CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
speciale in calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 3031/13/2022, depositata il 15.07.2022.Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 14 gennaio 2026;Numero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/2026Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi alle conclusioniscritte, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Sentiti, per l’Agenzia delle entrate – Riscossione, gli avvocati delloStato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il ricorrente l’avvocatoClaudio Lucisano.La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento, relativa all’IVA e sanzioni per l’anno2016, emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cancellata dalregistro delle imprese in data 6.02.2018, a seguito della richiestadepositata in data 26.01.2018) e notificata al Biasotti in data4.02.2020, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014,quale liquidatore e ultimo legale rappresentante della predetta società.La CTR della Lombardia rigettava l’appello principale propostodall’Agenzia delle entrate – Riscossione (ADER) e accoglievaparzialmente (limitatamente alle spese) quello incidentale dellacontribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:- l’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014, nella formulazione applicabileratione temporis, non disciplina solo gli effetti fiscali conseguenti allacancellazione della società dal registro delle imprese, ma ha modificato(con il quinto comma dell’art. 28 cit.) anche l’art. 36 d.P.R. n. 602 del1973 in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria, prevedendola responsabilità personale del liquidatore che, salvo prova contraria,abbia distribuito somme ai soci (in violazione dell’obbligo di rispettareil grado di privilegio dei crediti) relative all’anno di liquidazioneoppure ad anni precedenti o abbia soddisfatto preliminarmente creditidi rango inferiore rispetto a quelli tributari. Pertanto, i liquidatori chenon dimostrano di aver assolto tutti gli oneri tributari (a nulla rilevandol’intervenuta estinzione della società) devono rispondere in proprio delNumero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/2026versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, ma solo nei limitidei crediti erariali che trovano capienza in sede di graduazione deicrediti. Non sussiste quindi alcuna successione, coobbligazione osolidarietà nel debito tributario della società da parte del liquidatore.La responsabilità posta dall’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 a carico diliquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti unaparticolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege,ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suofondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt.1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione didebiti tributari a carico di tali soggetti (ex multis, Cass. n. 179 del 2014e n. 15378 del 2020);- per poter chiedere il pagamento dei debiti erariali della societàdirettamente ai soggetti fiscalmente responsabili in proprio, eranecessario che sia emesso nei loro confronti un provvedimento (atto)motivato ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973, contenente leragioni di tale trasferimento di responsabilità dalla società ai suoi socied amministratori;- di conseguenza, non essendovi a carico del liquidatore alcunasuccessione o coobbligazione nei debiti tributari, non può sostenersiche il processo tributario e la pretesa nei confronti della società estinta,possa proseguire (in automatico) nei confronti dell’ex liquidatore,mentre l’obbligazione gravante sulla società costituisce solo il meropresupposto della responsabilità civilistica “propria” del liquidatore;- nella specie non era ravvisabile in capo al liquidatore alcunaresponsabilità personale ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973,essendo dimostrato che, in assenza di attività di liquidazione, non erastato effettuato alcun riparto tra i soci e nessun pagamento di crediti,tanto meno quelli di rango inferiore a quelli erariali.Numero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’ADER impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi.Il contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memorie.La causa, trattata all’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è statarinviata a nuovo ruolo, stante la rilevanza della questione di dirittoprospettata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 e 36 del d.P.R. n.602 del 1973, per non avere la CTR considerato che la cartella dipagamento riguardava esclusivamente la posizione fiscale della societàed era stata notificata al Biasotti non personalmente, a titolo diresponsabilità solidale, ma, come si evinceva anche dal ricorsointroduttivo, nella sua qualità di liquidatore ed ultimo legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA], entro il quinquennio dalla suacancellazione dal registro delle imprese.Con il secondo motivo deducono la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546del 1992, per avere