CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26779/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35640/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – CONTRO S.G.F. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, appresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de’ Capitani di Vimercate del foro di Genova giusta procura speciale in atti -controricorrente– avverso la sentenza n. 678/02/2019 della Commissione tributaria regionale del lazio, depositata in data 15.4.2019; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avviso di accertamento – metodo induttivo puro –campione con oscuramento dati identificativi delle imprese oggetto di comparazione . [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA], avente sede legale in Varsavia ( Polonia) impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Prato, con il quale venivano recuperate le imposte Irpef e Irap evase nell’anno di imposta 2008, sul presupposto della esterovestizione della società, la quale non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia. 2. La C.T.P. di Prato, nella resistenza dell’ente impositore, rigettava il ricorso, ritenendo dimostrata l’esterovestizione e corretta la ricostruzione dei redditi non dichiarati. 3.La C.T.R. della Toscana, adita dalla società soccombente, accoglieva l’appello, ritenendo che, nonostante fosse provata la residenza in Italia della società, peraltro derivante anche dalla residenza italiana dei suoi amministratori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 bis lettera b) del d.p.r. 917/1986, il metodo induttivo utilizzato per la ricostruzione dei ricavi era illegittimo, in quanto l’oscuramento dei dati dei campioni utilizzati aveva impedito alla contribuente di esercitare il diritto di difesa, ledendo il diritto al contraddittorio, sicchè non era possibile, in presenza di un campione di riferimento indecifrabile, valutare se l’operato dell’Ufficio era stato corretto o meno. 4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo. 6. La società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi. 7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 8. La ricorrente in via incidentale ha depositato memoria ex art.380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, commi 1 e 2, del d.p.r. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 39, comma 2, alinea e lett. A) del medesimo d.p.r., nonché dell’art. 2967, commi 1 e 2, c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) », l’Agenzia delle Entrate osserva che l’Ufficio aveva utilizzato il metodo induttivo puro, in quanto trattavasi di società avente formalmente sede legale in Polonia, ma in realtà soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] presentato le dichiarazioni fiscali. Il giudice di appello aveva correttamente ritenuto dimostrata l’esterovestizione e legittimo l’utilizzo del metodo induttivo di determinazione del reddito, ma erroneamente statuito che l’oscuramento dei dati identificativi delle imprese operanti nello stesso contesto territoriale aveva leso il diritto al contraddittorio, in quanto la società contribuente non aveva potuto verificare se le imprese esercitassero la medesima attività, nè la correttezza dei calcoli operati. Tale ratio decidendi andava considerata del tutto fallace, in quanto in contrasto con l’art. 41 del d.p.r. n. 600/73, che, in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, consente all’ufficio di determinare il reddito mediante presunzioni super semplici, spettando al contribuente fornire la prova contraria mediante le risultanze della propria contabilità o elementi esterni a quest’ultima. L’oscuramento dei dati estratti dall’anagrafe tributaria non aveva in alcun modo impedito alla società contribuente di esercitare il diritto di difesa, come in effetti era accaduto, ciò evincendosi anche dalle controdeduzioni contenute nell’atto di appello della contribuente. 2.Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 73, comma 5 bis, lettera b) del d.p.r. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. » , la ricorrente in via incidentale lamenta che la C.T.R., nell’incipit della motivazione, abbia richiamato 73, comma 5 bis, lettera b) del T.U.I.R., facendo riferimento alla residenza in Italia degli amministratori, a suo dire requisito sufficiente per considerare la società sottoposta al diritto tributario italiano, laddove invece la norma citata non si applica in via generalizzata alle società estere, i cui amministratori abbiano residenza in Italia, ma solo a quelle che detengono partecipazioni di controllo in società italiane, circostanza insussistente e mai contestata dagli accertatori. 3.Con il secondo subordinato motivo, rubricato «vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», la ricorrente deduce che il g iudice di secondo grado ha ritenuto che la residenza italiana fosse fondata sulla presunzione di cui all’art. 73, comma 5 bis, lettera b) del T.U.I.R., mai citata nell’avviso di accertamento impugnato, ove si menzionava invece l’art. 73, comma 3, del medesimo testo legislativo, dando ingresso in sede di gravame ad un’inammissibile integrazione della motivazione dell’atto impugnato. 4.Ritenuto che la questione prospettata con il ricorso principale - attinente alla possibilità per l’ente impositore di ricostruire il reddito da recuperare a tassazione, estrapolando i dati dall’Anagrafe Tributaria e predisponendo un campione di raffronto privo delle denominazioni delle imprese esaminate per ragioni di privacy- riveste particolare rilevanza, non sussistendo, allo stato, un consolidato orientamento della Sezione, per cui appare opportuna la trattazione della controversia in pubblica udienza; P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattaz