CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 33131/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27257-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 123/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/03/2018 R.G.N. 445/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 27257/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 16 marzo 2018, la Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello della [OSCURATO:PERSONA] (F.O.S.S.) avverso la sentenza di primo grado, che l'aveva condannata alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle trattenute sulle loro retribuzioni da settembre a dicembre 2013, in base alla previsione di riduzione del 15% contenuta nell'accordo aziendale del 6 settembre 2013, ritenuta illegittima per violazione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2011; 2. essa ribadiva detta illegittimità per l'operata riduzione retributiva in assenza di rimodulazione dell'intera disciplina dell'organizzazione del lavoro (orario, mansioni, ...), e pertanto al di fuori della deroga consentita dal punto 7) dell'[OSCURATO:PERSONA] in favore della contrattazione aziendale (come previsto attraverso specifiche intese per materie tassative dall'art. 8 d.l. 138/2011 conv. con mod. in I. 148/2011): nell'irrilevanza del mantenimento al di sopra dei minimi salariali, nonostante detta riduzione, per la violazione del principio di "giusta retribuzione", di rilievo costituzionale, in quanto non parametrata ad una proporzionata modifica della quantità e qualità della prestazione lavorativa; 3. con atto notificato il 12 e 13 settembre 2018, la Fondazione ricorreva per cassazione con due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resisteva con autonomo controricorso e [OSCURATO:PERSONA] insieme con [OSCURATO:PERSONA] con altro distinto e memoria di essi soli, ai sensi dell'art. 380bis; [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, 2 e 2bis d.l. 138/2011 conv. con mod. in I. 148/2011, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto illegittima la riduzione di retribuzione per effetto della disciplina dell'accordo aziendale 6 settembre 2013, nonostante l'espressa delega contenuta nell'[OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2011, in presenza (secondo la previsione della norma di legge denunciata di violazione) della legittimante condizione di gestione di crisi aziendale e rientrando l'intervento nella materia specificamente RG 27257/2018 elencata della "disciplina del rapporto di lavoro", sull'erronea interpretazione della necessità di una corrispondente modificazione della prestazione lavorativa nell'orario e nella sua organizzazione: con attribuzione di un significato diverso da quello letterale e di intenzione del legislatore; per giunta, sull'assunto di irrilevanza del rispetto del parametro esterno dell'art. 36 Cost., avendo i dipendenti comunque percepito un trattamento retributivo superiore ai minimi del CCNL di categoria (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., per l'interpretazione giudiziale dell'accordo aziendale esclusivamente in base al suo tenore letterale, senza considerazione dell'intenzione delle parti, che avevano dichiarato nella premessa di aver tenuto conto della "grave condizione economico-finanziaria" della Fondazione "che non consente per l'anno 2013, ove non si proceda ad una riduzione dei costi, di continuare l'attività": così operando un'immediata riduzione delle retribuzioni nella contemporanea previsione di riorganizzazione complessiva del lavoro con singole misure da individuare concretamente con successivo accordo (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 3. l'art. 8 d.l. 139/11 conv. in I. 148/11 prevede la possibilità dei "contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale" da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative di realizzare "specifiche intese", con efficacia erga omnes alle condizioni ivi indicate, "finalizzate", in particolare e per quanto d'interesse, alla "gestione delle crisi aziendali" (primo comma), le quali possono riguardare la regolazione delle "materie inerenti l'organizzazione del lavoro" e della produzione, con riferimento, tra le altre alla lett. e), alle "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma): esse operando, "fermo ... il rispetto della Costituzione, nonché" de"i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, ... anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal secondo comma" (comma 2bis); 3.1. nella premessa dell'accordo aziendale 6 settembre 2013 (integralmente trascritto da pg. 13 a pg. 16 del ricorso), le parti hanno dato atto della "grave condizione economica finanziaria" della Fondazione "che non consente, per l'anno 2013, ove non si proceda ad una riduzione dei costi, di continuare l'attività"e richiamato, sempre in RG 27257/2018 essa, il punto 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2011 (di previsione della possibilità per "i contratti collettivi aziendali", alle condizioni ivi stabilite, "al fine di