza di periodi di sospensione o interruzione, dopo la pronuncia di appello, emessa il 27/09/2019, nelle more, quindi, del giudizio di cassazione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorso non può ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza - e, quindi, inidoneo ad instaurare il rapporto processuale - in quanto il primo motivo, relativo alla questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dal Vaccaro in altro giudizio, senza le necessarie garanzie difensive, ex art. 63 cod. proc. pen., necessitava quanto meno di approfondimento posto che la sentenza di primo grado affermava in effetti che "la prova cardine circa la falsa dichiarazione è costituita dalle dichiarazioni rese dal Vaccaro, in qualità di teste, nell'ambito (di altro) procedimento penale"; affermazione che, sebbene ridimensionata dalla corte territoriale - nei termini che saranno meglio specificati in seguito - poteva dar luogo alle perplessità difensive in argomento, in realtà infondate.

Al contempo, non sussistono elementi tali da elidere la responsabilità penale del ricorrente ovvero da configurare situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma normativo di cui all'art. 129, comma secondo cod. pen. 4.

Per tale aspetto, anzi, l'esame della fattispecie ai fini delle statuizioni civili consente di confermare la responsabilità del ricorrente: il secondo motivo e la memoria difensiva del 20/09/2021 ripropongono questioni in fatto adeguatamente definite dalla corte territoriale.

5. Precisa, infatti, il giudice di appello che le prove certe sono "assistite" dalle dichiarazioni rese dal Vaccaro in altra vicenda dibattimentale, con specifico riferimento ad un compendio istruttorio, indicato in precedenza, diverso rispetto a tali dichiarazioni (contenuto del verbale di constatazione amichevole del sinistro, danni incompatibili con la denunciata dinamica dell'incidente, testimonianza del perito dell'assicurazione).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva del 20/09/2021 (pag.2), il ricorrente è stato esaminato nel presente procedimento all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ribadendo il contenuto della dichiarazione resa nell'altro dibattimento e fornendo tuttavia una spiegazione alternativa, ritenuta inattendibile.

Così ricostruito il quadro probatorio, la falsità del sinistro denunciato alla società assicuratrice è sorretto da prove ritualmente acquisite, valutate con argomentazioni immuni da vizi logici rispetto alle quali i rilievi del ricorrente costituiscono questio facti, improponibili in questa sede.

Le statuizioni civili devono pertanto essere confermate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VACCARO Nicolò [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/09/2019 dalla Corte di Appello di Palermo PARTE CIVILE: Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con rigetto agli effetti civili; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha insistito nell'accoglimento di tutti motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, anche ai fini civili. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 27/09/2019 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca del 13/12/2018 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 642 cod. pen. (falsa denuncia di un sinistro stradale al fine di ricevere l'indennizzo da parte della società assicuratrice). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Vaccaro sulla base di un duplice motivo, eccependo: - la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, fondata su una prova inutilizzabile (dichiarazione testimoniale del ricorrente, avente natura auto-indiziante ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., resa in altro procedimento, senza l'assistenza del difensore ed in mancanza di consenso ex art. 238, comma 4 cod. proc. pen.); - il vizio di motivazione circa il contenuto della prova dichiarativa, interpretata in termini errati dal giudice di merito ed in ogni caso con erronea percezione dello stato dei luoghi oggetto del sinistro. 3. Deve preliminarmente rilevarsi che il reato - commesso il 16/04/2012 - si è prescritto il 16/10/2019, alla scadenza del termine massimo di sette anni e sei mesi, in assenza di periodi di sospensione o interruzione, dopo la pronuncia di appello, emessa il 27/09/2019, nelle more, quindi, del giudizio di cassazione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il ricorso non può ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza - e, quindi, inidoneo ad instaurare il rapporto processuale - in quanto il primo motivo, relativo alla questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dal Vaccaro in altro giudizio, senza le necessarie garanzie difensive, ex art. 63 cod. proc. pen., necessitava quanto meno di approfondimento posto che la sentenza di primo grado affermava in effetti che "la prova cardine circa la falsa dichiarazione è costituita dalle dichiarazioni rese dal Vaccaro, in qualità di teste, nell'ambito (di altro) procedimento penale"; affermazione che, sebbene ridimensionata dalla corte territoriale - nei termini che saranno meglio specificati in seguito - poteva dar luogo alle perplessità difensive in argomento, in realtà infondate. Al contempo, non sussistono elementi tali da elidere la responsabilità penale del ricorrente ovvero da configurare situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma normativo di cui all'art. 129, comma secondo cod. pen. 4. Per tale aspetto, anzi, l'esame della fattispecie ai fini delle statuizioni civili consente di confermare la responsabilità del ricorrente: il secondo motivo e la memoria difensiva del 20/09/2021 ripropongono questioni in fatto adeguatamente definite dalla corte territoriale. 5. Precisa, infatti, il giudice di appello che le prove certe sono "assistite" dalle dichiarazioni rese dal Vaccaro in altra vicenda dibattimentale, con specifico riferimento ad un compendio istruttorio, indicato in precedenza, diverso rispetto a tali dichiarazioni (contenuto del verbale di constatazione amichevole del sinistro, danni incompatibili con la denunciata dinamica dell'incidente, testimonianza del perito dell'assicurazione). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva del 20/09/2021 (pag.2), il ricorrente è stato esaminato nel presente procedimento all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ribadendo il contenuto della dichiarazione resa nell'altro dibattimento e fornendo tuttavia una spiegazione alternativa, ritenuta inattendibile. Così ricostruito il quadro probatorio, la falsità del sinistro denunciato alla società assicuratrice è sorretto da prove ritualmente acquisite, valutate con argomentazioni immuni da vizi logici rispetto alle quali i rilievi del ricorrente costituiscono questio facti, improponibili in questa sede. Le statuizioni civili devono pertanto essere confermate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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