CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 09543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, con ordinanza del 29/6/2021, rigettata la richiesta di restituzione in termini proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per impugnare la sentenza con la quale la CORTE d'APPELLO di LECCE ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione "per quanto eventualmente di competenza". 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti in primo grado con sentenza confermata in appello a seguito dell'impugnazione proposta dalla parte civile. Nel giudizio di appello la prima udienza, dopo la discussione, è stata rinviata per repliche alle quali all'udienza successiva il Procuratore Generale ha rinunciato e che la Corte non ha consentito di fare alla parte civile. Tale circostanza non risultava a verbale e pertanto la parte civile ha chiesto la correzione dell'errore materiale e, a seguito della disposta correzione, ha presentato un'istanza di restituzione nel termine per impugnare, rilevando che proprio l'avere impedito alla parte civile di fare le repliche era la questione da dedurre in sede di legittimità e che, pertanto, il ricorso non avrebbe potuto essere presentato prima che si fosse proceduto alla correzione dell'errore materiale dando atto a verbale di quanto accaduto. La parte civile nell'istanza, qualificata anche come contestuale ricorso per cassazione, ha rilevato la nullità della sentenza pronunciata per inosservanza degli artt. 602 e 523, comma 5, cod. proc. pen. e, da ultimo, ha chiesto alla Corte territoriale di "trasmettere gli atti in merito alla dedotta rimessione in termini, occorrendo ex art. 568, comma 5 cod. proc. pne., alla Corte Suprema di Cassazione". La Corte d'Appello, respinta l'istanza di restituzione in termini ha ritenuto opportuno "trasmettere gli alla Corte di cassazione, per ogni valutazione in ordine all'ammissibilità e fondatezza" con riferimento alla dedotta nullità. 2. In data 5 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La peculiare vicenda processuale prende le mosse da una "istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. e contestuale ricorso per Cassazione" della parte civile al fine di presentare ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello ha confermato l'assoluzione degli imputati. Nell'atto la parte -premesso che il ritardo nella presentazione dell'impugnazione era stato determinato dalla necessità di ottenere la correzione dell'errore materiale del verbale d'udienza, nel quale non era indicato che la Corte territoriale non aveva consentito alla parte civile di replicare alle conclusioni degli imputati- deduce la violazione di legge in relazione agli artt.602 e 523 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza pronunciata. Il ricorso è tardivo e la doglianza è comunque manifestamente infondata. 1.1. In assenza di un provvedimento di restituzione in termini il ricorso, decorso il termine previsto per la presentazione del ricorso per cassazione, è da ritenersi tardivo e per tale ragione deve essere dichiarato inammissibile. La circostanza che per la presentazione dell'impugnazione fosse necessario procedere alla correzione dell'errore materiale del verbale, d'altro canto, non è risolutiva. La necessità di provvedere alla richiesta di correzione, infatti, non impediva di presentare nei termini l'impugnazione, pure facendo riferimento alla già avanzata richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nel verbale d'udienza. 1.2. La doglianza, comunque, considerato che non risulta che la violazione sia stata eccepita in udienza, è manifestamente infondata. Come correttamene evidenziato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, infatti, "la nullità conseguente alla violazione del diritto di replica, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non integrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative e la stessa è pertanto sanata qualora non sia eccepita immediatamente" (Sez. 3, n. 364 del 17/9/2019, dep. 9/1/2020, C., Rv 278392; Sez. 3, n. 35457 del 14/7/2010, Lavia, Rv. 248630). 2. Nel caso di specie, considerata la peculiarità della situazione processuale, caratterizzata dall'errore di redazione del verbale, deve escludersi la colpa della ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e la stessa, pertanto, non deve essere condannata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] festensore í i Mar e