la CTR travisato le informazioni probatoriecontenute negli atti di causa avendo confermato l’annullamento dellacartella impugnata, sebbene la stessa recasse un debito iscritto a ruoloa carico della società e non già un pagamento intimato direttamente epersonalmente a Biasotti al quale era stata notificata esclusivamentein qualità di ultimo legale rappresentante della società, non potendosiritenere detta cartella riconducibile all’atto “motivato” prescrittodall’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, funzionaleall’accertamento della responsabilità personale prevista dal citato art.Numero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/20263. In via pregiudiziale si deve esaminare la questione dellaammissibilità del ricorso per cassazione e quella (pure rilevabiled’ufficio, non esaminata e decisa nei gradi precedenti) riguardante lalegittimazione processuale del Biasotti, avendo quest’ultimo impugnatol’atto riscossivo indirizzato alla società non in qualità di suo exliquidatore e legale rappresentante, ma «quale destinatario dellacartella di pagamento» «e pertanto né in proprio né in quanto ex socioe tanto meno nella sua evocata (ma in effetti, insussistente) qualità di“ultimo legale rappresentante” dell’estinta Società [OSCURATO:PERSONA] SKIa r.l. in liquidazione» (cfr. p. 1 del ricorso introduttivo).3.1 [OSCURATO:PERSONA] non ignora l’orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale la persona fisica alla quale sia stato notificato un attoimpositivo (o, come nella specie, un atto della riscossione), il quale nonrechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale osanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e direttoesclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata adimpugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualitàed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzatala notifica dello stesso atto (Cass. n. 12864 del 2025).3.2 La verifica sulla corretta costituzione del rapporto processualeoriginario, per improponibilità della domanda, tuttavia, presuppone laprevia verifica del mancato passaggio in giudicato della sentenza diappello impugnata.3.3 La proposizione del ricorso in cassazione, una volta che sianodecorsi i termini di cui agli artt. 325, comma 2, e 327 cod. proc. civ.,così come la legittimatio ad causam o l’esistenza di un giudicato internoo esterno, integrano vizi “qualificati” derivanti dal difetto di potestasiudicandi, alla stregua di quanto precisato dalla Sezioni Unite di questaCorte (n. 24172 del 2025; cfr. sul punto anche Cass. n. 3566 del 2026).Numero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/20263.4 Nell’ordine di trattazione dei vari vizi, l’esame di quelli afferentiai presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo,fra cui rientra il controllo sull’ammissibilità del ricorso per cassazione,deve precedere la verifica relativa alla proponibilità del ricorsooriginario, in cui non viene in rilievo il difetto di potestas iudicandi. Sela causa non poteva essere proposta e il giudice aveva il dovere di nonpronunciarsi, il potere c’è, ma vi è il dovere di non esercitarlo (Cass. n.3566/2026 cit., punto 14.1).4. Ciò posto, come è stato rilevato con l’ordinanza interlocutoria del17.04.2025, al fine di verificare la corretta instaurazione del giudizio dilegittimità, occorre in primo luogo stabilire quali siano gli effetti dell’art.28, comma 4 del d.lgs. n. 175 del 2014 sulla legittimazione delliquidatore della società cancellata dal registro delle imprese una voltaspirato il termine di cinque anni indicato nella norma appenarichiamata.4.1 Nella specie, infatti, le ricorrenti hanno dedotto che la cartelladi pagamento impugnata è stata emessa e notificata in data 4.02.2020ad [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente quale ultimo legale rappresentantedella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cancellata dal registro delleimprese in data 6.02.2018 (a seguito di richiesta depositata in data26.01.2018, come si evince dalla visura camerale allegata alcontroricorso), e hanno richiamato al riguardo l’art. 28, comma 4,d.lgs. n. 175 del 2014 (indicato quale parametro normativo posto afondamento del primo motivo di ricorso).4.2 Sul punto va premesso in diritto che la cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui siverifica la sua estinzione, priva la stessa della capacità di stare ingiudizio (Cass. Sez. U. