CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 28377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del DATTILO al pagamento delle spese del grado, oltre ad un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto con il quale era stata rigettata un'istanza di ammissione di DATTILO [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, sull'assunto che il richiedente - condannato per reati inclusi nella lista di quelli per i quali, a norma dell'art. 76 comma 4-bis del medesimo d.P.R., il superamento del limite reddituale è presunto - non aveva superato la presunzione. 2. La difesa del DATTILO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla interpretazione della presunzione relativa di cui all'art. 76 comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. Lamenta la difesa che le presunzioni andrebbero sempre valutate con criteri di ragionevolezza, essendo irragionevole presumere che un episodio risalente a trent'anni addietro, sua pure aggravato dalla ingente quantità dello stupefacente trattato, possa fondare la presunzione di abbienza in tempi recenti. Sotto altro profilo, il deducente rileva che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma imporrebbe di tener conto della evoluzione normativa, considerato che la normativa sugli stupefacenti è stata oggetto di intervento del giudice delle leggi, con il quale si è reintrodotta la differenziazione tra le condotte aventi a oggetto le droghe pesanti e quelle aventi a oggetto le droghe leggere, come nel caso di specie. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del DATTILO al pagamento delle spese del grado, oltre ad un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il giudice dell'opposizione, nell'esaminare l'impugnazione, ha dato conto del fatto che il primo giudice aveva richiamato i plurimi precedenti penali annoverati dall'istante, tra i quali una condanna, effettivamente risalente, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, aggravato dall'art. 80, d.P.R. n. 309/90, ostativo all'ammissione al beneficio richiesto, ma anche altri reati successivi, sia specifici che contro il patrimonio e in materia d armi, oltre a una misura di prevenzione personale del 2010 e una dichiarazione di abitualità nel delitto del 2013. A fronte di tali elementi, parte richiedente si era limitata a presentare una autocertificazione di ricorrenza dei presupposti reddituali, pertanto venendo meno all'onere di allegazione richiesto per vincere la presunzione relativa derivante dal precedente ostativo annoverato. 3. Il motivo è manifestamente fondato. 3.1. In linea generale, deve ribadirsi che la presunzione di superamento del reddito, prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. in I. n. 125 del 2008, ha natura relativa e non assoluta, con la conseguenza che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (cfr. sez. 4 n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962; n. 5041 del 21/10/2010, dep. 2011, Figlio/io, Rv. 249563). Non è, tuttavia, compito del giudice condurre accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R.n. 115 del 2002, qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, del medesimo d.P.R. e non abbia allegato concreti elementi di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione (cfr. sez. 4 n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242). 3.2. Sempre in via preliminare, va poi precisato che l'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a norma del quarto comma della norma citata, a meno di assoluto difetto di essa. 3.3. Nel caso all'esame, il giudice ha evidenziato l'assoluto difetto di elementi dimostrativi dell'assunto difensivo, rilevando la mancanza, dunque, di elementi idonei a vincere la presunzione relativa. Rispetto a tale giudizio nessuna valutazione spetta a questa Corte, contrariamente a quanto vorrebbe parte ricorrente, sostanzialmente invocando un intervento correttivo. Inoltre, nel decreto impugnato è operato un espresso richiamo anche alla storia criminale del soggetto, cosicché la motivazione non può ritenersi mancante e suscettibile di trasmigrare nell'unico vizio deducibile, vale a dire la violazione di legge, soprattutto considerato che, anche in ricorso, la parte si è limitata a invocare una ragionevolezza nella interpretazione di una presunzione di legge, facendo perno su la differenziazione tra le condotte descritte nell'art. 73, comma 1 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, a seguito dell'intervento del giudice delle leggi che tuttavia, il legislatore non ha recepito nell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002, considerato che, al momento della introduzione della norma da ultimo citata, le due fattispecie penali erano diversamente punite, la parificazione essendo intervenuta solo con il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella I. 21 febbraio 2006, n. 49, il cui art. 4-bis è stato, per l'appunto, dichiarato incostituzionale dai giudici della Consulta con la sentenza sopra richiamata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 giugno 2022. Il Consigliere es