gestire situazioni di crisi", di "definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro"); 3.2. in particolare, detto accordo aziendale ha stabilito: la "riduzione del 15% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni relative all'anno 2013 e sino al 31 dicembre 2013" dovute al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e dei conseguenti contributi (punto 2), decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo (punto 3); la sospensione per lo stesso periodo dell'efficacia dell'accordo integrativo aziendale e del CCNL in relazione ad alcuni compensi e maggiorazioni retributive (punto 4); l'adozione, "previo accordo con le 00.55.", dell'orario multiperiodale secondo le ipotesi del CCNL di settore siglato ma non ancora registrato né entrato in vigore (punto 5); la "riorganizzazione complessiva del lavoro, da concordare con le 00.55.", tesa ad ottenere, anche mediante un diverso e più efficiente utilizzo del personale, una riduzione del costo del lavoro eliminando l'insorgenza del costo del lavoro eliminando di fatto necessitanti il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, assolutamente vietato comunque fino al 31 dicembre 2011 (punto 6); 3.3. dal complesso normativo, di natura legale e contrattuale collettiva di primo e secondo livello, appare allora chiara la possibilità di specifiche intese, a livello di contrattazione aziendale, finalizzate alla gestione delle crisi aziendali, riguardanti in particolare (tra le "materie inerenti l'organizzazione del lavoro") le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro", anche in deroga alle disposizioni di legge che le regolino: in tal caso, "fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro"; né si dubita della natura tassativa dell'indicazione delle materie contenute nel secondo comma dell'art. 8 d.l. cit., per il suo carattere di norma eccezionale (riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2012, n. 221) e perciò, ai sensi dell'art. RG 27257/2018 14 delle preleggi, non applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati (così: Cass.15 giugno 2021, n. 16917); 3.4. l'art. 8 d.l. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto; 3.5. dalla lettura dei citati punti 2) e 6) dell'accordo aziendale del 6 settembre 2013 risulta, da una parte, l'immediata ed esclusiva riduzione per il periodo indicato del 15% della retribuzione e, dall'altra, una non altrettanto attuale "riorganizzazione complessiva del lavoro", in quanto "da concordare con le 00.55.": sicché, la specifica intesa non è certamente definibile alla stregua di intervento di disciplina del rapporto di lavoro, essendo anzi espressamente escluso dall'impegno di una riorganizzazione complessiva rinviata ad un futuro accordo; 3.6. appare allora corretta l'interpretazione della Corte territoriale (al primo periodo di pg. 5 della sentenza) dell'accordo aziendale, che pertiene, giova ribadire, in via esclusiva al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità, soltanto nei limiti del vizio motivo, nel testo applicabile ratione temporis e per violazione dei criteri interpretativi (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21888; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4460): nel caso di specie, peraltro, neppure censurata in modo appropriato con la specificazione delle ragioni né del modo in cui sarebbe stata realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), in una prospettiva meramente contrappositiva (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 10 maggio 2018, n. 11254; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4460), con la censura, alla fine, del risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), insindacabile in sede di legittimità; RG 27257/2018 3.7. occorre allora concludere che le censure, piuttosto che denunciare una violazione delle regole ermeneutiche, peraltro nello specifico insussistente, prospettano una diversa lettura degli accordi: come analogamente ritenuto da questa Corte, sempre a proposito della denunciata violazione l'art. 8 comma primo, secondo e 2bis d.l. 138/2011 in riferimento ad una diversa questione interpretativa (Cass. 22 luglio 2019, n. 19660, p.ti 12.2 - 12.4 in motivazione); 4. il ricorso deve pertanto essere rigettato, per infondatezza, con l'enunciazione, a norma dell'art. 384, primo comma c.p.c., del seguente principio di diritto: "È illegittima, per violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 conv. con mod. in I. 148/2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale 6 settembre 2013, nonostante l'espressa delega contenuta nell'[OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2011, in quanto non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro, per la mancata contestualità della suddetta riduzione immediata e della riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali"; 5. le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, per la novità della questione e il contributo unificato raddoppiato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovut