CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H05Z
Titolo CCNL: CCNL Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi
Titolo accordo: CCNL Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale; terziario, distribuzione e servizi; turismo
Parti datoriali: CONFLAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL; FESICA CONFSAL
Decorrenza: 2024-06-01
Scadenza: 2027-05-31
Stipula: 2024-06-18
Stato: Acquisito
Identificativo: 20431
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=194928
--- Testo contratto ---
2
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1
2
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, 3
Alberghi 4
In vigore dal 01/06/2024 al 31/05/2027 5
6
7
L’anno 2024 il giorno 18 del mese di Giugno in Roma, presso la sede della CONFLAVORO PMI, in Via 8
del Consolato n. 6, 9
tra 10
CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal 11
Presidente Nazionale Roberto Capobianco , Giuseppe Pullara, Alessandro Mattesini, Bertino 12
Trolese, Anna Maria Domenici, Andrea Bigi 13
e 14
FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal 15
Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, dai componenti della 16
Segreteria Generale Andrea De Stasio, Letizia Giello, Pasquale lnverno, Flaminia Mariani, Vincenzo 17
Minissale, Giuseppe Mancini e Francesco di Matteo 18
Con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori 19
rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta 20
21
si è addivenuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Turismo, Pubblici Esercizi, 22
Ristorazione collettiva e commerciale, alberghi siglato dalle suindicate sigle sindacali in data 12 23
settembre 2018 24
25
26
Roma, 18 Giugno 2024 27
28
29
30
31
Roberto Capobianco, Alessandro Mattesini,
Giuseppe Pullara, Andrea Bigi, Bertino Trolese,
Anna Maria Domenici
Bruno Mariani, Angelo Raffaele Margiotta,
Alfredo Mancini, Andrea De Stasio, Letizia
Giello, Flaminia Mariani, Pasquale lnverno,
Vincenzo Minissale, Giuseppe Mancini,
Francesco di Matteo
3
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
32
SOMMARIO 33
.................................................................................................................................................................................................................................................. 1 34
Premessa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 8 35
VALIDITÀ DEL CONTRATTO ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 9 36
INSCINDIBILITÀ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 9 37
PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE ................................ ................................ ................................ ........ 9 38
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO ................................ ................................ ................................ ................................ 9 39
CAMPO DI APPLICAZIONE ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 10 40
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................ ................................ ................................ ................ 11 41
Art. 1 - Assunzione – requisiti per l’accesso .......................................................................................................................................... 11 42
Art.2 - Periodo di prova ....................................................................................................................................................................................... 11 43
Art.3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello ............................................................................................................................... 11 44
Art.4 – Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell’ambiente ............... 12 45
Art.5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08 ........................................................................................................................................... 12 46
Art.6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST..................................................................................... 12 47
RLS ..................................................................................................................................................................................................................................... 12 48
RLST .................................................................................................................................................................................................................................. 12 49
Art.7 - Articolazione dell’orario di lavoro ............................................................................................................................................... 13 50
Art. 7 bis – Lavoratori Discontinui ..............................................................................................................................................................14 51
Art. 7 ter – Reperibilità ........................................................................................................................................................................................14 52
Art.8 - Sospensione del lavoro e Recuperi ..........................................................................................................................................14 53
Art. 9 -Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità ............................................................................................. 15 54
Art.10 - Banca delle ore ...................................................................................................................................................................................... 15 55
Art.11 - Modalità di fruizione ............................................................................................................................................................................ 15 56
Art.12 - Lavoro straordinario............................................................................................................................................................................ 16 57
Art.13 - Lavoro notturno ..................................................................................................................................................................................... 16 58
Art.14 - Riposi settimanali e riposi compensativi ........................................................................................................................... 16 59
Art.15 - Permessi retribuiti ............................................................................................................................................................................... 16 60
Art.16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari .................................................................................................. 17 61
Art.17 - Congedi per gravi motivi familiari........................................................................................................................................... 17 62
Art.18 - Lavoro festivo e domenicale ........................................................................................................................................................ 17 63
Art.19 - Ferie................................................................................................................................................................................................................. 18 64
Art.20 - Diritto allo studio ................................................................................................................................................................................. 18 65
Art.21 - Congedi per formazione ................................................................................................................................................................. 18 66
Art.22 - Disciplina della richiesta di congedo ................................................................................................................................... 19 67
Art.23 - Conservazione del posto di lavoro ......................................................................................................................................... 19 68
Art.24 - Normale retribuzione ...................................................................................................................................................................... 19 69
Art.25 – Retribuzione di fatto - Tipologie di retribuzione ........................................................................................................ 19 70
4
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Art.25 bis – Contratto di reinserimento ............................................................................................................................................... 20 71
Art.25 ter– Trattenuta pasto ......................................................................................................................................................................... 20 72
Art.26 - Paghe base nazionali ....................................................................................................................................................................... 21 73
Art.26 bis- Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari ................................................................ 21 74
Art.27– Assorbimenti ............................................................................................................................................................................................ 21 75
Art.28 – Trattamento personale di vendita a provvigione ...................................................................................................... 21 76
Art.29 - Tredicesima mensilità...................................................................................................................................................................... 21 77
Art.29 bis - Quattordicesima mensilità.................................................................................................................................................. 21 78
Art.30 - Premio di risultato .............................................................................................................................................................................. 21 79
Art.31 Scatti di merito o di professionalità .......................................................................................................................................... 22 80
Art.32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro ...................................................................................................................... 22 81
Art.33 – Assenze ...................................................................................................................................................................................................... 22 82
Art.34 - Malattia....................................................................................................................................................................................................... 22 83
Art.35 - Obblighi del lavoratore .................................................................................................................................................................. 23 84
Art.36 - Periodo di comporto ....................................................................................................................................................................... 23 85
Art.37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione ........................................................................................... 23 86
Art.38 – Infortunio..................................................................................................................................................................................................24 87
Art.39 - Astensione obbligatoria per maternità.............................................................................................................................24 88
Art.40 - Aspettativa non retribuita per malattia ...........................................................................................................................24 89
Art.41 - Aspettativa ................................................................................................................................................................................................24 90
Art.42 - Congedi parentali ..............................................................................................................................................................................24 91
Art.43 - Congedi e permessi per handicap ....................................................................................................................................... 25 92
Art.44 - Congedo matrimoniale ................................................................................................................................................................ 25 93
Art.45 – Trasferte e missioni, ritiro patente, pulizia ambiente di lavoro ..................................................................... 25 94
Art. 46 – Rimborso spese chilometrico ................................................................................................................................................ 25 95
Art.47 - Trasferimento ........................................................................................................................................................................................ 25 96
Art.48 – Distacco .................................................................................................................................................................................................... 26 97
Art.49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento ................................................................................ 26 98
Art.50 – Sistemi di video sorveglianza aziendale .......................................................................................................................... 28 99
Art.51 - Preavviso ..................................................................................................................................................................................................... 28 100
Art.51 bis - Preavviso attivo ............................................................................................................................................................................. 29 101
Art.52 - Trattamento di fine rapporto .................................................................................................................................................... 29 102
Contrattazione collettiva decentrata ................................ ................................ ................................ ........................... 31 103
Art.53 - Contrattazione collettiva decentrata ................................................................................................................................... 31 104
Art.53 bis - Crisi aziendali .................................................................................................................................................................................. 31 105
Art.53 ter - Cambio di appalto ..................................................................................................................................................................... 32 106
APPRENDISTATO ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 34 107
Art.54 - Tipologie contratto di apprendistato .................................................................................................................................34 108
Art.55 - Durata rapporto contrattuale ...................................................................................................................................................34 109
5
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Art.56 - Apprendistato professionalizzante.......................................................................................................................................34 110
Art.57-Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 111
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore .........................................................................................34 112
Art.58 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca ............................................................................................................ 35 113
Art.59 - Proporzione numerica ................................................................................................................................................................... 35 114
Art.60 - Disciplina del rapporto .................................................................................................................................................................. 35 115
Art.61 - Parere di conformità ......................................................................................................................................................................... 35 116
Art.62- Periodo di prova.................................................................................................................................................................................... 36 117
Art.63- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato .......................................................................................... 36 118
Art.64 - Obblighi del datore di lavoro .................................................................................................................................................... 36 119
Art.65- Doveri dell'apprendista ................................................................................................................................................................... 36 120
Art.66 - Trattamento normativo e norma di rinvio ..................................................................................................................... 36 121
Art.67 -Divieto di cottimo ................................................................................................................................................................................ 36 122
Art.68 - Durata contratto di apprendistato ...................................................................................................................................... 36 123
Art.69 - Obblighi di comunicazione ........................................................................................................................................................ 37 124
Art.70 – Durata del periodo di formazione ........................................................................................................................................ 37 125
Art.71 - Contenuti della formazione ........................................................................................................................................................ 37 126
Art.72 – Apprendistato in cicli stagionali ............................................................................................................................................. 37 127
Art.73 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato ............................................................................................ 38 128
CONTRATTI FLESSIBILI ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 39 129
Art.74 - LAVORO PART TIME- Tipologia di lavoro a tempo parziale ............................................................................. 39 130
Art.75 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale .................................................................................................. 39 131
Art.76 - Assunzione............................................................................................................................................................................................... 39 132
Art.77 - Obblighi di comunicazione ........................................................................................................................................................ 39 133
Art.78 - Clausole di flessibilità ed elastiche ....................................................................................................................................... 39 134
Art.79 - Prestazioni supplementari e straordinarie ................................................................................................................... 40 135
Art.80 - Retribuzione ......................................................................................................................................................................................... 40 136
Art.81 – Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale ............................................................................................... 40 137
Art.82 - Consistenza dell’organico aziendale .................................................................................................................................. 40 138
Art.83 - Diritto di precedenza .......................................................................................................................................................................41 139
Art.84 - LAVORO INTERMITTENTE- Definizione ............................................................................................................................41 140
Art.85 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente ..........................................................................................................41 141
Art.86 – Assunzione ..............................................................................................................................................................................................42 142
Art.87 - Indennità di disponibilità .............................................................................................................................................................42 143
Art.88 - Retribuzione...........................................................................................................................................................................................42 144
Art.89 - Consistenza organico aziendale ............................................................................................................................................43 145
Art.90 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Requisiti di applicabilità .....................................................................43 146
Art.91 - Apposizione del termine ...............................................................................................................................................................43 147
Art.92 - Periodo di Prova ..................................................................................................................................................................................43 148
6
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Art.93 - Durata e proroghe .............................................................................................................................................................................43 149
Dichiarazione a verbale ................................................................................................................................................................................. 44 150
Art.94 - Proporzione numerica .................................................................................................................................................................. 44 151
Art.95 - Diritto di precedenza ...................................................................................................................................................................... 44 152
Art.96 - Retribuzione .......................................................................................................................................................................................... 44 153
Art.96 bis – Tempo determinato aziende di stagione ..............................................................................................................45 154
97 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione .......................................................................................................45 155
Art.98 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità .......................................................................45 156
Art.99 - Proporzione numerica ...................................................................................................................................................................45 157
Art.100 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare .....................................................................................45 158
Art.101 - Retribuzione ..........................................................................................................................................................................................45 159
Art.102 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione .... 46 160
Art.103 -Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di 161
somministrazione ................................................................................................................................................................................................ 46 162
Art.104 - LAVORO A DISTANZA: TELELAVORO - LAVORO AGILE (SMART WORKING) Definizione ... 46 163
Art.105 - Sfera di applicabilità ...................................................................................................................................................................... 46 164
Art.106 - Disciplina del rapporto ............................................................................................................................................................... 46 165
Art.107 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza ....................................................................................................................... 47 166
Art. 108 – Diritto alla disconnessione ..................................................................................................................................................... 47 167
Art.109 - Poteri e obblighi del datore di lavoro .............................................................................................................................. 47 168
Art.110 - Dotazioni strumentali e utenze ............................................................................................................................................ 47 169
Art.111 - Orario di lavoro ..................................................................................................................................................................................... 48 170
Art.112 - Contrattazione aziendale ........................................................................................................................................................... 48 171
ISTITUTI SINDACALI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 49 172
Art.113 - Rappresentanze Sindacali ......................................................................................................................................................... 49 173
Art.114 - Procedure e diritti di informazione e consultazione ............................................................................................ 49 174
Art.115 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST .............................................................................50 175
Art.116 – Assemblea ..............................................................................................................................................................................................50 176
Art.117 - Referendum ............................................................................................................................................................................................ 51 177
Art.118 - Trattenute sindacali .......................................................................................................................................................................... 51 178
RAPPORTI TRA LE PARTI SINDACALI ................................ ................................ ................................ ......................... 52 179
Art.119 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato E.BI.A.S.P. ................................................................................... 52 180
Art.120 - Enti Bilaterali Territoriali.............................................................................................................................................................. 53 181
Art.121 - Assistenza Sanitaria Integrativa ............................................................................................................................................. 53 182
Art.122 - Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato ................................................... 53 183
Art.123 - Composizione della Commissione ..................................................................................................................................... 53 184
Art.124 - Convocazione della Commissione Nazionale ............................................................................................................54 185
Art.125 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale .........................................................................................54 186
Art.126 - Osservatorio Nazionale ................................................................................................................................................................54 187
7
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Art.127 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.NA.S.P. ..............................................................................................................54 188
Art.128 - Fondi ........................................................................................................................................................................................................... 55 189
Art.129 - Conciliazione controversie in sede sindacale ............................................................................................................. 56 190
Art.130 - Attivazione della procedura di conciliazione .............................................................................................................. 56 191
Art.131 - Richiesta del tentativo di conciliazione ............................................................................................................................ 56 192
Art.132 - Convocazioni delle parti .............................................................................................................................................................. 56 193
Art.133 - Istruttoria ................................................................................................................................................................................................. 56 194
Art.134 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo ...................................................................................... 56 195
Art.135 - Risoluzione bonaria della controversia ............................................................................................................................ 57 196
Art.136 - Decisioni .................................................................................................................................................................................................. 57 197
Art.137 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione ........................................................................................................................ 57 198
Art.138 - Risoluzione della lite in via arbitrale .................................................................................................................................. 57 199
Art.139 - Controversie collettive .................................................................................................................................................................. 57 200
INQUADRAMENTO................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 58 201
Art.140 - Classificazione del personale .................................................................................................................................................. 58 202
Dichiarazione congiunta .................................................................................................................................................................................. 61 203
TABELLA RETRIBUTIVA A ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 62 204
Pubblici esercizi – Ristorazione collettiva e commerciale – Rifugi alpini – Stabilimenti 205
balneari – Alberghi diurni – Imprese di viaggio e turismo, tour operator e network di 206
agenzie di viaggio e turismo ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 62 207
TABELLA RETRIBUTIVA B................................ ................................ ................................ ................................ ................... 62 208
Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori ................................ ................................ ................................ 62 209
TABELLA RETRIBUTIVA C ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 62 210
Aziende Alberghiere, Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, Porti e approdi turistici62 211
TABELLA RETRIBUTIVA D ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 62 212
Aziende Alberghiere minori ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 62 213
APPENDICE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 64 214
Accordo sul Tempo Determinato ................................ ................................ ................................ ................................ . 64 215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
8
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
227
Premessa 228
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e 229
commerciale, Alberghi disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di 230
lavoro tra le Aziende operanti nel settore del turismo e pubblici esercizi e il relativo personale 231
dipendente. 232
233
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano la coniugazione 234
dei contrapposti interessi delle parti e un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà 235
conciliativa dei firmatari del presente CCNL. 236
Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della 237
sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione. 238
Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei 239
luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce 240
l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire 241
risposte adeguate alla questione salariale. 242
Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la 243
valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, 244
migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e 245
professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di 246
soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni 247
economiche, sociali e professionali dei lavoratori. 248
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte 249
concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un 250
modello di relazioni di tipo partecipativo. 251
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l’assistenza integrativa 252
sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il 253
percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria 254
la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e 255
del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei C.C.N.L. 256
257
Pari opportunità e contrasto alle violenze di genere 258
Le parti, anche in attuazione delle previsioni normative nazionali ed europee, riconoscono 259
l’importanza di intervenire al fine di favori re una cultura del lavoro equa e volta all’effettiva 260
realizzazione della parità di genere. 261
A tal proposito, riconoscono le varie forme di violenza ed abuso come forme di diretta violazione dei 262
diritti umani, concordando di valorizzare iniziative volte alla prevenzione e contrasto di ogni loro 263
forma. 264
L’obiettivo è quello di garantire l’integrità fisica e morale nonché la dignità della persona, anche al fine 265
di tutelare il benessere psico-fisico di lavoratori e lavoratrici nei luoghi di lavoro. 266
Le parti dunque concordano di definire iniziative a carattere formativo ed informativo, volte a 267
prevenire, contrastare e combattere comportamenti discriminatori e violenti, nell’ottica di incentivare 268
relazioni umane ed interpersonali sane ed ispirate ai principi di equità e rispetto reciproco. 269
270
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 271
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi che, per tutta la sua durata, 272
deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. 273
274
9
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
VALIDITÀ DEL CONTRATTO 275
276
Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a 277
tre anni, decorrente dal 1 Giugno 2024 al 31 Maggio 2027 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il 278
territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i lavoratori addetti nel settore Turismo, 279
Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi. 280
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla 281
data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. 282
Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della 283
scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente 284
rinnovato di anno in anno. 285
Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti 286
escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente 287
disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso. 288
289
290
291
INSCINDIBILITÀ 292
293
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, 294
pertanto, la parziale applicazione. 295
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e 296
contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o 297
dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei C.C.N.L. e di 298
legge in materia di lavoro. 299
Ferma restando l’inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non 300
hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di 301
applicazione che restano a lui assegnate “ad personam”. 302
303
304
PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE 305
306
Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile 307
per consentire l’apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha 308
ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di 309
ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del 310
Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di 311
presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né 312
procederanno ad azioni dirette. 313
314
315
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO 316
317
L’azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o 318
indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di 319
accesso per i lavoratori. 320
321
322
323
324
325
326
10
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
CAMPO DI APPLICAZIONE 327
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra 328
le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente e, per tutta la sua durata, deve essere 329
considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. 330
331
Il presente CCNL si applica alle aziende rientranti nei settori sotto specificati: 332
333
- Pubblici esercizi, comprese piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie dotate di cucina 334
con al massimo 9 camere per alloggio e pubblici esercizi annessi ad alberghi diurni, palestre, 335
impianti sportivi e stabilimenti balneari, compreso aziende addette alla preparazione, 336
confezionamento e somministrazione di pasti e bevande (banqueting); 337
- Ristorazione collettiva, comprese aziende addette alla preparazione, confezionamento e 338
distribuzione dei pasti (catering); 339
- Ristorazione commerciale; 340
- Rifugi alpini; 341
- Stabilimenti balneari; 342
- Alberghi diurni; 343
- Imprese di viaggio e turismo e tour operator; 344
- Alberghi, pensioni, locande (compresi ristoranti, tavole calde, bar e self -service annessi), pubblici 345
esercizi annessi ad alberghi e pensioni che siano dotati di licenze distinte e di dipendenti 346
primariamente adibiti ad essi a condizione che l’albergatore ne abbia la gestione diretta e siano 347
parte integrante dell’azienda alberghiera, centri benessere integrati in strutture alberghiere, 348
villaggi turistici, ostelli; 349
- Complessi turistico-ricettivi all’aria aperta; 350
- Locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate 351
dalla vigente normativa; 352
- Porti e approdi turistici. 353
354
Stagionalità 355
In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di 356
applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono 357
considerate stagionali, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 358
- Attività legate all’intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o 359
connesse ad eventi ciclici, religiosi, tradizionali e promozionali; 360
- Intensificazione di attività connessa a flussi turistici o in concomitanza con eventi, manifestazioni , 361
mercati, fiere o ricorrenze; 362
- Attività effettuate in occasione di iniziative promo -pubblicitarie ed espositive, anche dirette a 363
qualificare e promuovere la tipicità; 364
- Attività svolte presso unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi 365
dell’anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso 366
comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali. 367
368
369
370
371
11
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 372
373
Art. 1 - Assunzione – requisiti per l’accesso 374
1. L’assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore. 375
2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente: 376
a. la data di assunzione; 377
b. la tipologia e durata del rapporto; 378
c. l’orario di lavoro, le condizioni di lavoro straordinario e di cambiamento turni; 379
d. la qualifica di inquadramento, il livello e le mansioni iniziali; 380
e. il trattamento economico di base, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; 381
f. la/e sede/i di lavoro; 382
g. la durata del periodo di prova; 383
h. la durata delle ferie e delle varie tipologie di congedi retribuiti; 384
i. procedura, forma e termini del preavviso per recesso; 385
j. indicazione del CCNL applicato, anche aziendale, con specifica delle parti sottoscrittrici; 386
k. identità delle parti e indicazioni della sede o domicilio del datore di lavoro, compresa quella dei co -387
datori se presenti; 388
l. identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione 389
lavoro; 390
m. specifica della formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista); 391
n. indicazione degli enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e 392
qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro; 393
o. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati. 394
3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l’azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente 395
contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi 396
informatici(link) con possibilità di accesso per i lavoratori. 397
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell’azienda: 398
a. Certificato di residenza; 399
b. Titoli di Studio e altri titoli professionali; 400
c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08; 401
d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail; 402
e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi; 403
f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio; 404
g. Curriculum Vitae; 405
h. Altra documentazione aggiuntiva che l’Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all’attività che il 406
lavoratore è chiamato a svolgere. 407
408
Art.2 - Periodo di prova 409
1. L’esistenza del patto di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall’ art.1 lettera g) e 410
comunque contestuale all’ assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso. 411
2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: 412
a. Quadro A e B e primo livello: 6 mesi; 413
b. altri livelli: 3 mesi 414
3. I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. 415
4. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza 416
preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. 417
5. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del primo 418
contratto di lavoro. 419
6. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si 420
intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. 421
7. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà 422
ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. 423
424
Art.3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello 425
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti 426
all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso 427
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 428
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può 429
essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella 430
medesima categoria legale. 431
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui 432
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. 433
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché 434
rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti: 435
- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo; 436
- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di 437
visita medica. 438
12
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena 439
di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo 440
in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della 441
precedente prestazione lavorativa. 442
6. Nelle sedi di cui all’art.2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati 443
accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della 444
relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una 445
diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un 446
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un 447
consulente del lavoro. 448
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività 449
svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto 450
luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi continuativi. 451
8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto 452
comma, ogni patto contrario è nullo. 453
454
A - Mansioni promiscue 455
Il lavoratore inquadrato nei livelli dal terzo al sesto potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle 456
per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello. 457
458
B - Mutamento di mansioni 459
1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del 460
suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza 461
tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di 462
svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese. 463
464
C - Passaggi di livello 465
1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione 466
contrattuale fissata per il nuovo livello. 467
2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all’aumento del 468
minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze 469
fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito. 470
3. Non sono assorbibili gli scatti di merito. 471
472
Art.4 – Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell’ambiente 473
1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della 474
formazione e del rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, 475
promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l’opportunità di operare, ciascuna in 476
relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e 477
contrattuale in materia. 478
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le 479
sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente. 480
3. In ottemperanza al disposto di cui all’art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze 481
aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie 482
del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle 483
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a 484
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 485
486
Art.5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08 487
Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs.n.81/2008 siano intese, con la debita 488
collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le unità produttive , 489
anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle 490
strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura 491
giuridica del rapporto che li lega alla Azienda. 492
493
Art.6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST 494
RLS 495
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS potrà essere effettuata anche attraverso 496
piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi 497
aggiornamenti, come previsto dall’A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008. 498
2. La formazione per l’RLS è fissata in 32 ore di cui 12 ore di formazione sui rischi specifici presenti in azienda. 499
L’aggiornamento periodico annuale è fissato in 4 ore. 500
3. L’elezione dell’RLS avviene di norma in corrispondenza con la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul 501
lavoro, a seguito di riunione aziendale nella quale i lavoratori esprimono il loro voto circa la nomina di un 502
proprio rappresentante. Al termine della riunione viene redatto apposito verbale. 503
4. L’RLS ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a 8 ore annue. 504
505
RLST 506
13
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
5. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale 507
OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016. 508
6. L’RLST, come previsto dal D.Lgs. 81/08, esercita le seguenti attribuzioni: 509
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese; 510
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, 511
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva; 512
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al 513
pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente 514
d) è consultato dall’O.P.NA.S.P. in merito all'organizzazione della formazione; 515
e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente 516
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati 517
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie 518
professionali; 519
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 520
g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la 521
salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 522
h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 523
i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08; 524
j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; 525
k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 526
l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le 527
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle 528
non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro. 529
7. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di 530
proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura 531
sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative. 532
8. Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto: 533
a) il RLST preannuncia e concorda con congruo preavviso con l'impresa, anche tramite le Associazioni 534
firmatarie, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere, segnalando all’O.P.NA.S.P. l'elenco delle visite 535
programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative 536
e/o produttive dell'azienda; 537
b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere; 538
c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 allo scopo di 539
acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro; 540
d) il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere 541
utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce in materia di sicurezza; 542
e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, inviato all'azienda nonché 543
all’O.P.NA.S.P., da archiviare presso la sede degli RLST. Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le 544
raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST; 545
f) le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro può avvenire su richiesta aziendale, anche per 546
il tramite e con l'assistenza delle Associazioni firmatarie. 547
g) L'impresa, nel rispetto delle modalità della lettera a), si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la 548
presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi 549
incaricato. 550
9. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e 551
formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e 552
sottoposta all’O.P.NA.S.P. come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008. 553
10. L’azienda che intende avvalersi di un RLST fa richiesta all’organismo paritetico OPNASP e si impegna a versare 554
un contributo annuale parametrato all’organico aziendale come da tabella a seguire: 555
556
Dimensione aziendale Contributo annuale
Fino a 5 lavoratori € 125,00
Da 6 a 10 lavoratori € 150,00
Oltre 10 lavoratori € 200,00
11. L’RLST frequenta un corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute concernente i rischi 557
specifici presenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di 558
designazione. L’aggiornamento periodico annuale è fissato in 8 ore. 559
12. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLST potrà essere effettuata anche attraverso 560
piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P sia per la formazione iniziale che per i suoi 561
aggiornamenti, come previsto dall’A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008. 562
563
Art.7 - Articolazione dell’orario di lavoro 564
1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e 565
mezzo. Fermo restando il rispetto della normativa, l’orario di lavoro giornaliero non potrà essere diviso in più di 566
due parti. Per gli Stabilimenti Balneari l’orario di lavoro settimanale è distribuito in sei giornate e la durata 567
normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore per il personale impiegatizio ed in 44 ore per il personale non 568
impiegatizio. Per i dipendenti delle Imprese di viaggio e turismo l’orario di lavoro settimanale è distribuito in 569
cinque giornate e la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore. 570
2. Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale. 571
3. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. 572
573
14
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
4. Salvo quanto previsto al successivo punto 5, per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede 574
un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i 575
riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine 576
dell’orario di lavoro giornaliero. 577
5. Il tempo passato a disposizione dell’impresa in attesa di impiego o per il trasferimento da un posto di lavoro ad 578
un altro, nell’ambito del normale orario di lavoro, è considerato come lavoro effettivo. 579
6. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una 580
prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione senza decurtazione per le ore non 581
lavorate. 582
7. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo della 583
capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell’attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 584
4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l’adozione di una articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro 585
contrattuale in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un 586
periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario 587
mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale. A livello 588
aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate 589
le modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i 590
lavoratori interessati. 591
8. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro così come previsto dall’ 592
art. 45. 593
9. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro. 594
10. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta 595
responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di 596
lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun 597
compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all’art.12. 598
11. Lo svolgimento delle lavorazioni di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei 599
servizi propedeutici all’attività lavorativa volte a garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e 600
le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, che eccedano il normale orario di lavoro e 601
che non rientrino nella flessibilità oraria, sono da considerarsi lavoro straordinario. 602
12. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti. 603
13. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi in 604
atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di lavoro 605
giornaliero. 606
14. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente. 607
Da tali regimi di orario sono escluse le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. 608
609
610
Art. 7 bis – Lavoratori Discontinui 611
La durata normale del lavoro per il seguente personale addetto in misura prevalente all'attività di semplice attesa 612
o custodia quali: 613
- custodia anche di magazzino 614
- guardiani diurni e notturni 615
- portieri 616
- personale addetto all’estinzione degli incendi 617
- sorveglianti 618
- personale addetto agli impianti di riscaldamento e ventilazione, produzione e trasformazione energia 619
elettrica 620
è fissata nella misura di 45 ore settimanali. 621
622
Art. 7 ter – Reperibilità 623
1. Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi caratterizzato dalla necessità e 624
dall'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla 625
chiamata secondo le disposizioni aziendali. 626
2. Uno specifico regolamento aziendale definirà le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, 627
per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di 628
trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; analoga regolamentazione potrà 629
essere definita per i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella struttura, mettendo a loro 630
disposizione i presidi più idonei. 631
3. La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull’intesa fra le parti 632
ma, ove le particolarità del servizio svolto dall’azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica 633
utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in 634
mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento. 635
636
Art.8 - Sospensione del lavoro e Recuperi 637
1. In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della 638
retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro 639
complesso i 60 minuti. 640
15
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
2. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l’azienda trattiene 641
il lavoratore nella sede di lavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di 642
presenza. 643
3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o a seguito di 644
interruzione delle forniture. Le modalità di recupero sono definite in sede aziendale. 645
4. La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di scioperi. 646
647
Art. 9 -Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità 648
1. In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, 649
è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite 650
massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale 651
nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la 652
flessibilità. 653
2. Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga 654
superato l’orario contrattuale previsto e che in un altro esso non venga raggiunto, non si d à luogo a compensi 655
aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le ore 656
contrattualmente previste nell’arco di un periodo di dodici mesi. 657
3. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di 658
minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi. 659
4. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno 660
saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa 661
consentirlo. 662
5. La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti 663
i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale. 664
6. L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l’istituto della Flessibilità attraverso 665
l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alle OO.SS. firmatarie del presente 666
contratto per conoscenza. 667
7. Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine, orario richiesto 668
ai lavoratori. 669
8. Una forma di flessibilità individuale analoga a quella sopra riportata potrà essere concordata tra l'azienda e le 670
lavoratrici madri o i lavoratori padri, su richiesta di questi ultimi, nei primi tre anni di vita de i figli, allo scopo di 671
meglio conciliare le esigenze familiari con l’attività lavorativa. 672
9. Il presente articolo non si applica ai lavoratori ed alle fattispecie sotto elencate: 673
- personale direttivo, preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa; 674
- capi reparto o capi turno; 675
- manutentori; 676
- lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia; 677
- nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un 678
pericolo o danno alle persone o alla produzione (ad es. l'assenza di un lavoratore turnista, che comporta la 679
necessità di far prolungare il lavoro al turnista precedente). 680
681
Art.10 - Banca delle ore 682
1. Le Parti convengono di istituire la banca delle ore. Nell’ambito della contrattazione aziendale o individuale, il 683
lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per 684
l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi 685
supplementari. 686
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nei limiti 687
previsti dall’art.12, comma 3. 688
3. Su base volontaria i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovino nella condizione 689
di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, una quota delle 690
ore accantonate di cui al punto 1. 691
692
Art.11 - Modalità di fruizione 693
1. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla 694
fruizione. 695
2. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 696
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi 697
supplementari, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi 698
dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o 699
quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della 700
forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e 701
a rotazione tra tutto il personale interessato. 702
4. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. 703
5. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei 704
confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 705
6. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in 706
banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba 707
comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente, entro un periodo 708
massimo di 52 settimane. 709
16
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
7. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al 710
lavoratore il monte ore non utilizzato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, al netto della 711
quota già corrisposta ai sensi dell’art. 12 comma 3 712
8. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella 713
banca, con i relativi movimenti. 714
9. I riposi compensativi di cui all’art.14 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in 715
materia di riduzione, permessi e ferie. 716
10. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 717
11. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di 718
superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 719
720
Art.12 - Lavoro straordinario 721
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all' art. 7 e 7 bis del presente contratto 722
sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell’orario 723
di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata “a consuntivo” in 724
base all'articolazione di cui all'art. 7 comma 7 e art. 9 725
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore 726
annue per ogni lavoratore. 727
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in 728
relazione a: 729
- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di 730
altri lavoratori; 731
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare 732
luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; 733
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché 734
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici 735
competenti e in tempo utile alla RSA. 736
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 737
ore) o contrattuale dello straordinario. 738
3. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, 739
previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore. 740
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di 741
lavoro. 742
5. Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non 743
sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli 744
del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore 745
assorbe la minore 746
6. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della 747
retribuzione di fatto di cui all’art. 25 del presente contratto: 748
a. lavoro straordinario diurno 30% 749
b. lavoro straordinario notturno 60% 750
7. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione 751
verranno calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art.24 del presente contratto, tenuto 752
conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato, 753
qualora questo sia inferiore a 90 giorni. 754
755
Art.13 - Lavoro notturno 756
1. Per la generalità di dipendenti è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 24.00 e le 6.00 . qualora si 757
tratti di turni regolari di lavoro, la maggiorazione per lavoro notturno spetta per l'intervallo dalle 23.00 alle 6.00. 758
2. Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%. 759
3. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali 760
in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art.25 del 761
presente contratto. 762
763
Art.14 - Riposi settimanali e riposi compensativi 764
1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge. 765
2. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano – 766
può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore 767
non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che 768
prevedono riposi compensativi. 769
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite 770
con la maggiorazione del 25%. 771
Resta fermo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo 772
alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tali maggiorazioni sono omnicomprensiva e non cumulabili. 773
4. Qualora una delle festività elencate all’art. 18 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il 774
lavoratore straniero in relazione al punto n.2 del presente articolo, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore 775
giornata di retribuzione di fatto di cui all’art. 25 unitamente alla retribuzione mensile. 776
777
Art.15 - Permessi retribuiti 778
17
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
1. In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n.54/1977 e al DPR n.792/1985, i lavoratori 779
usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare. 780
2. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione di fatto 781
di cui all’art. 25 del presente contratto in atto al momento della scadenza ovvero è possibile fruirne entro e non 782
oltre il 30 giugno dell’anno successivo. 783
3. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto un 784
dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio 785
prestato. 786
4. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, 787
superiori a 15 giorni. 788
5. Previo specifico accordo fra le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, può essere prevista la 789
possibilità di erogare i permessi in busta paga mensilmente. 790
791
Art.16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari 792
1. In applicazione dell’art.4 della Legge n.53/2000 e degli artt.1 e 3 del Regolamento d’attuazione di cui al Decreto 793
Interministeriale n.278/2000, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso 794
retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente 795
separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la 796
famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a 797
comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso 798
sarà utilizzato. 799
2. La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la lavoratrice qualora il 800
rapporto perduri da due anni e risulti da certificazione anagrafica. 801
3. Alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto, entro il termine 7 giorni, a presentare idonea certificazione 802
rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esso convenzionato ovvero, in caso di 803
ricovero o di intervento chirurgico, dalla struttura ospedaliera o dalla clinica presso la quale il familiare del 804
lavoratore, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è stato ricoverato. In mancanza di tale attestazione, i 805
giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore permessi. 806
4. Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi di gravi calamità e la durata sarà 807
strettamente rapportata alla natura dell’evento calamitoso. 808
5. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il 809
datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività 810
lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. 811
6. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i 812
giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Dette 813
modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di 814
permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità 815
concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della 816
necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 817
7. Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione del 818
permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e i giorni di 819
permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel corso dell’anno ulteriori eventi 820
che giustifichino la loro richiesta. 821
822
Art.17 - Congedi per gravi motivi familiari 823
1. Ai sensi dell’art.4 c.2 della Legge n.53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, 824
espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n.278/2000, relativi alla situazione personale, della propria 825
famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art.433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei 826
portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. 827
2. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. 828
3. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo - di 829
norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando, anche attraverso dichiarazione 830
sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. 831
4. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art.3 del citato Decreto 832
Interministeriale. 833
834
Art.18 - Lavoro festivo e domenicale 835
1. È considerato lavoro festivo quello prestato il: 836
a. 1° gennaio (Capodanno); 837
b. 6 gennaio (Epifania); 838
c. lunedì di Pasqua; 839
d. 25 aprile 840
e. 1° maggio (Festa del lavoro); 841
f. 2 giugno (Festa della Repubblica); 842
g. 15 agosto (Assunzione); 843
h. 1° novembre (Ognissanti) 844
i. 8 dicembre (Immacolata Concezione); 845
j. 25 dicembre (S. Natale); 846
k. 26 dicembre (S.Stefano); 847
l. giorno del S. Patrono del luogo di lavoro. 848
2. Resta salvo quanto disposto dall’art.14. 849
18
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi sopra elencati saranno compensate con la quota oraria della normale 850
retribuzione di cui all’art. 2 4 e con la maggiorazione del 2 0% da calcolarsi sulla quota oraria della normale 851
retribuzione di cui all’art. 24. 852
4. Nel caso in cui una delle festività sopra elencata dovesse cadere di domenica al lavoratore verrà corrisposta una 853
ulteriore giornata di retribuzione di cui all’art. 24 unitamente alla retribuzione mensile. 854
5. Per le ore di lavoro prestate nella giornata di domenica da parte di Lavoratori che godano del riposo 855
settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà corrisposta la sola maggiorazione omnicomprensiva e 856
non cumulabile del 10% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 24. 857
858
Art.19 - Ferie 859
1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. 860
2. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un 861
periodo di ferie, pari a due settimane consecutive, nei periodi di minor lavoro. 862
3. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 863
giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro. 864
4. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente contratto. 865
5. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del 866
lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese 867
sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie. 868
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo 869
per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL, considerando i mesi interi o le frazioni 870
di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute. 871
7. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro senza giustificato 872
motivo verrà considerato dimissionario. 873
874
Art.20 - Diritto allo studio 875
1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende 876
concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova 877
che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici 878
costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962 n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942 n.86, 879
nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il 880
conseguimento di diplomi universitari o di laurea. 881
2. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei 882
limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni 883
triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella 884
unità produttiva a tale data. 885
3. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. 886
4. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di 887
studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma 2. 888
5. I permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. 889
6. In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo 890
svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del 891
presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare 892
l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle 893
chieste come permesso retribuito. 894
7. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità 895
che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori a tre mesi prima 896
dell’inizio del corso di studio o comunque a tre mesi dalla eventuale effettiva fruizione dei permessi. 897
8. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore 898
triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e 899
quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la RSA ove esistente nell'azienda, e 900
fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i 901
diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, 902
caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di 903
ore assegnabili a ciascuno. 904
9. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d’iscrizione al corso e successivamente certificati mensili 905
di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. 906
10. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la 907
partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le 908
modalità di cui ai commi precedenti. 909
11. È demandato alle Organizzazioni Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune 910
affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al 911
capoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati 912
alle caratteristiche dell'attività commerciale. 913
914
Art.21 - Congedi per formazione 915
1. Ai sensi dell’art.5 della Legge n.53/2000, il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa 916
azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un 917
massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al 918
19
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione 919
ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 920
2. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata 921
fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della 922
richiesta ed allegando la relativa documentazione. 923
3. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in 924
caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno 925
determinato la decisione. 926
4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di 927
tale diritto non dovranno superare l’uno per cento (1%) del totale della forza occupata, dovendo comunque 928
essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la RSA. 929
5. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta 930
percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. 931
6. Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla 932
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la 933
malattia e con altri congedi. 934
7. In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, previa 935
comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l’interruzione del congedo medesimo. 936
937
Art.22 - Disciplina della richiesta di congedo 938
1. L’azienda è tenuta, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne 939
l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e 940
determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste 941
per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la 942
sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 943
giorni. 944
2. Nel caso di rapporti a tempo determinato, l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata 945
del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando i congedi già concessi hanno superato 946
i tre giorni nel corso del rapporto ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di 947
altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione. 948
3. Il congedo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art.16, per il quale il 949
richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime 950
disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo è riferita a 951
periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a 952
motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il 953
congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. 954
4. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare 955
nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni. 956
957
Art.23 - Conservazione del posto di lavoro 958
Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla 959
decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. 960
961
Art.24 - Normale retribuzione 962
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: 963
a. paga base nazionale conglobata 964
b. premi di risultato variabili 965
c. Eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi 966
d. scatti di merito o professionalità 967
e. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata. 968
969
Art.25 – Retribuzione di fatto - Tipologie di retribuzione 970
1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all’art.24 del presente CCNL nonché da tutti gli altri 971
elementi retributivi aventi carattere continuativo. Restano esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi spese, i 972
compensi per lavoro straordinario , i premi di risultato variabili e le gratificazioni straordinarie una tantum e 973
ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi 974
dall’imponibile contributivo a norma di legge. 975
2. La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata in misura fissa non variabile in rapporto alle festività, 976
ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla 977
distribuzione dell’orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Tale retribuzione ricomprende 978
pertanto tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento. 979
3. La paga base nazionale conglobata è determinata sulla base dei minimi retributivi individuati dalle Tabelle 980
accluse al presente CCNL. 981
4. La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il 982
divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “1 72” 983
per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali, “1 90” per il personale con orario normale di 984
quarantaquattro ore settimanali e “193” per il personale con orario normale di quarantacinque ore settimanali. 985
5. In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del 986
lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui al precedente articolo per tutto il periodo della 987
sospensione, salvo in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. 988
20
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
6. Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo 989
svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale 990
pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la 991
facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo 992
ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: 993
● primo anno: 7,5% 994
● secondo anno: 5% 995
7. Al fine di poter utilizzare le suddette riduzioni retributive l’azienda deve darne comunicazione preventiva 996
scritta all’E.BI.A.S.P., autocertificando di non aver proceduto entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi 997
per riduzione del personale riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni per le quali saranno effettuate le 998
assunzioni con le retribuzioni ridotte e che il lavoratore neoassunto non ha precedentemente prestato attività 999
lavorativa presso la stessa. 1000
8. Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le 1001
Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal 1002
livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramen to così come 1003
indicato al punto 6) del presente articolo, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P. 1004
9. Le parti concordano sulla opportunità di incontrarsi, entro un anno dalla firma del presente CCNL, al fine di 1005
verificare e/o meglio disciplinare le relative modalità applicative della disposizione di cui ai precedenti commi, 1006
provvedendo, ove occorra, ad apportare le necessarie modifiche affinché le previsioni ivi contenute possano al 1007