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 9/10/2018, n.24853; Cass. 19/12/2016, n. 26196).Numero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/20264.3 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti,"in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delleimprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso diaccertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado,determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto dilegittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosiogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamentosenza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorsoper cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo,che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoriadi merito", trattandosi di impugnazione "improponibile, poichél'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio” (Cass. n.5736/16, n. 20252/15, n. 21188/14), non essendovi spazio perulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per ilfatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto(Cass. n. 19142 del 2016; Cass. n. 2444 del 2017; Cass. n. 16523 del2025, punto 10; Cass. n. 18386 del 2025).4.4 Con l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, tuttavia, èstato previsto che: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti diliquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi econtributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cuiall'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dallarichiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.4.5 Detta disposizione (ritenuta costituzionalmente legittima dallaCorte costituzionale con sentenza n. 142 del 2020) riguarda, quindi, ildifferimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società,derivanti dall'art. 2495, comma 2, cod. civ., che opera soltanto a favoredell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, ed è diretta agarantire, per il periodo previsto, l’efficacia dell’attività (sostanziale eNumero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/2026processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi (Cass.n. 36892 del 16/12/2022).4.6 Come è stato anche recentemente confermato (ex multis, Cass.n. 4536 del 2020; Cass. n. 34549 del 2024), poi, l’art. 28, comma 4,del d.lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13.12.2014, recadisposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellatadal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, ildifferimento quinquennale (operante, come si è detto, nei soli confrontidell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi econtributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art.2495 cod. civ., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui larichiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese(richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) siapresentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre2014 o successivamente); tale differimento, quindi, non operanecessariamente per un quinquennio, ma per l'eventuale minor periodoche risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta dicancellazione e l'estinzione (Cass. n. 6743 del 2015; n. 4536 del 2020;n. 9560 del 2024; n. 10385 del 2024).4.7 Nei casi in cui si rende applicabile l’art. 28, comma 4, cit., inderoga all’art. 2495 cod. civ., “la società conserva la legittimazionedi legittimazione” (ex multis, Cass. n. 18310 del 2023).4.8 Nell’esaminare la portata dell’art. 28, comma 4, cit., le Sezioniunite di questa Corte hanno recentemente affermato (Cass. Sez. U. n. 3625del 2025), che la predetta disposizione, di cui hanno ribadito la naturasostanziale così da escludersene l’efficacia retroattiva, instaura «unafinzione legale di mantenimento in vita della società (evocatrice diquella posta dall’art. 10 legge fall.) seppure ai soli fini della definizioneNumero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/2026dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anchecontenziosa» e, quindi, «deroga – nei soli riguardi delle posizionidebitorie indicate e delle relative Amministrazioni creditrici – alprincipio per cui la società cancellata dal registro delle imprese non puòagire né essere convenuta in giudizio».4.9 Le stesse Sezioni Unite hanno poi confermato il fermo indirizzointerpretativo, secondo cui la norma non si limita a prevedere unaposticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire efacilitare all’Ufficio la notificazione dell’atto impositivo (altrimentigiuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società giàcancellata: Cass. n. 6743/15; n. 20961/21 ed altre), ma permetteall’ex liquidatore di “conservare tutti i poteri di rappresentanza dellasocietà, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questirispondano ai fini indicati dall'art. 28, comma 4, che, altrimentiopinando, non potrebbe operare”. Di conseguenza, il liquidatore, oltre aricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsiagli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa‘atti del contenzioso’ riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli attidel processo e della tutela giurisdizionale.4.10 Per effetto della citata disposizione, dunque, la società cessatamantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, unacapacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti,al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficaciadell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati arichiedere tributi o contributi (Cass. n. 6743 del 2015) e l’ex liquidatoreo, in mancanza, l’ex legale rappresentante conserva tutti i poteri dirappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, pereffetto di «una finzione legale di mantenimento in vita della società»,«comunque temporanea (dovendo allo scadere del