CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 1996
Cassazione n. 07762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/05/1996 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 9 e 10); Considerato che la memoria difensiva trasmessa a sostegno della ammissibilità del ricorso non introduce elementi di novità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07