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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 51221/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Milano il 12/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni scritte con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, chiede che, previa assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e enunciazione del principio di diritto in senso conforme alla giurisprudenza del 2019, in accoglimento del motivo di impugnazione proposto, sia annullata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 150/2023 del 12 gennaio 2023 la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna inflitta — a conclusione di un giudizio abbreviato — dal Tribunale di Monza a [OSCURATO:PERSONA] per ill delitto ex artt. 395 (capo A) cod.pen. e per la contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo B), come descritti nelle imputazioni, uniti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen.

La pena è stata così determinata: concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contesta recidiva, la pena-base per il reato più grave (capo A) è stata quantificata nella misura di un anno e cinque mesi di reclusione, poi aumentata (ex art. 81, secondo comma„ cod. pen.) per la contravvenzione (capo B) a un anno e sei mesi di reclusione, infine ridotta per il giudizio abbreviato a un anno di reclusione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. osservando che, quando l'imputato è stato condannato sia per delitto sia per contravvenzione se la diminuzione della pena ex art. 442, comima 2, cod. proc. pen. relativamente alla pena aumentata per la continuazione viene applicata nella misura di un terzo e non invece nella misura della metà, risultano ingiustamente parificate la condizione di un imputato per due delitti e quella di un imputato per un delitto e una contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevede che nel caso di giudizio abbreviato «la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà se si procede per un reato contravvenzionale ovvero diminuita di un terzo nel caso di condanna per un delitto».

Si pone la questione di quanto ridurre la pena nel caso di reati in continuazione fra loro ex art. 81, secondo comma, cod. pen. nel caso in cui il vincolo della continuazione intercorra fra delitti e contravvenzioni.

Secondo un orientamento, che interpreta la disposizione come «norma penale di favore» per il condannato, la diminuzione va effettuata distintamente: sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti, nella misura di un terzo.

Si riconosce «un principio che, nell'applicazione concreta, rispetto alla mitigazione conseguente alla disciplina del reato continuato, prevale sul dato formale dell'incidenza della riduzione premiale sulla pena, determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.» (Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023; Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869).

Secondo l'orientamento seguito dalla sentenza impugnata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni la riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va effettuata unitariamente nella misura di un terzo (quella prevista per i delitti).parametrando la pena su quella stabilita per il delitto alla stregua della regola posta dall'art. 76 cod. pen. (Se2:. 6, n. 48834 del 07/11/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 284076; Sez. 2, n. 40079 del 17/01/2023, Demerac, Rv. 285218; Sez. 3 n. 41755 del 06/07/2021, Albani, Rv. 282670) che, per il caso di concorso di reati che comportano pene di specie prevede che, «salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 73 si considerano come unica per ogni effetto giuridico».

Non si ritiene che tale divergenza di orientamenti abbia superato la soglia dell'ordinario affinarsi della giurisprudenza, con il sedimentarsi di posizioni delle quali non sia prevedibile l'ulteriore evoluzione, così da indurre i.ex art. 618, comma 1, cod. proc pen. la remissione facoltativa del contrasto alle Sezioni unite per la necessità di un loro intervento risolutore (Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019, Cappadonna, Rv. 277559; Sez. 4, n. 7032 del 19/07/2018, Sabatini, non mass.).

2. Posto quel che precede, il secondo orientamento risulta più convincente perché è coerente con il sistema dei dati normativi.

2.1. Infatti, va osservato, in primo luogo, che l'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. senza distinguere tra la specie di pena da infliggersi, prevede che, nel caso di continuazione tra due o più reati, si applica «la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo: le pene originariamente previste per le violazioni minori non esplicano più efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, a prescindere da quella comminabile per i reati-satelliti, perché la «nuova unità che si viene a comporre disancora questi ultimi dalle rispettive specifiche sanzioni edittali» (così, ex multis: Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017, Arena, Rv. 270540).

Pertanto, la riduzione della pena connessa al giudizio abbreviato si applica solo dopo che la pena è stata determinata tenendo conto di tutti gli elementi utili, fra i quali, se ricorre, anche la continuazione tra reati fri ex art. 81 cod. pen. 2.2.

Nella stessa linea l'itinerario verso l'applicazione della pena è delineato dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., per il quale se la condanna riguarda più reati il giudice «stabilisce» la pena per ciascuno di essi, ma infine «determina» la pena che deve essere applicata per il reato unii:ariamente.

In altri termini, la riduzione di pena conseguente alla scelta del giudizio abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata secondo le norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen. (Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692).

Fra queste norme vi è l'art. 76, primo comma, cod. pen. per il quale «Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano corne pena unica per ogni effetto giuridico».

