CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 02839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15168/2021proposto da: RIPAMONTIFRANCESCO (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecco (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), lo rappresenta e difende , in forza di delega a margine delricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede in Calco (LC), alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Avviso accertamento Tarsu – Infedele denuncia di alcuni fabbricati – Notifica atto impositivo mediante raccomandata PRO tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a stare in giudizio in forza di delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 50 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],nonché di successiva Determina di affidamento n. 42 del 30/06/2021, rappresentato e difeso, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio, in [OSCURATO:PERSONA] n. 73, ha eletto domicilio; -controricorrente – -avverso la sente nza n. 2 7 79 / 20 20 emessa dalla C TR L ombardia il 27/11/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecco avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Calco aveva accertato, con riferimento alla tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, l’infedele denuncia (in termini di metratura) di alcuni fabbricati nella sua titolarità, riprendendo a tassazione i relativi importi e, contestualmente, sanzionando la detta violazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione concernente l’avvenuta notifica oltre il termine decadenziale dell’avviso. 3. Sull’appello del Comune, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso di primo grado, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che la datarilevante ai fini del rispetto del termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento è rappresentata dalla data di consegna del piego raccomandato all’ufficio postale per la notifica e non da quella di effettivo invio, con la conseguenza che, essendo nel caso di specie la consegna avvenuta il 31.12.2016, il termine decadenziale era stato rispettato. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Il Comune di Calco ha resistitocon controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto tempestiva la notificazione dell’avviso di accertamento impugnato rispetto al termine decadenziale, nonostante, in caso di notifica dell’atto impositivo mediante raccomandata AR, la distinta delle raccomandate che possa tener luogo dell’avviso di spedizione sia solo quella timbrata dall’ufficio postale abilitato alle spedizione delle dette raccomandate. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR del tuttoignorato che egli aveva presentato querela di falso in data 23.4.2018. 3. Con nota del 17.11.2022 il r icorr ente ha dichiara to di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata. 4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenziadelle Entrate risulta soccombente in uno dei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 8.6.2020. Per quanto, allostato, non vi sia prova che il Comune di Calco abbia aderito al detto modus procedendi, come richiesto dall’art. 5, comma 15 della l. n. 130/22 riguardo ai tributi degli enti locali, lo spatium deliberandi per poterlo fare scadrà il 16 gennaio 2023. 4. In base al comma 10 dell’art. 5, “ Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezio