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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02571/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 20 luglio 2020 ha confermato la sentenza del GUP del tribunale che, all'esito di giudizio abbreviato, li ha dichiarati colpevole dei reati di concorso in rapina pluriaggravata e ricettazione del mezzo usato per la fuga.

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

2.1. carenza di motivazione.

In particolare, lamenta che la Corte territoriale non ha affrontato la censura difensiva della insufficienza della prova scientifica, nella specie impronta digitale, a fondare da sola il giudizio di responsabilità;

2.2. vizio della motivazione con riferimento alle ragioni inerenti al ritrovamento del motociclo.

Rileva che poiché il motociclo è stato trovato con motore acceso il giorno successivo alla rapina non poteva che essere stato abbandonato non prima delle 20:35 e quindi un'ora e mezza dopo i fatti in argomento, avvenuti alle 19.00, lasso temporale che non escludeva la circostanza che altre persone avrebbero potuto ricevere i caschi e il motociclo utilizzati per la rapina;

2.3. carenza di motivazione in ordine all'osservanza dei protocolli internazionali sulla repertazione e conservazione degli oggetti rinvenuti sui quali sono stati effettuati gli accertamenti biologici;

2.4. violazione dell'articolo 27 comma due della Costituzione laddove i giudici di appello hanno affermato - nel rispondere alle deduzioni difensive del mancato rinvenimento di qualsiasi traccia biologica riconducibile al ricorrente all'interno dei caschi sequestrati - che l'onere della prova, e cioè che il rapinatore non avesse indossato un copricapo sotto il casco, spettasse alla difesa.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

3.1. inutilizzabilità dagli accertamenti tecnici disposti perché l'accertamento non è stato preceduto dal rituale avviso rivolto all'indagato.

Sottolinea come, diversamente da quanto indicato dai giudici di merito»l giudizio abbreviato non sani detta violazione di legge;

3.2. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove.

Sostiene che anche volendo astrattamente ipotizzare che le risultanze tecnico scientifiche siano utilizzabili l'affermazione di responsabilità risulta comunque inesatta perché era ben possibile che il contatto con i beni repertati da parte del ricorrente potesse essere ricondotto ad un momento diverso da quello della rapina.

Riguardo al rinvenimento del motociclo propone doglianze analoghe a quelle del coimputato;

3.3. vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, pena eccessiva, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

1.1. Le censure inerenti alla valenza probatoria del rilievo dattiloscopico, attribuito all'imputato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, sono destituite di fondamento.

Premesso che, secondo l'insegnamento assolutamente costante di questa Corte, la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché venga individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali (ex plurimis: Cass. N. 48734 del 2014 Rv. 261296 - 01, N. 44561 del 2014 Rv. 260861 - 01, N. 12792 del 2010 Rv. 246901 - 01),deve rilevarsi che nel caso di specie sono state individuate 21 minuzie sul maniglione destro del motociclo, sicuramente utilizzato dai rapinatori, che comparate con le impronte presenti nella banca dati APFIS sono risultate riconducibili con certezza a quelle della mano destra del Bonfilio.

Ulteriori accertamenti tecnici effettuati sui caschi e sui capi di abbigliamento sequestrati in prossimità del motociclo hanno consentito di rinvenire sulla visiera del casco marca Berik l'impronta digitale del pollice destro di BonfiAlio e sulla visiera del casco marca Nolan le impronte del dito medio e dell'indice sinistro di Berlingeri (19 minuzie uguali in assenza di difformità) nonché l'impronta del mignolo sinistro di BonfiOlio (17 minuzie uguali in assenza di deformità).

La Corte territoriale - con motivazione coerente e logica, che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità — ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risultano affrontati ed argomentativamente superati i rilievi avanzati dalla difesa circa l'univocità e la portata probatoria di detti rilievi.

1.2. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede, come anche il dato posto in evidenza dal ricorrente, del rinvenimento del motociclo con il motore acceso, non costituisce un'anomalia destinata a inficiare l'apparato probatorio, considerato che il veicolo è stato intercettato dalle telecamere con a bordo i due rapinatori (che indossavano un casco) nel momento in cui si allontanavano dal luogo della rapina, impegnando il varco di ingresso sito in via Restelli, situato a poche decine di metri dallo sterrato ove veniva abbandonato e poi ritrovato lo scooter.

Sottolinea la Corte territoriale come la distanza temporale fra la realizzazione della rapina e il rinvenimento del motociclo non presuppone necessariamente che lo stesso sia rimasto con il motore acceso per tutto l'arco temporale in quanto molte variabili potrebbero essersi inserite.

1.3. Il terzo motivo costituisce reiterazione di analoga doglianza avanzata in sede di appello ed è inammissibile per assoluta genericità e indeterminatezza, posto che è limitato al richiamo di principi astratti e di giurisprudenza nota e condivisibile.

