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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16660/2026

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n carica,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tartaglia, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p t.-intimato-avverso la sentenza n. 326/2023 della Corte d’appello di VeneziaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15367/2023Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16660/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo Cinque

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n carica,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tartaglia, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p t.-intimato-avverso la sentenza n. 326/2023 della Corte d’appello di VeneziaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15367/2023Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16660/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo Cinque
Sentenza Cassazione n. 16660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris