CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 11078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1504/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma,Viale G. Mazzi- ni 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenzadella Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, n.359/2017, depositata il 03/11/2017 . 2di 5 - RG 1504/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 26) – Caponi est. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2008 le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] misano, proprieta- rie di un ristorante, convenivano dinanzi al Tribunale di Taranto il fra- tello [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un adiacente albergo, per l’accertamento di servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., su base testamentaria, con ordini di cessazione, ri- duzione in pristino e domanda di condanna generica ai danni. I fondi costituivano un tempoun complesso unitario in mano paterna . L e at- trici chiedevano l’accertamento - a carico del fondo di proprietà del convenuto -delle servitù di : (a) passaggio ( a servizio dell’uscita di si- curezza del ristorante e dell’accesso alla cisterna del gas); (b) par- cheggio, a carico del giardino; (c) appoggio di insegna pubblicitaria a un palo. Il convenuto proponeva d oman de riconvenzionali di : (a) rim- borso del 50% delle spese per acqua e gasolio, allegando la gestione unitaria da parte sua di queste forniture in relazione al complesso di albergo e ristorante dopo la morte del padre fino al 2007; (b) rilascio dei locali nel seminterrato dell’albergo. In prim e cure il processo si concludeva con l’accoglimento parziale delle domande principali (in relazione allaservitù di passaggio e di appoggio ) e accoglimento dell e domande riconvenzional i . In secondo grado, in riforma parziale, è stata accolta la domanda di condanna generica ai danni (da lucro ces- sante del ristorante per ripetuti spegnimenti dell’insegna pubblicitaria in orario di apertura dell’esercizio commerciale), mentre sono state rigettate le domande riconvenzionali, nonché le altre domand e princi- palidi servitù di passaggio e di parcheggio . Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3di 5 - RG 1504/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 26) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il prim o motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della extra o ultra petizione per avere la Corte di appello con- dannato il convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi in separa- to giudizio, mentre con il primo motivo d’appello le attrici avevano unicamente censurato la motivazione del giudice con riferimento alla servitù di passaggio. 2. –Il primo motivo non è fondato. In appello, le sorelle Palmisano hanno censurato il motivo portante del rigetto della domanda di condanna generica (cioè il difetto di co- scienza dell’illiceità del proprio comportamento da parte del fratello), ma ciò è logicamente compatibile con le conclusioni da loro prospet- tate, incui la do manda è reiterata con riferimento a tutti i danni, con effetto devolutivo integrale dei relativi fatti costitutivi, già allegati in primo grado, ivi compresi i periodici spegnimenti dell’insegna pubbli- citaria in orario di apertura del ristorante. Pertanto, non si dà alcun vizio ex art. 112 c.p.c. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 e n. 5 (o in subordine n. 3) c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero in subordine, violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 6 C edu , per assenza di reale motivazione per avere la Corte di appello rigettato la domanda riconvenzionale di rimborso di spese, valorizzando profili attinenti alla gestione comune delle due strutture (ristorante e albergo) e omet- tendo il profilo relativo alla fornitura comune di acqua e gasolio. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame 4di 5 - RG 1504/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 26) – Caponi est. circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le par- ti, e rrata valutazione degli elementi probatori, assenza di motivazio- ne,per avere la Corte di appello rigettato la domanda riconvenzionale di rilascio dei locali per non aver percepito il numero corretto di parti- cella sotto il quale erano stati censiti a catasto tali locali. 4. – Del secondo e terzo motivo - che possono essere esaminati congiuntamentepoiché la loro struttura argomentativa è omologa – è da dichiarare l’inammissibilità. Le censure di violazione dell’art. 112 c.p.c. non sono appropriate , poiché vengono aggrediti capi di rigetto(non di omissione, né di extra o ultra petizione) . Le censure di omesso esame circa fatti decisivi , nonché di errata valutazione di elementi probatori e di assenza di reale motivazione non superano la soglia di ammissibilità, poichécia- scuna di esse e nel loro complesso aspirano a sovrapporre un apprez- zamento di parte all’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello della situazione di fatto giuridicamente rilevante in causa, il quale si è concretizzato sulla base dell’istruzione probatoria, che è esente da profili di criticità sindacabili con prospettiva di successo in sede di giudizio di legittimità. Infatti, ilgiudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su al- cune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento – ciò che è accaduto nel caso di specie - senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzio- neche aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto ri- levante. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inade- guata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si 5di 5 - RG 1504/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 26) – Caponi est. sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti(cfr. Cass. 38034/2021, con indicazione di ulteriori preceden- ti). In conclusione, il secondo e terzo motivosono inammissibili. 5. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in € 3.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il