Vi è pure la disciplina del reato continuato, richiamata dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. e ricordata anche da una tra le pronunce del primo orientamento, dove — pur giungendosi a diversa soluzione — si considera che «la determinazione della pena nell'ipotesi del reato continuato implica la perdita di "autonomia" dei reati satellite, attesa la natura unitaria quoad poenam del reato continuato, e che per costante giurisprudenza la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato deve esser applicata dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023).

2.3. Né, per altro verso, risultano dirimenti le considerazioni relative a possibili esiti fattuali delle due diverse opzioni interpretative.

A sostegno dell'orientamento caldeggiato nel ricorso si osserva che, nel caso di giudizio abbreviato conclusosi con il riconoscimento della continuazione fra delitti e contravvenzioni, applicare la riduzione di un terzo e non della metà parificherebbe ingiustamente la condizione di un imputato per due delitti e quella di un imputato per un delitto o una contravvenzione.

Tuttavia, in senso contrario può osservarsi che, adottando l'orientamento più favorevole al reo, sostenuto dalla difesa, si giungerebbe in alcuni casi a un esito ingiustificatamente più favorevole quando alle imputazioni per delitto si aggiungessero una o più imputazioni per contravvenzione, così conseguendo una più favorevole riduzione della metà e non di un terzo.

2.4. In definitiva, l'opzione interpretativa adottata con il primo orientamento non chiarisce perché il favor rei che la regge debba prevalere sulla costruzione unitaria del reato continuato e, quindi, si profila come una petizione di principio e non come una ricomposizione del significato dei dati normativi conseguente alla modificazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103002 Va osservato, invece, che al principio dei favor rei — già sotteso all'istituto della continuazione nel sostituire il cumulo giuridico al cumulo materiale delle pene — non può attribuirsi una valenza assoluta ma esso va contemperato con le implicazioni della fictio iurís che il legislatore ha introdotto con l'art. 81, secondo comma, cod. pen. per riunire le diverse violazioni delle norme penali, tenendo conto del tenore letterale delle disposizioni e delle loro ratíones (art. 12, primo comma, preleggi) — costituenti le corrette premesse di una interpretazione sistematica — che del resto già espressamente contemplano, in senso favorevole al reo, un doppio limite all'aumento di pena ex art. 81, terzo e quarto comma. 3.

Pertanto, il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Milano il 12/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni scritte con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, chiede che, previa assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e enunciazione del principio di diritto in senso conforme alla giurisprudenza del 2019, in accoglimento del motivo di impugnazione proposto, sia annullata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 150/2023 del 12 gennaio 2023 la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna inflitta — a conclusione di un giudizio abbreviato — dal Tribunale di Monza a [OSCURATO:PERSONA] per ill delitto ex artt. 395 (capo A) cod.pen. e per la contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo B), come descritti nelle imputazioni, uniti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. La pena è stata così determinata: concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contesta recidiva, la pena-base per il reato più grave (capo A) è stata quantificata nella misura di un anno e cinque mesi di reclusione, poi aumentata (ex art. 81, secondo comma„ cod. pen.) per la contravvenzione (capo B) a un anno e sei mesi di reclusione, infine ridotta per il giudizio abbreviato a un anno di reclusione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. osservando che, quando l'imputato è stato condannato sia per delitto sia per contravvenzione se la diminuzione della pena ex art. 442, comima 2, cod. proc. pen. relativamente alla pena aumentata per la continuazione viene applicata nella misura di un terzo e non invece nella misura della metà, risultano ingiustamente parificate la condizione di un imputato per due delitti e quella di un imputato per un delitto e una contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevede che nel caso di giudizio abbreviato «la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà se si procede per un reato contravvenzionale ovvero diminuita di un terzo nel caso di condanna per un delitto». Si pone la questione di quanto ridurre la pena nel caso di reati in continuazione fra loro ex art. 81, secondo comma, cod. pen. nel caso in cui il vincolo della continuazione intercorra fra delitti e contravvenzioni. Secondo un orientamento, che interpreta la disposizione come «norma penale di favore» per il condannato, la diminuzione va effettuata distintamente: sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti, nella misura di un terzo. Si riconosce «un principio che, nell'applicazione concreta, rispetto alla mitigazione conseguente alla disciplina del reato continuato, prevale sul dato formale dell'incidenza della riduzione premiale sulla pena, determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.» (Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023; Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869). Secondo l'orientamento seguito dalla sentenza impugnata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni la riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va effettuata unitariamente nella misura di un terzo (quella prevista per i delitti).parametrando la pena su quella stabilita per il delitto alla stregua della regola posta dall'art. 76 cod. pen. (Se2:. 6, n. 48834 del 07/11/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 284076; Sez. 2, n. 40079 del 17/01/2023, Demerac, Rv. 285218; Sez. 3 n. 41755 del 06/07/2021, Albani, Rv. 282670) che, per il caso di concorso di reati che comportano pene di specie prevede che, «salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 73 si considerano come unica per ogni effetto giuridico». Non si ritiene che tale divergenza di orientamenti abbia superato la soglia dell'ordinario affinarsi della giurisprudenza, con il sedimentarsi di posizioni delle quali non sia prevedibile l'ulteriore evoluzione, così da indurre i.ex art. 618, comma 1, cod. proc pen. la remissione facoltativa del contrasto alle Sezioni unite per la necessità di un loro intervento risolutore (Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019, Cappadonna, Rv. 277559; Sez. 4, n. 7032 del 19/07/2018, Sabatini, non mass.). 2. Posto quel che precede, il secondo orientamento risulta più convincente perché è coerente con il sistema dei dati normativi. 2.1. Infatti, va osservato, in primo luogo, che l'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. senza distinguere tra la specie di pena da infliggersi, prevede che, nel caso di continuazione tra due o più reati, si applica «la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo: le pene originariamente previste per le violazioni minori non esplicano più efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, a prescindere da quella comminabile per i reati-satelliti, perché la «nuova unità che si viene a comporre disancora questi ultimi dalle rispettive specifiche sanzioni edittali» (così, ex multis: Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017, Arena, Rv. 270540). Pertanto, la riduzione della pena connessa al giudizio abbreviato si applica solo dopo che la pena è stata determinata tenendo conto di tutti gli elementi utili, fra i quali, se ricorre, anche la continuazione tra reati fri ex art. 81 cod. pen. 2.2. Nella stessa linea l'itinerario verso l'applicazione della pena è delineato dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., per il quale se la condanna riguarda più reati il giudice «stabilisce» la pena per ciascuno di essi, ma infine «determina» la pena che deve essere applicata per il reato unii:ariamente. In altri termini, la riduzione di pena conseguente alla scelta del giudizio abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata secondo le norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen. (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692). Fra queste norme vi è l'art. 76, primo comma, cod. pen. per il quale «Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano corne pena unica per ogni effetto giuridico». Vi è pure la disciplina del reato continuato, richiamata dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. e ricordata anche da una tra le pronunce del primo orientamento, dove — pur giungendosi a diversa soluzione — si considera che «la determinazione della pena nell'ipotesi del reato continuato implica la perdita di "autonomia" dei reati satellite, attesa la natura unitaria quoad poenam del reato continuato, e che per costante giurisprudenza la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato deve esser applicata dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023). 2.3. Né, per altro verso, risultano dirimenti le considerazioni relative a possibili esiti fattuali delle due diverse opzioni interpretative. A sostegno dell'orientamento caldeggiato nel ricorso si osserva che, nel caso di giudizio abbreviato conclusosi con il riconoscimento della continuazione fra delitti e contravvenzioni, applicare la riduzione di un terzo e non della metà parificherebbe ingiustamente la condizione di un imputato per due delitti e quella di un imputato per un delitto o una contravvenzione. Tuttavia, in senso contrario può osservarsi che, adottando l'orientamento più favorevole al reo, sostenuto dalla difesa, si giungerebbe in alcuni casi a un esito ingiustificatamente più favorevole quando alle imputazioni per delitto si aggiungessero una o più imputazioni per contravvenzione, così conseguendo una più favorevole riduzione della metà e non di un terzo. 2.4. In definitiva, l'opzione interpretativa adottata con il primo orientamento non chiarisce perché il favor rei che la regge debba prevalere sulla costruzione unitaria del reato continuato e, quindi, si profila come una petizione di principio e non come una ricomposizione del significato dei dati normativi conseguente alla modificazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103002 Va osservato, invece, che al principio dei favor rei — già sotteso all'istituto della continuazione nel sostituire il cumulo giuridico al cumulo materiale delle pene — non può attribuirsi una valenza assoluta ma esso va contemperato con le implicazioni della fictio iurís che il legislatore ha introdotto con l'art. 81, secondo comma, cod. pen. per riunire le diverse violazioni delle norme penali, tenendo conto del tenore letterale delle disposizioni e delle loro ratíones (art. 12, primo comma, preleggi) — costituenti le corrette premesse di una interpretazione sistematica — che del resto già espressamente contemplano, in senso favorevole al reo, un doppio limite all'aumento di pena ex art. 81, terzo e quarto comma. 3. Pertanto, il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
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