Come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 8893 del 2021 Rv. 280623 - 01) i protocolli adottati dagli investigatori italiani in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova e condivisi con altre Polizie europee rappresentano guida per l'indagine tecnica e scientifica, ma non contengono norme la cui violazione, o errata applicazione, possa essere automaticamente addotta a motivo di nullità della decisione, o di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti, se non nella misura in cui l'inosservanza delle norme tecniche generalmente condivise renda incerto il risultato investigativo.

Non si tratta, infatti, di norme giuridiche, ma di norme tecniche, il cui scopo è quello di elevare il livello dell'efficienza investigativa e di incentivare l'affidamento tra soggetti operanti in Paesi diversi, fornendo loro un quadro di riferimento che faccia da guida nell'attività pratica.

Rappresenta, pertanto, una questione di fatto la verifica dell'incidenza che lo scostamento dalle prassi codificate ha sulla affidabilità delle analisi, e quindi sulla efficacia dimostrativa della prova, dal momento che non ogni infrazione alle regole suddette è suscettibile di pregiudicare l'esito delle indagini, stante l'enorme varietà di situazioni che possono in concreto verificarsi; e il relativo giudizio, rimesso al giudice di merito, non è censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.

Nella specie, il ricorrente si è limitato a genericamente affermare che non vi era stato il rispetto della c.d. best pratices senza indicare specifiche criticità nel processo di repertazione in grado di incidere sulla attendibilità della prova che non sia quella di una mera ipotesi difensiva.

E comunque nel giudizio abbreviato l'eventuale irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (così Cass. N. 29240 del 2005 Rv. 232374 - 01, N. 46406 del 2012 Rv. 254081 - 01, N. 19483 del 2013 Rv. 256038 - 01; n. 23182 del 2018 Rv. 273345 - 01)

1.4. Il quarto motivo di ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che, nel caso in esame, ha ineccepibilmente indicato gli elementi posti a fondamento della responsabilità dell'imputato considerando irrilevante, stante la valenza pregnante delle impronte papillari rinvenute, pacificamente riconducibili all'imputato, l'assenza all'interno del casco di tracce riconducibili al BonfOlio.

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è destituito di fondamento giuridico.

Il processo si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato.

Ai fini della decisione in detto giudizio a prova contratta sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compreso l'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza (così Cass. n. 28459 del 2013 Rv. 256106 - 01; n. 37762 del 2019 Rv. 277477 - 01).

2.2. Le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ()cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 2.3.

La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso.

