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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25607/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che LEGGIERO Franco — imputato del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, ha applicato al LEGGIERO la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sufficienza della formale titolarità dell'esercizio commerciale; ritenuto che la doglianza sia inammissibile perché reiterativa e soprattutto generica, difettando di un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale che, disattendendo il corrispondente motivo di appello, ha ritenuto decisiva — anche sotto il profilo soggettivo, nella prospettiva del dolo eventuale - non solo la formale titolarità della carica, ma anche l'omesso controllo su rilevanti operazioni economiche che aveva determinato l'utilizzo, in dichiarazione, delle fatture di cui era emerso pacificamente il carattere fittizio; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M1- \M [OSCURATO:PERSONA] Sezione t/H 09 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa KatiI CAi,nente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che LEGGIERO Franco — imputato del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, ha applicato al LEGGIERO la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sufficienza della formale titolarità dell'esercizio commerciale; ritenuto che la doglianza sia inammissibile perché reiterativa e soprattutto generica, difettando di un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale che, disattendendo il corrispondente motivo di appello, ha ritenuto decisiva — anche sotto il profilo soggettivo, nella prospettiva del dolo eventuale - non solo la formale titolarità della carica, ma anche l'omesso controllo su rilevanti operazioni economiche che aveva determinato l'utilizzo, in dichiarazione, delle fatture di cui era emerso pacificamente il carattere fittizio; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M1- \M [OSCURATO:PERSONA] Sezione t/H 09 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa KatiI CAi,nente
Sentenza Cassazione n. 25607/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris