CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 luglio 2020
Cassazione n. 36556/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se/dite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza del 17/2/2020, emessa dal Tribunale di Sondrio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 186, comma 2-sexies e 7, cod. strada; fatto accertato in Sondrio il 9/9/2020. Il giudice ha disposto la revoca della patente di guida, attesa la ritenuta recidiva nel biennio. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo, erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada, avendo il giudice errato nel ritenere che ricorressero i presupposti per disporre la revoca della patente di guida. Rappresenta che il primo reato, la cui commissione ha comportato la revoca della patente di guida, è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada con ordinanza del G.i.p., datata 3/9/2019, a seguito di esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, come da provvedimento allegato al ricorso. L'intervenuta estinzione del reato precluderebbe la possibilità di considerare ricorrente il presupposto della recidiva nel biennio. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Occorre rilevare, in premessa, come le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, abbiano stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). La ratio del richiamato principio è da individuarsi nell'autonomia delle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie, le quali, come si legge nelle motivazione della pronuncia, essendo estranee all'accordo delle parti, sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità. 3. Venendo al merito della regiudicanda, si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 186, comma 7, cod. strada, "Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI". Nel caso in esame, l'estinzione di analogo reato commesso dall'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per buon esito della messa alla prova ex art. 186, comma 9-bis, codice della strada, non è ostativo alla revoca della patente di guida, come prospettato dal difensore. Secondo orientamento prevalente di questa Corte, che qui s'intende ribadire, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada (così Sez. 4, n.1864 del 07/01/2016, Oberoffer, Rv. 265583; conforme Sez. 4 n. 17768 del 15/4/2021 n.m.). Si è puntualizzato che l'ordinanza con cui si accerta l'esito positivo dello svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del codice della strada, con conseguente estinzione dell'illecito, presuppone l'avvenuta verifica della effettiva commissione da parte dell'imputato del fatto storico costituente reato (cfr. Sez. 4, n. 11719 del 15/02/2019, Rv. 275280 - 01: «In tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada»). Poiché, dunque, l'estinzione del reato a seguito di positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità presuppone l'accertamento del fatto storico costituente reato, deve ritenersi che l'estinzione del precedente reato ai sensi dell'art.186, comma 9-bis, cod. strada non osti alla revoca della patente di guida ove tale fatto si sia realizzato nel biennio. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il