3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M. -2-- Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 20 luglio 2020 ha confermato la sentenza del GUP del tribunale che, all'esito di giudizio abbreviato, li ha dichiarati colpevole dei reati di concorso in rapina pluriaggravata e ricettazione del mezzo usato per la fuga. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1. carenza di motivazione. In particolare, lamenta che la Corte territoriale non ha affrontato la censura difensiva della insufficienza della prova scientifica, nella specie impronta digitale, a fondare da sola il giudizio di responsabilità; 2.2. vizio della motivazione con riferimento alle ragioni inerenti al ritrovamento del motociclo. Rileva che poiché il motociclo è stato trovato con motore acceso il giorno successivo alla rapina non poteva che essere stato abbandonato non prima delle 20:35 e quindi un'ora e mezza dopo i fatti in argomento, avvenuti alle 19.00, lasso temporale che non escludeva la circostanza che altre persone avrebbero potuto ricevere i caschi e il motociclo utilizzati per la rapina; 2.3. carenza di motivazione in ordine all'osservanza dei protocolli internazionali sulla repertazione e conservazione degli oggetti rinvenuti sui quali sono stati effettuati gli accertamenti biologici; 2.4. violazione dell'articolo 27 comma due della Costituzione laddove i giudici di appello hanno affermato - nel rispondere alle deduzioni difensive del mancato rinvenimento di qualsiasi traccia biologica riconducibile al ricorrente all'interno dei caschi sequestrati - che l'onere della prova, e cioè che il rapinatore non avesse indossato un copricapo sotto il casco, spettasse alla difesa. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1. inutilizzabilità dagli accertamenti tecnici disposti perché l'accertamento non è stato preceduto dal rituale avviso rivolto all'indagato. Sottolinea come, diversamente da quanto indicato dai giudici di merito»l giudizio abbreviato non sani detta violazione di legge; 3.2. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove. Sostiene che anche volendo astrattamente ipotizzare che le risultanze tecnico scientifiche siano utilizzabili l'affermazione di responsabilità risulta comunque inesatta perché era ben possibile che il contatto con i beni repertati da parte del ricorrente potesse essere ricondotto ad un momento diverso da quello della rapina. Riguardo al rinvenimento del motociclo propone doglianze analoghe a quelle del coimputato; 3.3. vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, pena eccessiva, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni. 1.1. Le censure inerenti alla valenza probatoria del rilievo dattiloscopico, attribuito all'imputato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, sono destituite di fondamento. Premesso che, secondo l'insegnamento assolutamente costante di questa Corte, la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché venga individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali (ex plurimis: Cass. N. 48734 del 2014 Rv. 261296 - 01, N. 44561 del 2014 Rv. 260861 - 01, N. 12792 del 2010 Rv. 246901 - 01),deve rilevarsi che nel caso di specie sono state individuate 21 minuzie sul maniglione destro del motociclo, sicuramente utilizzato dai rapinatori, che comparate con le impronte presenti nella banca dati APFIS sono risultate riconducibili con certezza a quelle della mano destra del Bonfilio. Ulteriori accertamenti tecnici effettuati sui caschi e sui capi di abbigliamento sequestrati in prossimità del motociclo hanno consentito di rinvenire sulla visiera del casco marca Berik l'impronta digitale del pollice destro di BonfiAlio e sulla visiera del casco marca Nolan le impronte del dito medio e dell'indice sinistro di Berlingeri (19 minuzie uguali in assenza di difformità) nonché l'impronta del mignolo sinistro di BonfiOlio (17 minuzie uguali in assenza di deformità). La Corte territoriale - con motivazione coerente e logica, che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità — ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi. Dalla motivazione della sentenza impugnata risultano affrontati ed argomentativamente superati i rilievi avanzati dalla difesa circa l'univocità e la portata probatoria di detti rilievi. 1.2. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede, come anche il dato posto in evidenza dal ricorrente, del rinvenimento del motociclo con il motore acceso, non costituisce un'anomalia destinata a inficiare l'apparato probatorio, considerato che il veicolo è stato intercettato dalle telecamere con a bordo i due rapinatori (che indossavano un casco) nel momento in cui si allontanavano dal luogo della rapina, impegnando il varco di ingresso sito in via Restelli, situato a poche decine di metri dallo sterrato ove veniva abbandonato e poi ritrovato lo scooter. Sottolinea la Corte territoriale come la distanza temporale fra la realizzazione della rapina e il rinvenimento del motociclo non presuppone necessariamente che lo stesso sia rimasto con il motore acceso per tutto l'arco temporale in quanto molte variabili potrebbero essersi inserite. 1.3. Il terzo motivo costituisce reiterazione di analoga doglianza avanzata in sede di appello ed è inammissibile per assoluta genericità e indeterminatezza, posto che è limitato al richiamo di principi astratti e di giurisprudenza nota e condivisibile. Come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 8893 del 2021 Rv. 280623 - 01) i protocolli adottati dagli investigatori italiani in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova e condivisi con altre Polizie europee rappresentano guida per l'indagine tecnica e scientifica, ma non contengono norme la cui violazione, o errata applicazione, possa essere automaticamente addotta a motivo di nullità della decisione, o di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti, se non nella misura in cui l'inosservanza delle norme tecniche generalmente condivise renda incerto il risultato investigativo. Non si tratta, infatti, di norme giuridiche, ma di norme tecniche, il cui scopo è quello di elevare il livello dell'efficienza investigativa e di incentivare l'affidamento tra soggetti operanti in Paesi diversi, fornendo loro un quadro di riferimento che faccia da guida nell'attività pratica. Rappresenta, pertanto, una questione di fatto la verifica dell'incidenza che lo scostamento dalle prassi codificate ha sulla affidabilità delle analisi, e quindi sulla efficacia dimostrativa della prova, dal momento che non ogni infrazione alle regole suddette è suscettibile di pregiudicare l'esito delle indagini, stante l'enorme varietà di situazioni che possono in concreto verificarsi; e il relativo giudizio, rimesso al giudice di merito, non è censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione. Nella specie, il ricorrente si è limitato a genericamente affermare che non vi era stato il rispetto della c.d. best pratices senza indicare specifiche criticità nel processo di repertazione in grado di incidere sulla attendibilità della prova che non sia quella di una mera ipotesi difensiva. E comunque nel giudizio abbreviato l'eventuale irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (così Cass. N. 29240 del 2005 Rv. 232374 - 01, N. 46406 del 2012 Rv. 254081 - 01, N. 19483 del 2013 Rv. 256038 - 01; n. 23182 del 2018 Rv. 273345 - 01) 1.4. Il quarto motivo di ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che, nel caso in esame, ha ineccepibilmente indicato gli elementi posti a fondamento della responsabilità dell'imputato considerando irrilevante, stante la valenza pregnante delle impronte papillari rinvenute, pacificamente riconducibili all'imputato, l'assenza all'interno del casco di tracce riconducibili al BonfOlio. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è destituito di fondamento giuridico. Il processo si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato. Ai fini della decisione in detto giudizio a prova contratta sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compreso l'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza (così Cass. n. 28459 del 2013 Rv. 256106 - 01; n. 37762 del 2019 Rv. 277477 - 01). 2.2. Le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ()cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 2.3. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. 3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. -2-- Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. C
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