meglio contribuire a governare processi di mantenimento e/o miglioramento dei livelli occupazionali in 1008
particolare in zone depresse. 1009
1010
Art.25 bis – Contratto di reinserimento 1011
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di 1012
reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato , applicabile ai lavoratori di prima assunzione 1013
nel settore di appartenenza dell'azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di 1014
lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto 1015
le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o 1016
sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. 1017
Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente C.C.N.L., nonché tutti i 1018
trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente. 1019
Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla qualifica 1020
professionale, tenuto conto del contesto lavorativo -aziendale, di riferimento che rende necessario un percorso 1021
formativo non considerabile ultroneo. Le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno 1022
così determinate: 1023
- prima metà del periodo: 85%; 1024
- seconda metà del periodo: 90%. 1025
1026
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di cui al 1027
presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia 1028
stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. 1029
In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno stipulare n. 2 1030
contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti. 1031
I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova della durata 1032
prevista per il livello di inquadramento attribuito. 1033
Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente articolo si 1034
applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato. 1035
All'atto dell'assunzione l'azienda dovr à consegnare al lavoratore uno specifico ed apposito piano formativo, 1036
inerente la qualifica da conseguire. 1037
La formazione atta ad acquisire la professionalit à indicata nel piano formativo e nel contratto di assunzione dovr à 1038
essere svolta in azienda durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi. 1039
1040
Divieti 1041
È vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo: 1042
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 1043
b. presso unit à produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a 1044
norma degli artt. 4 e 24 della legge 23.7.1991, n. 223, e/o anche a licenziamenti individuali e/o plurimi, che 1045
hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro, ovvero presso 1046
unità produttive nelle quali all'atto dell'assunzione sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 1047
dell'orario in regime di Cassa integrazione guadagni, sostegno al reddito o contratto di solidarietà, che 1048
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la stipula del contratto di cui al presente articolo; 1049
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela 1050
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 1051
1052
Art.25 ter– Trattenuta pasto 1053
1. Ai Lavoratori degli esercizi pubblici della ristorazione verranno somministrati, nei giorni di apertura, due pasti 1054
giornalieri. Ogni pasto sarà formato da un primo, un secondo con contorno, pane, frutta ed una bevanda/acqua 1055
in quantità sufficiente. I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di 1056
lavoro fornitori corrisponderanno il prezzo relativo al singolo pasto che, fatto salvo quanto previsto a livello 1057
aziendale o territoriale, è di euro 0,85 che verranno trattenuti mensilmente dal netto in busta. 1058
21
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
2. Tale somministrazione, non essendo collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti, 1059
non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi. 1060
3. Il lavoratore che preferisca non usufruire del servizio vitto per l'anno successivo dovrà comunicarlo al datore di 1061
lavoro per iscritto entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In tal caso non sarà effettuata la trattenuta del 1062
pasto. 1063
1064
Art.26 - Paghe base nazionali 1065
La determinazione della paga base nazionale è contenuta nelle tabelle allegate al presente CCNL. 1066
1067
Art.26 bis- Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari 1068
1. Restano ferme le condizioni retributive di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo. 1069
2. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come “Elemento riassorbibile”. 1070
1071
Art.27– Assorbimenti 1072
1. A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso 1073
aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di merito o professionalità, tali aumenti non sono 1074
riassorbibili. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore 1075
di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL. 1076
2. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o 1077
professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello 1078
aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte 1079
solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all’atto della loro concessione. 1080
1081
Art.28 – Trattamento personale di vendita a provvigione 1082
1. In caso di personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, spetterà al datore di lavoro 1083
determinare quale sia la parte fissa della retribuzione e quale il tasso di provvigione sulla base media annuale 1084
delle vendite. Tale decisione dovrà risultare per iscritto. 1085
2. Resta salvo che al suddetto personale dovrà essere garantita una media mensile superiore almeno del 5% alla 1086
paga base nazionale di cui all’art.26 del presente CCNL. Tale media dovrà essere riferita ad un periodo di tempo 1087
non eccedente l’anno. 1088
3. Qualora non venga raggiunto il suddetto minimo tra stipendio e retribuzione, il datore di lavoro verserà 1089
mensilmente tale importo al lavoratore, salvo eventuali conguagli alla fine del periodo di cui al punto 2. 1090
1091
Art.29 - Tredicesima mensilità 1092
1. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a 1093
titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. 1094
2. Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di 1095
cui all’art.25, spettante all’atto della corresponsione. 1096
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti 1097
dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio 1098
prestati. 1099
4. I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) nonché i periodi di congedo parentale 1100
devono essere computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima. 1101
5. Previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere prevista la possibilità di 1102
erogare la 13a mensilità in busta paga mensilmente. 1103
1104
Art.29 bis - Quattordicesima mensilità 1105
1. In coincidenza con la mensilità di giugno e di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale 1106
dipendente a titolo di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli 1107
assegni familiari. 1108
2. Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale retribuzione di 1109
cui all’art.24, spettante all’atto della corresponsione. 1110
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti 1111
dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio 1112
prestati. 1113
4. I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) devono essere computati ai fini 1114
dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesim a. A decorrere dal 01.12.2027, saranno 1115
computati anche i periodi di congedo parentale. 1116
5. Previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere prevista la possibilità di 1117
erogare la 14a mensilità in busta paga mensilmente. 1118
1119
Art.30 - Premio di risultato 1120
1. In sede aziendale potrà essere negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri di 1121
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che possano essere 1122
misurati obiettivamente, anche attraverso il ricorso ad eventuali comitati paritetici. Le Parti concordano sulla 1123
22
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
opportunità che, in sede di negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto sulla eventuale 1124
attivazione di programmi di welfare aziendale. 1125
2. Ai fini della validità di suddetto accordo e affinché il premio possa essere detassato e decontribuito, esso dovrà 1126
essere sottoscritto con le sigle sindacali e depositato presso il Ministero del Lavoro. 1127
3. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non venga definito un accordo sul 1128
premio di risultato entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di 1129
novembre 2027 i seguenti importi: 1130
Livello Importo
Quadro A e B 186,00€
Liv. 1, 2 e 3 158,00€
Liv. 4 e 5 140,00€
Liv. 6S e 6 112,00€
1131
In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo 1 novembre 2026 – 31 ottobre 2027, tali 1132
importi verranno erogati pro quota sulla base dei mesi di anzianità maturati. Le somme saranno inoltre 1133
riproporzionate per il personale assunto con contratto part-time. 1134
4. In alternativa alle modalità e alle somme descritte al comma precedente l'azienda, con la medesima 1135
decorrenza, destinerà la somma di euro 140,00 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale 1136
somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale. 1137
5. A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, 1138
accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende 1139
saranno esonerate dall’erogazione degli importi suddetti. 1140
1141
Art.31 Scatti di merito o di professionalità 1142
1. Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, le Parti si impegnano a 1143
sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile, 1144
aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del 1145
raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori. 1146
2. L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i 1147
criteri di merito o di professionalizzazione. 1148
3. Le Parti prevedono che il valore degli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di entrata in 1149
vigore del presente contratto o alla data di migrazione al presente contratto, sarà conservato come condizione 1150
di miglior favore mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno disciplinati 1151
dall’accordo aziendale di cui al punto 1. 1152
1153
Art.32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro 1154
1. Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di 1155
maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata di cui all’art.26 del presente 1156
CCNL. 1157
2. L’indennità di cui sopra è prevista qualora il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione 1158
di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze. 1159
3. In relazione alle operazioni di maneggio denaro il datore di lavoro può manlevare il dipendente da ogni 1160
responsabilità e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare nell’incasso giornaliero e nella resa 1161
periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati casi di dolo e/o colpa grave. In questo caso non 1162
sarà dovuta al lavoratore alcuna maggiorazione. Restano altresì confermati gli obblighi da parte del lavoratore: 1163
di incassare gli importi indicati e gravanti sulle merci movimentate, di provvedere al versamento delle somme 1164
incassate lo stesso giorno della riscossione. 1165
1166
Art.33 – Assenze 1167
1. L’eventuale assenza per grave impedimento va tempestivamente comunicata all’azienda al fine di consentire 1168
la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell’attività e della 1169
programmazione aziendale. 1170
2. L’assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l’evento. 1171
3. L’inosservanza delle prescrizioni sancite dal punto 1 del presente articolo sarà sanzionata nei modi e nelle 1172
forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui all’art.49, fatta salva la facoltà del datore di lavoro 1173
di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della normale retribuzione di cui all’art.24 corrispondenti 1174
alle giornate di assenza ingiustificata. 1175
1176
Art.34 - Malattia 1177
1. Il lavoratore, in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi 1178
necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax direttamente ovvero 1179
tramite interposta persona, prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica 1180
l’assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore; 1181
successivamente deve giustificare l’assenza, inviando all’azienda, entro il secondo giorno di assenza, il 1182
certificato medico attestante la malattia o l’infortunio non sul lavoro ovvero il numero di certificato emesso dal 1183
medico curante. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova 1184
malattia senza soluzione di continuità. 1185
2. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza 1186
verrà considerata ingiustificata. 1187
23
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Art.35 - Obblighi del lavoratore 1188
1. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, 1189
il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia, secondo 1190
gli orari prescritti per legge. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o 1191
amministrative locali o nazionali. 1192
2. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali 1193
motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate all’Azienda e successivamente documentate. 1194
3. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal 1195
personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà parzialmente 1196
o totalmente il trattamento economico, a carico dell’Azienda, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o già 1197
accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione 1198
sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in 1199
azienda. Tale comportamento sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art.49 . Costituisce, 1200
altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a ti tolo gratuito durante 1201
l’assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere 1202
preventivamente comunicato all’azienda. 1203
1204
Art.36 - Periodo di comporto 1205
1. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, 1206
avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i 1207
seguenti periodi: 1208
a. 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco 1209
temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia; 1210
b. In caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del 1211
trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi 1212
antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da 1213
patologie diverse e/o per periodi non continuativi. 1214
c. per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e 1215
cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di 1216
comprovante certificazione medico -sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di 1217
calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi 1218
antecedenti l’ultimo evento di malattia. 1219
2. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale, avrà 1220
diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo. In caso di 1221
sommatoria di più eventi, il periodo di comporto è fissato in un massimo di 240 giorni nell’arco temporale di 36 1222
mesi. 1223
3. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento 1224
economico. 1225
4. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del 1226
periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’art.7 della Legge n.604/1966. 1227
5. Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il 1228
trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. 1229
6. Ove l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli 1230
effetti del preavviso. 1231
7. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. 1232
8. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di 1233
tre mesi anche per sommatoria di più eventi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto 1234
medesimo. 1235
1236
Art.37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione 1237
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva 1238
dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato: 1239
a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 1240
gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in 1241
caso di normale svolgimento del rapporto; 1242
b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale 1243
svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno; 1244
c. l’azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia nel corso di un anno di 1245
calendario (1 gennaio – 31 dicembre); 1246
d. in caso di gravi patologie certificate da documentazione medico -ospedaliera (vedi art.36 c.1, lettera c) 1247
l’azienda integrerà l’indennità erogata dall’INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto 1248
per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno; 1249
2. Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art.25 del 1250
presente CCNL. 1251
3. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del periodo 1252
contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere 1253
integrativo di quanto erogato dall’INPS. 1254
4. Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l’integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non 1255
superiore a quello per il quale è dovuta l’indennità economica di malattia da parte dell’INPS e, comunque, non 1256
oltre la scadenza del predetto contratto. 1257
24
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Art.38 – Infortunio 1258
1. Ai sensi dell’art.73 del DPR n.1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene l’infortunio che inabilita 1259
anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, è previsto a carico del datore 1260
di lavoro la corresponsione a favore del lavoratore infortunato di un’intera quota giornaliera della retribuzione 1261
di cui all’art.25 del presente CCNL. 1262
2. L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di 1263
raggiungere: 1264
- il 100% il giorno dell’infortunio; 1265
- il 60% per i successivi tre giorni di carenza; 1266
- il 100% dal 5° al 180° giorno; 1267
3. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non riconosce per qualsiasi motivo l’infortunio 1268
al lavoratore. 1269
1270
Art.39 - Astensione obbligatoria per maternità 1271
1. Durante l’intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta l’indennità 1272
INPS e l’integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione 1273
giornaliera. 1274
2. In riferimento alla Legge n.90/1954, in riferimento alle festività che cadono nel periodo di assenza obbligatoria 1275
ovvero facoltativa, alla lavoratrice deve essere corrisposta un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS 1276
che il datore di lavoro dovrà versare fino al raggiungimento del 100% della quota giornaliera della retribuzione 1277
di cui all’art.25. 1278
1279
Art.40 - Aspettativa non retribuita per malattia 1280
1. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a 1281
tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà chiedere di usufruire, previa richiesta scritta con 1282
raccomandata a.r. o PEC, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi 1283
durante il quale non decorrerà retribuzione. 1284
2. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione 1285
della norma contrattuale. 1286
3. Qualora il protrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si 1287
rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale medico specialistico del 1288
Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di 1289
poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero 1290
per un periodo non superiore a 12 mesi. 1291
4. Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta 1292
relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. 1293
5. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di 1294
procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo 1295
di comporto. 1296
6. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato 1297
ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa. 1298
1299
Art.41 - Aspettativa 1300
1. L’azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al lavoratore 1301
che ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità per comprovate e riconosciute necessità 1302
personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi. 1303
2. L’aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto 1304
contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito. 1305
1306
Art.42 - Congedi parentali 1307
1. Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita del 1308
minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente 10 mesi. 1309
2. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: 1310
a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo 1311
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 1312
b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei 1313
mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o 1314
frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di 1315
undici mesi); 1316
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1317
d. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono di 1318
applicare quanto previsto dall’art.32 c.1ter del D.Lgs.n.151/2001. 1319
3. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al 1320
datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della 1321
durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. 1322
4. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a 1323
preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione 1324
tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro 1325
25
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. 1326
6. Ai sensi dell’art.47 del D.Lgs.n.151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal 1327
lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 1328
7. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni 1329
lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 1330
8. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato 1331
rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 1332
9. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono 1333
computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica 1334
natalizia. 1335
1336
Art.43 - Congedi e permessi per handicap 1337
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità 1338
accertata ai sensi dell’art.4 c.1 della Legge n.104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del 1339
congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 1340
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’art.42 c.1 della Legge 1341
n.53/2000. 1342
3. Ai sensi dell’art.42 c.2 del D.Lgs.n.151/2001 così come modificato dalla Legge n.183/2010, dopo il compimento dei 1343
tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art.33 della Legge 1344
n.104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, 1345
nell’ambito del mese. 1346
4. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone 1347
handicappate dall’art.33 della Legge n.104/1992 e successive modificazioni. 1348
1349
Art.44 - Congedo matrimoniale 1350
1. Fermo restando le norme di legge, in caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un periodo di 1351
congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario. 1352
2. Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, 1353
conservando il diritto alla retribuzione di cui all’art.25 del presente contratto. 1354
1355
Art.45 – Trasferte e missioni, ritiro patente, pulizia ambiente di lavoro 1356
1. Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell’importo delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese 1357
eventualmente sopportate per conto dell’azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera il cui importo 1358
sarà fissato da accordo aziendale. 1359
1360
Ritiro patente 1361
Ai lavoratori che per necessità di servizio sono tenuti al possesso di una patente di guida e che incorrano nel 1362
ritiro della patente per motivi che non comportino il licenziamento, è riconosciuto il diritto alla conservazione 1363
del posto per un periodo di 6 mesi, senza la decorrenza di retribuzione né la maturazione di alcun istituto 1364
contrattuale. 1365
1366
Pulizia ambiente di lavoro 1367
Negli esercizi minori, il personale tavoleggiante e di banco si occuperà della pulizia del settore al quale è 1368
adibito fatta eccezione per i pavimenti e i servizi igienici se tra i dipendenti è presente personale di fatica. 1369
Negli altri esercizi, in genere il personale si occuperà della pulizia del settore al quale è adibito, fatta eccezione 1370
per i pavimenti ed i servizi igienici. 1371
1372
Art. 46 – Rimborso spese chilometrico 1373
L'azienda corrisponde al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio un'indennità giornaliera o 1374
chilometrica da concordare fra le parti e che deve risultare da atto scritto. 1375
1376
Art.47 - Trasferimento 1377
1. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni 1378
tecniche, organizzative e produttive. Non si configura come trasferimento lo spostamento del lavoratore in una 1379
unità produttiva entro 100 Km da quella per la quale è stato assunto. 1380
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni tenuto conto della 1381
località di trasferimento. 1382
3. Al lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 1383
per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di 1384
trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. 1385
4. In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3, il datore di lavoro ha facoltà di 1386
corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo strettamente necessario 1387
al trasferimento. 1388
5. Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per procedere al trasloco. 1389
Qualora ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno riconosciuti i rimborsi o le diarie di cui 1390
ai superiori commi 3 e 4 fino a 5 giorni dalla sua consegna presso la nuova residenza. 1391
6. Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata 1392
risoluzione del contratto di locazione abitativa ha diritto al rimborso di tale indennizzo. 1393
26
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
7. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come 1394
nel caso di licenziamento. 1395
8. Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, salvo esplicita 1396
accettazione da parte del soggetto interessato. 1397
1398
Art.48 – Distacco 1399
1. Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (concreto) e al fine di 1400
evitare i licenziamenti (art.8 Legge 19 luglio 1993 n.236) pone temporaneamente uno o più lavoratori a 1401
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il lavoratore non può 1402
rifiutarsi di andare a prestare la propria attività in distacco; il lavoratore che non accetti il distacco avrà diritto al 1403
trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento; 1404
2. Il distacco deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 10 (dieci) giorni; 1405
3. Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL. 1406
1407
Art.49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento 1408
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con: 1409
a. ammonizione verbale; 1410
b. ammonizione scritta; 1411
c. multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione; 1412
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro; 1413
e. licenziamento individuale. 1414
2. La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre giorni 10 da 1415
quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini 1416
disciplinari. 1417
3. Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli 1418
preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione 1419
dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie 1420
giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni lavorativi. 1421
4. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale devono essere applicati entro non oltre il 30° giorno 1422
dal ricevimento delle giustificazioni. 1423
5. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta. 1424
6. Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte dal lavoratore 1425
si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione. 1426
7. Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato. 1427
8. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce 1428
mandato. 1429
9. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione. 1430
10. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di 1431
conciliazione di cui all’art.7 della legge n.300/1970 ovvero di quelle previste dagli artt.1 23 e ss del presente 1432
CCNL. 1433
11. Esclusivamente in via esemplificativa e non esaustiva si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti 1434
disciplinari e l’entità degli stessi: 1435
a. Ammonizione verbale : in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato 1436
verbalmente; 1437
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità 1438
inferiore a quelle indicate nei punti successivi. 1439
c. Multa: vi si incorre per: 1440
i. inosservanza dell’orario di lavoro; 1441
ii. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno; 1442
iii. negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno; 1443
iv. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano 1444
creato danno. 1445
L’importo della multa è stabilito dal datore di lavoro sulla base dell’elemento soggettivo e della gravità 1446
del comportamento addebitato. 1447
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà 1448
all’Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un 1449
massimo di 10 giorni. 1450
Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l’importo della multa 1451
applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo all’adozione del 1452
provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all’interno del regolamento amministrativo dell’Ente 1453
Bilaterale E.BI.A.S.P. 1454
d. Sospensione: vi si incorre per: 1455
i. inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell’orario di lavoro; 1456
ii. assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni; 1457
iii. mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi di 1458
congedo; 1459
iv. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate 1460
dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle 1461
persone; 1462
v. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che 1463
determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti; 1464
27
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
vi. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre; 1465
vii. consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda; 1466
viii. esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro; 1467
ix. insubordinazione verso i superiori; 1468
x. irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze; 1469
xi. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano 1470
la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e 1471
vessatorio (stalking). 1472
xii. La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa 1473
incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento. 1474
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto 1475
non consenta l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare: 1476
i. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi; 1477
ii. assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie; 1478
iii. abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, 1479
custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla 1480
sicurezza degli impianti; 1481
iv. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini; 1482
v. danneggiamento grave al materiale aziendale; 1483
vi. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e 1484
alla sicurezza degli impianti; 1485
vii. furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti; 1486
viii. trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti 1487
particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti; 1488
ix. esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di 1489
lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro; 1490
x. rissa o vie di fatto nello stabilimento; 1491
xi. gravi offese verso i colleghi di lavoro; 1492
xii. manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di rilevazione di 1493
presenza; 1494
xiii. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza; 1495
xiv. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video 1496
sorveglianza aziendale; 1497
xv. concorrenza sleale; 1498
xvi. altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai 1499
sensi dell’art.70 e seguenti del D.lgs.n.276/2003. 1500
12. L’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo non 1501
superiore alla durata di adozione dell’eventuale provvedimento disciplinare. I giorni di sospensione cautelare 1502
non saranno retribuiti dall’azienda ove segua il licenziamento. 1503
13. Qualora il licenziamento venga disposto, avrà effetto dal momento dell’avvio del procedimento disciplinare. 1504
14. Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione 1505
dell’indennità sostitutiva di preavviso. 1506
15. Le norme suindicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a 1507
conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero allegate al primo cedolino 1508
paga per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti. 1509
16. Le parti condividono l’esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di 1510
provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente identificabili in quelle elencate 1511
dal presente articolo. 1512
17. L’azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti 1513
disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratta a livello territoriale o 1514
aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall’azienda, le OO.SS. devono fissare un 1515
incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione delle mancanze disciplinari. 1516
1517
Procedure in caso di licenziamento 1518
a. In caso di licenziamento si osservano le seguenti disposizioni: il licenziamento deve essere impugnato a pena 1519
di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla 1520
comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche 1521
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento 1522
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 1523
b. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito 1524
del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla 1525
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre 1526
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano 1527
rifiutati o non sia raggiunto l’accordo entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. 1528
c. Ferma restando l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, 1529
dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art.3, 1530
seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n.604 e s.m.i., qualora disposto da un datore di lavoro avente i 1531
requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive 1532
modificazioni, nei confronti di lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 deve essere preceduto da una 1533
comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore 1534
presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 1535
28
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
d. Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo 1536
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla 1537
ricollocazione del lavoratore interessato. 1538
e. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine 1539
perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione 1540
provinciale di conciliazione di cui all'art.410 del codice di procedura civile. 1541
f. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio 1542
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al 1543
datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 1544
g. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono 1545
mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o 1546
un consulente del lavoro. 1547
h. La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione 1548
provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro 1549
venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per 1550
l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione 1551
finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il 1552
termine di sette giorni di cui sopra, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. 1553
i. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le 1554
disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere previsto, al fine di favorirne 1555
la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.4 c.1, lettere a), c) ed e), 1556
del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276. 1557
j. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione 1558
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la 1559
determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all'art.18, settimo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, 1560
e successive modificazioni, e per l'applicazione degli artt.91 e 92 del codice di procedura civile. 1561
k. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 5, 1562
la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni. 1563
l. È in facoltà delle parti propendere per l’avvio di apposite procedure finalizzate alla definizione conciliativa del 1564
contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazione facenti capo all’E.BI.A.S.P., usufruendo delle procedure 1565
dall’ente stesso predeterminate. 1566
1567
Art.50 – Sistemi di video sorveglianza aziendale 1568
6. In ottemperanza al disposto di cui all’art.4 della Legge n.300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di 1569
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. 1570
7. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive 1571
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei 1572
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, 1573
in mancanza di queste, con le OO.SS. firmatarie del CCNL. 1574
8. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, 1575
le modalità per l'uso di tali impianti. 1576
9. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla data di stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro 1577
convoca i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale 1578
accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all'Ispettorato del lavoro che detterà le prescrizioni per l'adeguamento 1579
e le modalità di uso degli impianti suddetti. 1580
10. Fermo restando che i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 privacy. 1581
11. L’azienda provvederà alla tempestiva informazione di tutti i lavoratori delle modalità d’uso degli impianti e 1582
degli strumenti e delle possibilità di controllo conseguenti. 1583
1584
Art.51 - Preavviso 1585
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per 1586
iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di 1587
spedizione. 1588
2. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause 1589
elencate nel precedente art.49 lett. e) (licenziamento). 1590
3. I termini di preavviso per entrambe le parti contrattuali sono: 1591
1592
Livello di Inquadramento Anzianità di servizio fino
a 5 anni
Anzianità di servizio
tra 6 e 10 anni
Anzianità di servizio oltre
10 anni
Quadri A e B 4 mesi 5 mesi 6 mesi
1° livello 2 mesi 3 mesi 4 mesi
2° e 3° livello 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° S, 6° e 7° livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni
1593
4. I suddetti periodi di preavviso si intendono di calendario. 1594
5. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal 1595
datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia. 1596
29
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
6. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità 1597
pari all'importo della retribuzione per Il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato 1598
agli effetti del TFR. 1599
1600
Art.51 bis - Preavviso attivo 1601
Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che, nell’ottica di 1602
contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva 1603
il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso l’Ente Bilaterale. In particolare, il datore di lavoro favorisce (con 1604
appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e la realizzazione di colloqui di lavoro. 1605
Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore di lavoro con 1606
apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell’avvio della procedura di 1607
attuazione di cui al presente articolo. 1608
Il datore di lavoro, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di lavoro, 1609
trasmette all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata “comunicazione di preavviso attivo”, 1610
contenente le seguenti informazioni: 1611
• dati del lavoratore; 1612
• data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso; 1613
• inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore; 1614
• dati del datore di lavoro; 1615
• settore merceologico di riferimento del datore di lavoro; 1616
Ricevuta tale comunicazione, l’Ente Bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di lavoro presente fra le aziende 1617
aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte e alle competenze possedute dal 1618
lavoratore in uscita al fine di avviare la procedura di ricerca di nuova occupazione. 1619
In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l’Ente Bilaterale EBIASP attiverà la Rete 1620
Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete e, al fine 1621
di favorire il rei nserimento occupazionale, l’E BIASP metterà a disposizione del lavoratore un voucher formativo 1622
dell’importo di 1.000,00€ che potrà essere utilizzato dal nuovo datore di lavoro , aderente ad EBIASP, in caso di 1623
assunzione per fornire le conoscenze minime necessarie per l’inserimento nel processo produttivo aziendale . Le 1624
modalità di richiesta e fruizione del voucher formativo verranno definite dallo stesso Ente con regolamento ad hoc 1625
e l’apposito modulo di domanda potrà essere reperito sul portale Ebiasp.it. 1626
1627
Art.52 - Trattamento di fine rapporto 1628
Determinazione del TFR 1629
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine 1630
rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art.2120 del Codice Civile e dalla Legge n.297/1982. 1631
2. Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto sono di seguito 1632
tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore: 1633
a. minimo tabellare conglobato; 1634
b. scatti di merito o professionalità 1635
c. superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale; 1636
d. salario integrativo aziendale; 1637
e. indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale; 1638
f. indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale; 1639
g. indennità di funzione quadro; 1640
h. mensilità aggiuntive; 1641
i. provvigioni, incentivi corrisposti in modo continuativo e non occasionale. 1642
1643
Richiesta di anticipazione 1644
1. Ai sensi dell’art.2120 del Codice Civile e della Legge n.68/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non 1645
superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere 1646
giustificata dalla necessità di: 1647
a. eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti 1648
strutture pubbliche; 1649
b. acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; 1650
c. spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico. 1651
2. Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta per cento del numero totale dei 1652
dipendenti. Quale condizione di miglior favore, di cui all’art.4 della Legge n.297/1982, l’anticipazione potrà 1653
essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per: 1654
a. significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché idoneamente 1655
documentate; 1656
b. acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa, purché il lavoratore 1657
produca all’azienda il verbale di assegnazione ovvero, in mancanza di questo: 1658
i. l’atto costitutivo della cooperativa; 1659
ii. la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha 1660
versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale; 1661
iii. la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all’azienda il verbale di assegnazione; 1662
iv. l’impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di 1663
cessione della quota; 1664
30
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
c. sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art.5 del D.Lgs.n.151/2001 (astensione 1665
obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui agli artt.5 e 6 della Legge n.68/2000 (l’anticipazione è 1666
corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo). 1667
1668
Corresponsione del TFR 1669
1. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto 1670
eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di 1671
lavoro. 1672
2. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza del termine di 60 1673
giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. 1674
3. L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa 1675
al trattamento di fine rapporto. 1676
Le Parti, condividendo l’importanza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa a 1677
capitalizzazione e nell’intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza delle 1678
imprese di contenere i costi previdenziali, intendono attivare un sistema di previdenza complementare 1679
volontario con la costituzione di un fondo pensione nazionale complementare a capitalizzazione in aderenza 1680
alle norme vigenti. 1681
1682
1683
31
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Contrattazione collettiva decentrata 1684
Art.53 - Contrattazione collettiva decentrata 1685
1. Dall’entrata in vigore del presente contratto, a livello regionale, provinciale o aziendale – anche per il tramite 1686
dell’Ente Bilaterale - possono essere attivati tutti i livelli di contrattazione collettiva che le parti intenderanno 1687
coltivare in ottica di massima lealtà e collaborazione. 1688
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a livello di prossimità e dunque aziendale e provinciale potranno 1689
attivarsi trattative per negoziare collettivamente sulle seguenti materie, anche in deroga a quanto previsto a 1690
livello nazionale, al fine di meglio adattare le esigenze delle parti sociali alla concreta realtà locale e 1691
imprenditoriale interessata dalla contrattazione: 1692
a. trattamenti retributivi integrativi; 1693
b. premi di risultato; 1694
c. fringe benefit; 1695
d. orario di lavoro; 1696
e. flessibilità - Banca ore; 1697
f. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori; 1698
g. pari opportunità; 1699
h. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta; 1700
i. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche 1701
situazioni esistenti territorialmente. L’inutilizzabilità del servizio mensa non può determinare la 1702
corresponsione di indennità sostitutiva. 1703
j. formazione professionale; 1704
k. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi 1705
formativi; 1706
l. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei 1707
provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai 1708
fini delle previsioni di cui all’art.18 Legge n.300/1970; 1709
m. specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla 1710
competitività delle aziende; 1711
n. referendum. 1712
o. mensa o buoni pasto; 1713
p. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale 1714
e/o regionale; 1715
q. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell’azienda; 1716
r. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma gestione 1717
dell’organizzazione al telelavoratore dipendente; 1718
s. ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle 1719
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; 1720
t. l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore; 1721
u. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali; 1722
v. le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro; 1723
w. l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità; 1724
x. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per 1725
il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore; 1726
Le parti convengono sull'importanza che la contrattazione collettiva nazionale costituisca la cornice 1727
fondamentale entro la quale le imprese ed i lavoratori determinino le condizioni migliori di lavoro, vigenti su 1728
tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, riconoscono il rilievo strategico determinante che la contrattazione 1729
collettiva di prossimità, territoriale (regionale e provinciale) o aziendale, può avere per incrementare la 1730
produttività del lavoro, migliorare la capacità di concorrere delle imprese che applicano la presente disciplina 1731
e, infine, per adattare le regole contrattuali alle caratteristiche concrete del territorio, delle organizzazioni 1732
aziendali e dei gruppi di lavoratori. 1733
A tal fine, le parti sociali sottoscritte alla presente intesa confermano che la contrattazione collettiva territoriale 1734
o aziendale potrà disciplinare sia le materie non già previste dal contratto nazionale sia derogare a quanto ivi 1735
previsto, in base ai criteri di successione nei contratti (per cui il contratto collettivo successivo può derogare a 1736
quello precedente) sia in base al criterio di specialità e sussidiarietà, per cui le parti sociali potranno intervenire 1737
a disciplinare in modo diverso anche materie già previste dal contratto nazionale ove ciò sia utile per adattare 1738
la disciplina al territorio e alle caratteristiche della singola impresa e alla volontà dei lavoratori interessati. 1739
1740
Art.53 bis - Crisi aziendali 1741
1. Le aziende che attraversano uno stato di crisi, al fine di mantenere inalterato il proprio livello occupazionale, 1742
possono sottoscrivere un accordo in deroga al presente CCNL allo scopo di contenere il costo del lavoro. 1743
2. Gli istituti contrattuali che possono essere oggetti di deroga sono i seguenti: 1744
- Passaggi di livello e mutamento di mansioni; 1745
- Premio di risultato; 1746
- Lavoro straordinario; 1747
- Trattamento economico per malattia; 1748
- Riduzione orari di lavoro; 1749
- Buoni pasto; 1750
- Demansionamento e modifica della relativa retribuzione in una delle sedi di cui all’art 2113. 1751
32
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
3. Le aziende, al fine di poter ottenere le deroghe degli istituti sopra indicati, devono convocare le OO.SS. 1752
firmatarie del presente contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o email e indicare le 1753
motivazioni che la inducono a richiedere un “Accordo per Stato di Crisi”. 1754
4. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione ad indire un 1755
incontro con l’azienda. 1756
5. Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte delle Organizzazioni Sindacali, deve essere redatto 1757
eventuale verbale di accordo o mancato accordo riguardo all’applicazione dello Stato di Crisi e di quelle che 1758
sono le deroghe contrattuali concesse. 1759
6. Durante il periodo di concertazione sarà compito delle OO.SS. firmatarie del contratto valutare l’esistenza o 1760
meno delle motivazioni che hanno indotto l’azienda a richiedere un “Accordo per Stato di Crisi”. Le OO.SS. 1761
potranno chiedere una sola proroga di 15 giorni di calendario nel caso che intendano ulteriormente 1762
approfondire la sussistenza dei motivi oggettivi della richiesta avanzata dall’azienda. 1763
7. L’azienda perderà il diritto all’applicazione dell'Accordo per Stato di Crisi” nel caso in cui provveda a licenziare il 1764
personale per giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del 1765
lavoro e al regolare funzionamento di essa) entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale. 1766
1767
Art.53 ter - Cambio di appalto 1768
1. Rilevato nel settore il ricorso a contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra 1769
le imprese le Parti convengono, pertanto, la seguente disciplina. 1770
2. L'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 20 giorni precedenti, alle 1771
Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo le informazioni sulla consistenza 1772
numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale. 1773
3. L'azienda subentrante dovrà incontrare le OO.SS. al fine di stabilire, ove possibile, il mantenimento del livello 1774
occupazionale di tutto il personale operante sull’appalto. 1775
4. In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all’appalto cessato 1776
l'impresa subentrante, ove possibile e la propria organizzazione d’impresa consenta l’assorbimento di tutta la 1777
forza lavoro, si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da 1778
documentazione probante che lo determini almeno 8 mesi prima della cessazione, eventualmente 1779
proponendo anche contratti di lavoro con modulazione orarie diversa da quella precedente. 1780
5. In caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa 1781
subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale 1782
cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del 1783
6. Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 20 giorni precedenti con la 1784
rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un 1785
esame della situazione, al fine di armonizzare, ove possibile, le mutate esigenze tecnico -organizzative 1786
dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di 1787
utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di 1788
lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part -time, riduzione orario di lavoro, 1789
flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. 1790
7. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori 1791
dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. 1792
8. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque 1793
comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e 1794
l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. 1795
9. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con 1796
passaggio diretto e immediato. 1797
10. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del 1798
rapporto originariamente determinato, fermo quanto previsto dai punti 4 e 5 del presente articolo. 1799
11. Fermo restando quanto stabilito nell’ambito della contrattazione regionale, il mantenimento dei livelli 1800
occupazionali e il passaggio di tutti i lavoratori ove possibile è previsto anche nel caso in cui il contratto di 1801
appalto sia stato risolto dall’appaltante per manifesta inadeguatezza e/o grave carenza organizzativa 1802
dell’appaltatore nello svolgimento delle attività oggetto del contratto e se l’azienda cessante applichi un 1803
diverso contratto, salvo che il contratto sia stato risolto per evidenti carenze professionali o negligenza dei 1804
lavoratori addetti alle attività oggetto servizio appaltato e salvo la possibilità di attivare una procedura per il 1805
riconoscimento dello stato di crisi aziendale. 1806
12. L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun 1807
lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: 1808
- nominativo e codice fiscale; 1809
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; 1810
- livello di inquadramento; 1811
- orario settimanale; 1812
- data di assunzione nel settore; 1813
- data di assunzione nell'azienda uscente; 1814
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro; 1815
nonché 1816
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999; 1817
- le misure adottate ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla 1818
sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo 1819
stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la 1820
Conferenza Stato/Regioni; 1821
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di 1822
apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il 1823
33
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Libretto formativo del cittadino - di cui all'art.2 lett. i) del decreto legislativo n.276/2003 e al Decreto 1824
Ministero Lavoro 10 ottobre 2005; 1825
- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria 1826
integrativa. 1827
13. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante potrà risolvere i 1828
rapporti di lavoro per cessazione appalto con esonero dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del 1829
preavviso per quei dipendenti che passeranno alle dipendenze dell’impresa subentrante. 1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
34
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
APPRENDISTATO 1861
Art.54 - Tipologie contratto di apprendistato 1862
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto -dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di 1863
apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: 1864
a. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 1865
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 1866
b. contratto di apprendistato professionalizzante; 1867
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca; 1868
d. contratto di apprendistato in cicli stagionali; 1869
2. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di 1870
apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. 1871
3. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, 1872
anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per 1873
affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta 1874
adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità 1875
conformi da parte degli apprendisti. 1876
1877
Art.55 - Durata rapporto contrattuale 1878
1. Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 1879
2. Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall’art. 43 c.8 1880
D.Lgs.n.81/2015, potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore 1881
ai 4 mesi, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla 1882
data di prima assunzione. 1883
1884
Art.56 - Apprendistato professionalizzante 1885
Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il 1886
conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. 1887
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di 1888
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. 1889
1890
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2° al 6°. 1891
1892
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 36 mesi, fatta eccezione per il 6° livello che è pari a 24 1893
mesi e per i profili professionali caratterizzati dalla figura dell’artigiano come individuati (*) nell’art. 140 per i quali la 1894
durata massima è di 48 mesi. Per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati al 4° livello, 1895
la durata massima è di 42 mesi. 1896
Per i lavoratori delle Gaming Hall l’apprendistato avrà una durata di 36 mesi per il livello Gaming Hall Lead e 24 1897
mesi per i livelli Gaming Hall Specialist e4 Gaming Hall Operator. 1898
1899
Inquadramento e trattamento economico 1900
La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati 1901
di pari livello nel rispetto delle seguenti proporzioni: 1902
- Primo anno: 80%; 1903
- Secondo anno: 85%; 1904
- Terzo anno: 90%; 1905
- Quarto anno: 95%. 1906
La retribuzione indicata nella proporzione del 95%, si applica nelle ipotesi di durata massima dell’apprendistato 1907
professionalizzante superiore a 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato stagionale. 1908
1909
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle 1910
minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa 1911
regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il 1912
periodo successivo alla qualificazione. 1913
1914
Art.57-Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 1915
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 1916
1917
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è 1918
strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione 1919
professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e 1920
formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all’art.41 e 1921
ss D.Lgs.n.81/2015). 1922
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 1923
anni di età e fino al compimento dei 25 anni. 1924
a. La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della 1925
qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a: 1926
b. tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; 1927
c. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale; 1928
35
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
d. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; 1929
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo 1930
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione 1931
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. 1932
4. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, 1933
nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale 1934
ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la 1935
durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi e la retribuzione per 1936
l'apprendistato professionalizzante è disciplinata dall’art. 56. 1937
5. Il livello di inquadramento professionale dell’apprendista sarà quello corrispondente alla mansione di 1938
“approdo”. 1939
6. Il trattamento economico da riconoscere all’apprendista , a decorrere dalla data di sottoscrizione del rinnovo 1940
del presente CCNL, sarà così determinato: 1941
a. per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato; 1942
b. per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato; 1943
c. per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato. 1944
d. per l’eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato. 1945
7. Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto 1946
delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. 1947
8. Le parti danno atto che, per i contratti instaurati prima della data di sottoscrizione del rinnovo del presente 1948
CCNL, trova applicazione la precedente normativa contrattuale. 1949
1950
Art.58 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca 1951
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività 1952
di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di 1953
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del 1954
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i 1955
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un 1956
diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un 1957
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso 1958
annuale integrativo (art.45 c.1 D.Lgs.n.81/2015). 1959
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo 1960
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione 1961
