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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02579/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; rigettata l'istanza di rinvio del difensore. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di LECCE, con sentenza in data 22/06/2020- dep. 24/07/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BRINDISI in composizione monocratica in data 13/06/2019 aveva condannato D'AGNANO Guglielmo a pena di giustizia per i reati, unificati per continuazione, di estorsione continuata (capo 1) e di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo eroina (capo 2), ritenuta l'ipotesi di cui al co. 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, accertati a S. VITO dei NORMANNI fino al 31/01/2019.

La CORTE territoriale riduceva l'incremento di pena stabilito dal Giudice di primo grado a titolo di continuazione, e per il resto confermava la pronuncia.

La condotta contestata a D'AGNANO era consistita nell'avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciato PAGLIARA Luigi di procurare a lui lesioni e danni all'abitazione, e per averlo con questo costretto a corrispondergli la somma di 290 euro, in pagamento dell'eroina a lui consegnata, oltre che per avergli in più occasioni ceduto eroina al costo di 30 euro al grammo.

2. D'AGNANO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per travisamento della prova quanto al rinvenimento nella propria abitazione dell'oggetto qualificato come bilancino di precisione.

Ricorda che nel primo grado di giudizio la difesa aveva sollecitato la visione in udienza del bilancino, poiché aveva sostenuto che si era trattato di una comune bilancia da cucina e non di un bilancino di precisione, e che la questione era stata definita con l'esibizione della fotografia dello strumento da parte del P.M.

La conclusione è che, poiché la condanna per la violazione della disciplina sugli stupefacenti è ruotata attorno alla destinazione del bilancino a individuare la droga da confezionare di volta in volta per la cessione, il TRIBUNALE avrebbe travisato la prova, e tale travisamento non sarebbe stato rettificato dal Collegio di appello; - come secondo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al contrasto fra quanto dichiarato dalla persona offesa in sede di denuncia-querela e quanto dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale: mentre nella denuncia PAGLIARA aveva riferito di aver acquistato lo stupefacente dall'imputato solo a partire da dicembre 2018, nel dibattimento aveva detto invece di aver operato tali acquisti sempre da D'AGNANO, e tale incoerenza non sarebbe stata risolta dalla CORTE territoriale.

3. Il ricorso è inammissibile.

Poiché tutti i motivi proposti puntano a una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato in premessa il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

In coerenza con tali consolidati principi, e ferma restando la disamina analitica dei motivi proposti, l'infondatezza di essi deriva, quale filo conduttore, dal loro sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza.

4. Con riferimento al primo motivo, esso - come si è detto - censura un presunto travisamento della prova, centrato sulla mancata visione del bilancino nel dibattimento di primo grado.

Va osservato sul punto che nei motivi di appello vi era appena un cenno, col quale si evidenziava come esso non fosse uno strumento di precisione, ma non si chiedeva alcuna rinnovazione dell'istruttoria, finalizzata a una verifica diretta dello strumento medesimo, e già questo sarebbe sufficiente alla valutazione di non ammissibilità della censura.

Si aggiunga che la CORTE ha in modo congruo e logico fatto derivare la condanna per cessione di droga non soltanto dal possesso del bilancino - in grado comunque di pesare un grammo di sostanza, a fronte di cessione di eroina la cui unità di misura era esattamente quello di un grammo - bensì pure da cellophane, inequivocabilmente orientato al confezionamento dell'eroina, oltre che dalla parola del denunciante.

5. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, perché il Collegio di appello ha dato conto di una non perfetta sovrapposizione fra le dichiarazioni rese in tempi diversi dalla persona offesa, ma non ha mancato di salvarne il nucleo sostanziale, costituito dalla minaccia ricevuta e dal pagamento di conseguenza effettuato, e ha logicamente spiegato le imprecisioni espositive, correlandole in parte allo stato di agitazione durante la deposizione testimoniale in dibattimento, in parte a una certa difficoltà di parola.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il giorno 17/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; rigettata l'istanza di rinvio del difensore. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di LECCE, con sentenza in data 22/06/2020- dep. 24/07/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BRINDISI in composizione monocratica in data 13/06/2019 aveva condannato D'AGNANO Guglielmo a pena di giustizia per i reati, unificati per continuazione, di estorsione continuata (capo 1) e di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo eroina (capo 2), ritenuta l'ipotesi di cui al co. 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, accertati a S. VITO dei NORMANNI fino al 31/01/2019. La CORTE territoriale riduceva l'incremento di pena stabilito dal Giudice di primo grado a titolo di continuazione, e per il resto confermava la pronuncia. La condotta contestata a D'AGNANO era consistita nell'avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciato PAGLIARA Luigi di procurare a lui lesioni e danni all'abitazione, e per averlo con questo costretto a corrispondergli la somma di 290 euro, in pagamento dell'eroina a lui consegnata, oltre che per avergli in più occasioni ceduto eroina al costo di 30 euro al grammo. 2. D'AGNANO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per travisamento della prova quanto al rinvenimento nella propria abitazione dell'oggetto qualificato come bilancino di precisione. Ricorda che nel primo grado di giudizio la difesa aveva sollecitato la visione in udienza del bilancino, poiché aveva sostenuto che si era trattato di una comune bilancia da cucina e non di un bilancino di precisione, e che la questione era stata definita con l'esibizione della fotografia dello strumento da parte del P.M. La conclusione è che, poiché la condanna per la violazione della disciplina sugli stupefacenti è ruotata attorno alla destinazione del bilancino a individuare la droga da confezionare di volta in volta per la cessione, il TRIBUNALE avrebbe travisato la prova, e tale travisamento non sarebbe stato rettificato dal Collegio di appello; - come secondo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al contrasto fra quanto dichiarato dalla persona offesa in sede di denuncia-querela e quanto dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale: mentre nella denuncia PAGLIARA aveva riferito di aver acquistato lo stupefacente dall'imputato solo a partire da dicembre 2018, nel dibattimento aveva detto invece di aver operato tali acquisti sempre da D'AGNANO, e tale incoerenza non sarebbe stata risolta dalla CORTE territoriale. 3. Il ricorso è inammissibile. Poiché tutti i motivi proposti puntano a una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato in premessa il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, e ferma restando la disamina analitica dei motivi proposti, l'infondatezza di essi deriva, quale filo conduttore, dal loro sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza. 4. Con riferimento al primo motivo, esso - come si è detto - censura un presunto travisamento della prova, centrato sulla mancata visione del bilancino nel dibattimento di primo grado. Va osservato sul punto che nei motivi di appello vi era appena un cenno, col quale si evidenziava come esso non fosse uno strumento di precisione, ma non si chiedeva alcuna rinnovazione dell'istruttoria, finalizzata a una verifica diretta dello strumento medesimo, e già questo sarebbe sufficiente alla valutazione di non ammissibilità della censura. Si aggiunga che la CORTE ha in modo congruo e logico fatto derivare la condanna per cessione di droga non soltanto dal possesso del bilancino - in grado comunque di pesare un grammo di sostanza, a fronte di cessione di eroina la cui unità di misura era esattamente quello di un grammo - bensì pure da cellophane, inequivocabilmente orientato al confezionamento dell'eroina, oltre che dalla parola del denunciante. 5. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, perché il Collegio di appello ha dato conto di una non perfetta sovrapposizione fra le dichiarazioni rese in tempi diversi dalla persona offesa, ma non ha mancato di salvarne il nucleo sostanziale, costituito dalla minaccia ricevuta e dal pagamento di conseguenza effettuato, e ha logicamente spiegato le imprecisioni espositive, correlandole in parte allo stato di agitazione durante la deposizione testimoniale in dibattimento, in parte a una certa difficoltà di parola. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 17/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]