quinquennio,Numero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/2026riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale […] rinvenientedall’art. 2495 cod. civ.» (Cass. n. 3625/2025 cit., pp. 33, 34 e 35).4.11 Con riferimento alla scadenza del termine quinquennaleprevisto dalla citata disposizione, questa Corte ha inoltre precisato che«Il venire meno della fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n.175 del 2014, della sopravvivenza della società di persone o di capitali,dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, per decorrenzadel termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione del Registrodelle imprese, comporta il consolidamento di un fenomeno di tiposuccessorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non siestingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti diquanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a secondache, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamenteresponsabili per i debiti sociali […]» (Cass. n. 10429 del 2025).4.12 Ciò avviene anche nel caso in cui il quinquennio di differimentodegli effetti della cessazione della società a seguito della richiesta dicancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 28, comma4, del d.lgs. n. 175 del 2014, decorre tra un grado di giudizio e l’altro,sicchè in tal caso la legittimazione attiva o passiva, a proporre o a esseredestinatario di un atto di impugnazione, non spetta più all’exrappresentante legale o all’ex liquidatore della società cessata, comeaccade quando opera la fictio iuris di sopravvivenza della società, di cuialla citata disposizione, ma spetta ai soci successori ex art. 2495 cod.civ. (Cass. n. 17890 del 2025, punto 5.8).4.13 Del resto, come si evince dalla richiamata sentenza n. 142 del2020 della Corte costituzionale, l’interesse fiscale perseguito dalleobbligazioni tributarie, che giustifica lo scostamento dalla disciplinaordinaria, è legittimo proprio perché il differimento previsto dall’art. 28,comma 4, cit. è temporaneo.Numero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/20265. Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata cancellatadal registro delle imprese in data 6.02.2018, a seguito dell’istanzapresentata in data 26.01.2018, per cui era senz’altro applicabile ladisposizione di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. Ilquinquennio previsto da detta disposizione, decorrente dallapresentazione della richiesta di cancellazione, era, tuttavia, già spiratoalla data della notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta in data7.02.2023.5.1 La notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata a mezzoPEC alla società ex art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992presso il domiciliatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato neigradi di merito, il quale ha ricevuto la consegna dell'atto senzadichiarare l'evento estintivo conseguente al decorso del quinquennioprevisto dall’art. 28, comma 4, cit.5.2 Deve, tuttavia, ritenersi che detta notifica non fosse idonea adinstaurare il giudizio di legittimità, non potendo trovare applicazione ilprincipio della ultrattività del mandato ad litem, che legittima ilprocuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente lanotifica della sentenza o della impugnazione, alla streguadell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 15295 del2014 e n. 29812 del 2024). Secondo tale principio, come è noto, glieffetti processuali riconnessi alla dichiarazione/notifica dell'eventointerruttivo durante il processo in corso ovvero anche dopo la chiusuradella discussione, sono rimessi esclusivamente alla scelta discrezionaledel procuratore del soggetto estinto, che ne assume la personaleresponsabilità nei confronti dei successori (parti sostanziali), con laconseguenza che, in caso di mancato esercizio di tale poterediscrezionale (negozio processuale) da parte del difensore, la posizionegiuridica della parte da lui rappresentata resta stabilizzata, rispetto allealtre parti ed al giudice, come se fosse ancora viva e capace, sia nellaNumero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/2026fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza,dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapportoprocessuale stesso a seguito e per effetto della proposizione,dell'impugnazione, venendo in tal modo ad essere equilibrati icontrapposti interessi delle parti, e salvaguardato sia l'interesse dellaparte che non ha subito l'evento a proseguire il processo ed a proporretempestivamente la impugnazione, sia l'interesse della parte che hasubito l'evento a vedere tutelate le proprie garanzie di difesa.5.3 Il principio di ultrattività del mandato alla lite, per cui ildifensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non sifosse verificato, è stato ritenuto applicabile, con riferimentoall’ordinaria disciplina civilistica, anche quando, avvenuta lacancellazione della società dal registro delle imprese successivamentealla emissione della sentenza d'appello e in pendenza del termine perproporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione,la sua declaratoria, né il procuratore della società estinta abbia intesonotificare l'evento stesso alla controparte, sicché quest'ultima,legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, ilricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore (Cass.n. 15724 del 2015; n. 190 del 2022; n. 13777 del 2024).5.4 A fondamento del riconoscimento del potere del difensore diproseguire il processo nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo,è stato affermato che “la dichiarazione del difensore circa la perditadella capacità processuale della parte rappresentata non è di purascienza e non è un atto doveroso e dovuto; che al difensore competeil potere di valutare la situazione processuale in corso e di manifestarel'evento con la precisa e predeterminata volontà di perseguire per ilproprio cliente la tutela della interruzione; che il procuratore ad litemche ritenga che nessun pregiudizio possa derivare alla parte sostanzialedalla prosecuzione del processo (eventualmente concordata con chi èNumero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/2026legittimato a costituirsi in giudizio in vece del soggetto colpitodall'evento), proprio in virtù del potere discrezionale di cuilegittimamente si avvale, può anche sottacere l'evento; che il difensoreè esposto ad una personale responsabilità nei confronti della partesostanziale, qualora dalla omessa dichiarazione della morte o del fattoesclusivo della capacità di stare in giudizio sia derivato a questa unpregiudizio; che in tal senso va riconosciuta al difensore la qualità didominus litis; che la perdita della capacità processuale della parte nonpregiudica alcun diritto dei suoi successori, in quanto la presenza ingiudizio del procuratore ad litem garantisce ed assicura il rispetto delcontraddittorio” (Cass. Sez. U. n. 29812/2024 cit. punto 36).5.5 Si tratta di un potere discrezionale riconosciuto al difensore dinon dichiarare l’evento interruttivo che ha colpito la parterappresentata che non può valere in ambito tributario, dove vige ildifferimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, inbase al quale è prevista una temporanea artificiosità della permanenzain vita della società che, in realtà, non esite più “ad ogni altro effetto”e che, alla scadenza del quinquennio, viene automaticamente meno exlege (cfr. Cass. n. 3625/2025 cit.).5.6 Nel caso in esame la notifica del ricorso per cassazione aldifensore della società cancellata è avvenuta quando il quinquennio eragià decorso e, quindi, la fictio iuris della permanenza in vita dellasocietà era ormai venuta meno, trattandosi di fattispecie paragonabileal caso dell’«evento menomativo» “incidente prima della notificazionedell’atto introduttivo del giudizio, in cui non c’è alcun procedimentopendente, né alcuna esigenza di salvaguardare posizioni soggettive deisuccessori della parte colpita dall’evento, che – d’altro canto - benpotranno attivarsi successivamente” (Cass. Sez. U. n. 29812/2024,punto 33).Numero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/20265.7 Poiché il differimento quinquennale degli effetti dellacancellazione non costituisce un evento interruttivo vero e proprio, mauna mera finzione, essendosi il reale evento interruttivo consumato conla pregressa cancellazione, a conoscenza di entrambe le parti, non ènecessaria la dichiarazione del difensore, essendo rilevabile dagli atti.5.8 La notifica del presente ricorso è stata effettuata, come si èdetto, alla società a mezzo PEC presso il domiciliatario in data7.02.2023, quando il quinquennio previsto dall’art. 28, comma 4, cit.(decorrente dalla data di deposito della richiesta di cancellazione,avvenuto il 26.01.2018) era decorso. Il ricorso è pertantoinammissibile, essendo stato notificato ad un soggetto estinto e,quindi, privo di capacità processuale, anziché ai suoi successori, nonpotendosi far valere il principio di ultrattività del mandato alle liti.9. Va, pertanto, enunciato il seguente principio:“In tema di giudizio tributario, va dichiarata l’inammissibilità delricorso per cassazione notificato dall’Agenzia delle entrate e/odall’ADER al difensore dell'ex liquidatore e ultimo legale rappresentantedella società estinta dopo la scadenza del termine di differimentoquinquennale, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del2014, non essendo applicabile in tal caso il principio di ultrattività delmandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parteestinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o dellaimpugnazione, stante la temporanea artificiosità della permanenza invita della società che non esiste più ad ogni altro effetto.”10. Nonostante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, vadisposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudiziodi legittimità, stante la novità delle questioni trattate. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione e compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 3022/2023Numero sezionale 42/2026Numero di raccolta generale 10393/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026La PresidenteAngelina – Maria PerrinoIl Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA]