CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00136/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali insistono affinchè il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Napoli annullava l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura degli arresti domiciliari, disposta in relazione al reato di istigazione alla corruzione. Tale decisione si fondava sul presupposto ché [OSCURATO:PERSONA], incaricato dal Sindaco di Salerno di farsi latore di una proposta corruttiva. nei confronti dell'imprenditore D'[OSCURATO:PERSONA], si sarebbe limitato a trasmettere tale offerta ad [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di intermediario. Tuttavia, non risulterebbe provato che [OSCURATO:PERSONA], pur a tal fine sollecitato da [OSCURATO:PERSONA], abbia effettivamente comunicato la proposta corruttiva al destinatario e, quindi, è stata esclusa la sussistenza della gravità indiziaria relativamente al reato di istigazione alla corruzione. 2. Il pubblico ministero ricorre avverso tale decisione proponendo un unico motivo di impugnazione, per vizio della motivazione, sottolineando come il Tribunale del riesame avrebbe dato una lettura parziale delle risultanze probatorie. In particolare, nell'ordinanza impugnata non si era tenuto conto delle intercettazioni successive all'accordo corruttivo, intercorse tra Coppoia (Sindaco di Salerno) e Guida (suo sodale in plurimi episodi corruttivi), nel corso delle quali i predetti commentavano l'esito di alcune gare dl: appalto, rilevando che una di queste era stata vinta dalla D'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, cioè, dalla società riferibile ad [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con il quale sarebbe intervenuto l'accordo corruttivo perfezionatosi anche grazie all'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene il ricorrente che una lettura complessiva degli elementi indiziari non solo conduceva a ritenere che [OSCURATO:PERSONA], mediante l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA], avesse effettivamente contattato D'[OSCURATO:PERSONA] per proporgli l'accordo corruttivo con il Sindaco, ma avrebbe anche giustificato la configurabilità del reato di concorso in corruzione - originariamente contestato alla pubblica accusa - in luogo dell'ipotesi di istigazione alla corruzione ritenuta sussistente dal giudice per le indagini preliminari. In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica che il Tribunale avesse inteso dare alla condotta, certamente era errata l'esclusione della sussistenza di qualsivoglia ipotesi delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente propone ricorso per vizio dellà motivazione, omettendo di indicare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma riproponendo una diversa lettura del materiale Probatorio e sollecitando questa Corte ad una non consentita valutazione nel merito degli elementi di accusa. Per consolidata giurisprudenza, quando è denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso inerisqono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno. indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e dr controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez.U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Tali principi, pur se affermati in relazione al riesame avverso le ordinanze applicative di misure cautelari, sono validi anche nel procedimento che si instaura a seguito di appello del pubblico ministero nel caso di rigetto della richiesta cautelare. Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Pavigtianiti, Rv. 270628). 2.1. Ciò detto, deve rilevarsi come il Tribunale ti è espressamente confrontato con le. intercettazioni, riguardanti Coppola e Guida, relative all'aggiudicazione di un appalto da parte della società D'[OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo che il tenore delle stesse non fosse univocamente dimostrativo dell'avvenuta conclusione di un accordo corruttivo. A tale conclusione il Tribunale è giunto sottolineando come non sia stata raggiunta la gravità indiziaria in ordine alla circostanza - determinante al fine di ritenere sussistente il reato di istigazione alla corruzione - che l'offerta di un accordo corruttivo sia effettivamente giunta a D'[OSCURATO:PERSONA] per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta agiva su mandato di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha sottolineato come lo stesso Guida, che pur ha reso ampie dichiarazioni confessorie, aveva manifestato perplessità in ordine a tale vicenda, ammettendo di aver il dubbio che D'[OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamente avvicinato. La motivazione resa dal Tribunale, pertanto, non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e si fonda su una. valutazione complessiva del materiale probatorio, senza che si possa in questa sede operare un ulteriore giudizio sul fatto. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dichiara il ricorso inammissibile