CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3446/2024 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2965/2023, pubblicata il 28 novembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.350,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 21 ottobre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]