CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancanza di una parte della motivaztone della sentenza di primo grado e l'affermazione della responsabilità per il reato ascrittogli nonché la mancata qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e il diniego delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale: - ha spiegato che a mancare era solo una parte inziale della sentenza, dedicata alla ricostruzione dei fatti, in cui il Tribunale aveva dato atto di elementi non contestati nell'atto di appello; - ha motivato in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, c:omma 1, d.P.R. n. 309/90, con esclusione della invocata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; - ha spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec