CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 18073/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14136/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa in [OSCURATO:PERSONA] concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal prof, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ilio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio loro e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ala via F.Denza n. 20, in virtù di procura in at ti -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l’Abruzzo - sezione staccata di Pescaran. 1329 /201 5 , depositata il 30 novembre 201 5 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi estinto il giudizio. Uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, che aveva parzialmente rigettato, dopo averli riuniti, i tre ricorsi proposti dalla medesima contribuente contro altrettanti avvisi d’accertamento in materia di Irap, relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. L’Agenzia si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] n iccola, con requisitoria scritta,ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente darsi atto che in prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato dapprima “domanda di definizione agevolata exart. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, con prospetto dell’Agenzia delle entrate- riscossione” (invero si tratta non della domanda, ma della conseguente comunicazione della somma dovuta, da parte dell’Ufficio), quietanza di pagamento ed istanza di compensazione di crediti da sgravi della società contribuente. Successivamente, la stessa contribuente ha depositato ulteriore istanza (notificata all’Agenzia delle entrate) nella qualeha premesso che: oggetto del presente giudizio sono gli accertamenti di maggiori imposte emessi dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti relativamente agli anni 2005, 2006 e 2006; nelle more del contenzioso, l’Agenzia delle Entrate ha emesso i ruoli afferenti i predetti accertamenti e l’Agente della Riscossione ha notificato le corrispondenti cartelle; con dichiarazione di adesione del 14.04.2017, l’istante ha aderito alla definizione agevolata di detti ruoli di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. . n. 193 del 2016, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti e pagando i relativi importi (come da documentazione versata in atti). Tanto premesso, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ed ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. La controricorrente nulla ha dedotto al riguardo. Il P.G. ha aderito alla richiesta della ricorrente. Rileva il Collegio che, sebbene la documentazione prodotta non consenta in questa sede l’immediata riconciliazione degli atti impositivi oggetto del ricorso con gli atti indicati nella domanda di definizione agevolata, e nonostante i difensori della contribuente non risultino investiti espressamente anche della facoltà di rinunziare, con le relative istanze la parte ricorrente ha comunque manifestato, in maniera inequivoca, di non avere più alcun interesse effettivo ad una pronunzia sul merito del ricorso. Va quindi dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità si compensano. In ragione della solo sopravvenuta perdita d’interesse per il ricorso, devono escludersi i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21giugno 2024. Il Consigliere