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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43351/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento.

Il motivo di ricorso in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 10 novembre 2017, è generico e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata sulla finalità di cessione a terzi dello stupefacente sequestrato.

Ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione con giudizio di prevalenza sulla recidiva delle circostanze attenuanti generiche denegate valorizzando le concrete circostanze e modalità del fatto sintomatiche di pericolosità dell'imputato.

Non era stata dedotta con i motivi di impugnazione l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la cui valutazione comporta un'analisi delle circostanze di fatto e della personalità dell'imputato che non può essere compiuta in sede di legittimità.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrentei al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento. Il motivo di ricorso in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 10 novembre 2017, è generico e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata sulla finalità di cessione a terzi dello stupefacente sequestrato. Ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione con giudizio di prevalenza sulla recidiva delle circostanze attenuanti generiche denegate valorizzando le concrete circostanze e modalità del fatto sintomatiche di pericolosità dell'imputato. Non era stata dedotta con i motivi di impugnazione l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la cui valutazione comporta un'analisi delle circostanze di fatto e della personalità dell'imputato che non può essere compiuta in sede di legittimità. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrentei al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 nov
Sentenza Cassazione n. 43351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris