CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34444/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 495 cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (finendo piuttosto per sollecitare un alternativo apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), atteso che la Corte territoriale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi che ha ritenuto convergere nel senso della commissione del fatto da parte dell'imputato (valorizzando sia l'individuazione fotografica dell'imputato sia gli elementi che collimano per la correttezza di esso); considerato che il secondo motivo - che assume la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici (il corretto comportamento processuale e la presenza di un fatto-reato di non rilevante gravità) così pure prospettando irritualmente un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec