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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 18590/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/199:1 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela, pronunciata in data 19 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale è stata richiesta, in modo tra l'altro del tutto generico, la declaratoria di estinzione del reato ascritto per decorso del termine di prescrizione è manifestamente infondato, non avendo la parte ricorrente tenuto conto nella propria deduzione della intervenuta sospensione del termine di prescrizione dal 31/0£/2021 al 27/1/2022; Ritenuto che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, in punto di prova della condotta decettiva ed in relazione al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità in quanto, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in tema di truffa, Sez. 2, n. 2:3940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490 - 02 e Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; e, in relazione alla dosimetria della pena, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), dai giudici del merito (si veda pag. 4 sulla consapevole condotta truffaldina, consistita nella regolarità di precedenti rapporti contrattuali e nella mancata consegna del nuovo ordine, seguiti dalla successiva irreperibilità all'utenza telefonica e dalla rimozione del profilo facebook, nonché sulla pena irrogata dal primo giudice in misura corrispondente al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/199:1 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela, pronunciata in data 19 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale è stata richiesta, in modo tra l'altro del tutto generico, la declaratoria di estinzione del reato ascritto per decorso del termine di prescrizione è manifestamente infondato, non avendo la parte ricorrente tenuto conto nella propria deduzione della intervenuta sospensione del termine di prescrizione dal 31/0£/2021 al 27/1/2022; Ritenuto che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, in punto di prova della condotta decettiva ed in relazione al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità in quanto, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in tema di truffa, Sez. 2, n. 2:3940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490 - 02 e Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; e, in relazione alla dosimetria della pena, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), dai giudici del merito (si veda pag. 4 sulla consapevole condotta truffaldina, consistita nella regolarità di precedenti rapporti contrattuali e nella mancata consegna del nuovo ordine, seguiti dalla successiva irreperibilità all'utenza telefonica e dalla rimozione del profilo facebook, nonché sulla pena irrogata dal primo giudice in misura corrispondente al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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