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art.45 1962
c.3 D.Lgs.n.81/2015). 1963
3. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall'art. 45, commi 4 e 5, 1964
del D.Lgs. n. 81/2015. 1965
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e a decorrere dalla data di 1966
sottoscrizione del rinnovo del presente CCNL, l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta 1967
formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo , come 1968
segue: 1969
a. per i percorsi di durata superiore all'anno: 1970
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale; 1971
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale; 1972
b. per i percorsi di durata non superiore all'anno: 1973
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale. 1974
5. Le parti danno atto che, per i contratti instaurati prima della data di sottoscrizione del rinnovo del presente 1975
CCNL, trova applicazione la precedente normativa contrattuale. 1976
1977
Art.59 - Proporzione numerica 1978
1. I limiti numerici per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato sono definiti dal D. Lgs. 81/2015 e 1979
successive modifiche ed integrazioni. 1980
1981
Art.60 - Disciplina del rapporto 1982
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere 1983
indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello 1984
di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine 1985
del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. 1986
2. Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’E.BI.A.S.P. 1987
3. Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegna to all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà 1988
registrato il percorso formativo svolto. 1989
1990
Art.61 - Parere di conformità 1991
1. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza 1992
dell’E.BI.A.S.P. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta 1993
dallo stesso. 1994
2. Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà 1995
negata. 1996
1997
36
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Art.62- Periodo di prova 1998
1. È previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore qualificato ed 1999
inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra 2000
le parti di risolvere il rapporto senza preavviso. 2001
2. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. 2002
2003
Art.63- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato 2004
1. Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova azienda ai fini del 2005
completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse 2006
attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno. 2007
2. Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato 2008
svolti nell'ambito del diritto -dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato 2009
professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata. 2010
3. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati 2011
conseguiti all’interno del percorso di formazione. 2012
4. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro 2013
sull'apposito libretto formativo. 2014
2015
Art.64 - Obblighi del datore di lavoro 2016
1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda 2017
procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo: 2018
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento 2019
necessario affinchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; 2020
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo; 2021
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle 2022
iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo; 2023
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio. 2024
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli 2025
attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida 2026
l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente 2027
affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in 2028
rapporto ai compiti affidati all'apprendista. 2029
2030
Art.65- Doveri dell'apprendista 2031
1. L'apprendista deve: 2032
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione 2033
professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; 2034
b. prestare la sua opera con la massima diligenza; 2035
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione 2036
formale; 2037
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali 2038
regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di 2039
legge. 2040
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio. 2041
2042
Art.66 - Trattamento normativo e norma di rinvio 2043
1. L'apprendista ha diritto, per quanto non disciplinato dalla presente sezione , al trattamento normativo previsto 2044
per i lavoratori in possesso della qualifica da conseguire. 2045
2. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato, di limiti numerici e di 2046
istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in 2047
materia. 2048
3. Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in 2049
materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposito verbale di accordo integrativo 2050
contrattuale 2051
2052
Art.67 -Divieto di cottimo 2053
1. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo. 2054
2055
Art.68 - Durata contratto di apprendistato 2056
1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche conseguite o alla scadenza delle durate 2057
previste per le varie tipologie di apprendistato. 2058
2. In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla 2059
conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, 2060
congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi 2061
aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un 2062
37
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di 2063
calendario. 2064
3. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve 2065
durata non inferiori a 10 giorni di calendario. 2066
4. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore 2067
la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga. 2068
2069
Art.69 - Obblighi di comunicazione 2070
1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs. 2071
n.469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. 2072
2. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli 2073
apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla 2074
cessazione stessa. 2075
2076
Art.70 – Durata del periodo di formazione 2077
1. La formazione professionalizzante non sarà inferiore a 80 ore annue per tutti i livelli . Tali monti ore, 2078
comprensivi della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-2079
regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche “on the job” e in affiancamento. La formazione 2080
professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata 2081
all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44 2082
del D.Lgs. n. 81/2015. 2083
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione 2084
ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. 2085
3. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. 2086
4. L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite l’utilizzo di Formazione 2087
a distanza. 2088
2089
Art.71 - Contenuti della formazione 2090
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi 2091
elaborati dall’Ente Bilaterale E.BI.A.S.P., che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' 2092
ISFOL. 2093
2. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. 2094
3. L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata, nei limiti delle risorse 2095
annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla 2096
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel 2097
triennio. 2098
4. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni 2099
normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti: 2100
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; 2101
b. competenze relazionali; 2102
c. organizzazione ed economia; 2103
d. disciplina del rapporto di lavoro; 2104
e. sicurezza sul lavoro. 2105
5. I contenuti e le competenze tecnico -professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno 2106
essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi: 2107
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; 2108
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; 2109
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; 2110
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di 2111
lavoro); 2112
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; 2113
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; 2114
6. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli 2115
trasversali di base e tecnico-professionali. 2116
7. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali 2117
offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali. 2118
8. L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning. 2119
9. Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro. 2120
2121
Art.72 – Apprendistato in cicli stagionali 2122
1. Per apprendistato in cicli stagionali si intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente 2123
legata al ciclo delle stagioni. 2124
2. Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere 2125
apprendisti con contratti di lavoro a termine. 2126
3. In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale, di cui al precedente art. 72 punto 1, 2127
dovrà essere riproporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con 2128
l’apprendista. 2129
38
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
4. Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 2130
mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili 2131
anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra. 2132
5. L’apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che opera in cicli stagionali, ha 2133
diritto di precedenza, per un anno, nell’assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto 2134
ad altri apprendisti. 2135
6. Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per giusta causa. 2136
2137
Art.73 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato 2138
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale da 2139
costituire. 2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
39
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
CONTRATTI FLESSIBILI 2179
Art.74 - LAVORO PART TIME- Tipologia di lavoro a tempo parziale 2180
1. Le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale. 2181
2. Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo: 2182
a. “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; 2183
b. “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del 2184
mese o dell’anno; 2185
c. “misto”, come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”. 2186
2187
Art.75 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale 2188
1. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire 2189
con il consenso dell’azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è necessario anche per il 2190
passaggio del rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa. 2191
2. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che ne facciano esplicita richiesta con atto 2192
scritto avente data certa, sia i nuovi assunti, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive aziendali 2193
3. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le Parti, all’atto del 2194
passaggio, le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l’azienda, per completare il 2195
normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al 2196
termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito. 2197
2198
Art.76 - Assunzione 2199
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, deve 2200
essere stipulato per iscritto. 2201
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione 2202
lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno 2203
nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, degli altri elementi previsti dall’art.1 del 2204
presente CCNL. 2205
3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma precedente può avvenire 2206
anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 2207
2208
Art.77 - Obblighi di comunicazione 2209
1. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza 2210
annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al 2211
lavoro supplementare. 2212
2. In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all’Ente Bilaterale di riferimento, 2213
ove esistente, per le finalità statistiche dello strumento negoziale. 2214
2215
Art.78 - Clausole di flessibilità ed elastiche 2216
1. In applicazione di quanto previsto dall’art.6 c.4 del D.Lgs.n.81/2015, le parti interessate, con specifico patto 2217
scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di 2218
lavoro a termine, di clausole che possono prevedere: 2219
a. Clausola flessibile: la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il 2220
passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; 2221
b. Clausola elastica: la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. 2222
2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il 2223
consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di 2224
lavoro. 2225
3. L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per 2226
recidiva. 2227
4. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della 2228
rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. 2229
5. È riconosciuta l'unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso, esclusivamente, al ricorrere ad una delle 2230
condizioni di cui all’art.8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’art.10, primo comma, della legge 20 maggio 2231
1970 n.300. 2232
6. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita 2233
nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. 2234
7. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione 2235
temporale dell’orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con 2236
preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico, organizzativo, 2237
produttivo o sostitutivo. 2238
8. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, 2239
il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura del 2240
10% limitatamente alla durata della variazione. 2241
9. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, 2242
il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura 2243
prevista dal lavoro supplementare, così come previsto dal successivo articolo 81. 2244
40
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
10. Le suddette maggiorazioni non si applicano: 2245
a. in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera struttura o unità organizzative 2246
autonome della stessa; 2247
b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 2248
c. qualora la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia 2249
carattere di modifica strutturale. 2250
11. Nel caso in cui le clausole elastiche permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa, l’orario di 2251
lavoro non può superare il limite delle 40 ore settimanali, a meno che non si versi in una dimensione di 2252
flessibilità generale. Resta comunque salvo l’utilizzo della banca delle ore. 2253
2254
Art.79 - Prestazioni supplementari e straordinarie 2255
1. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si 2256
riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell’art.6 c.2 del D.Lgs.n.81/2015, ha facoltà di 2257
richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: 2258
a. prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale; 2259
b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le medesime modalità 2260
previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente CCNL. 2261
2. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata fino alle 8 2262
ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’art.5 c.2 del 2263
D.Lgs.n.81/2015. 2264
3. Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con la retribuzione 2265
di fatto maggiorata del 10%. 2266
4. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare 2267
in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare. 2268
5. Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui 2269
all’art.12 del presente CCNL. 2270
6. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze 2271
lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. 2272
2273
Art.80 - Retribuzione 2274
1. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno 2275
favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione. 2276
2. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno 2277
comparabile in particolare per quanto riguarda: 2278
a. l’importo della retribuzione oraria; 2279
b. la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; 2280
c. la maternità; 2281
d. la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie 2282
professionali; 2283
e. l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 2284
f. l’accesso ai servizi aziendali; 2285
g. i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL; 2286
h. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n.300/1970 e successive modificazioni. 2287
3. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione 2288
lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di 2289
essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, 2290
malattia professionale e maternità. 2291
2292
Art.81 – Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale 2293
1. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di ore di permessi 2294
proporzionato in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel cor so dell’anno (di 2295
calendario). 2296
2. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal 2297
contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle per malattia, nonché per tutti gli istituti contrattuali 2298
indiretti previsti dal presente contratto collettivo. 2299
3. In caso di malattia, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionato sulla base 2300
delle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso di: 2301
• 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco 2302
temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia; 2303
• 180 giorni di calendario nell’arco di 36 mesi in caso di malattia per sommatoria; 2304
• 720 giorni di calendario nell’arco di 48 mesi per le m alattie di particolari gravità, comprovate da 2305
certificazione medico-sanitaria. 2306
4. In caso di infortunio, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionata in base 2307
alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nell’arco di 180 giorni. 2308
2309
Art.82 - Consistenza dell’organico aziendale 2310
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza 2311
dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in 2312
proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di 2313
41
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo 2314
pieno. 2315
2316
Art.83 - Diritto di precedenza 2317
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il 2318
consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario 2319
prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa 2320
comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. 2321
2. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno 2322
solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura 2323
proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. 2324
3. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. 2325
L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali. 2326
4. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie 2327
cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a 2328
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso 2329
l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di 2330
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale 2331
è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. 2332
5. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico -degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i 2333
figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una 2334
persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 2335
c.3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di 2336
compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da 2337
tempo pieno a tempo parziale. 2338
6. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o 2339
con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della Legge n.104/1992, è riconosciuta la priorità 2340
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 2341
7. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle 2342
assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e 2343
categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 2344
8. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo 2345
ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la trasformazione del rapporto 2346
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 2347
per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 2348
9. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva 2349
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello 2350
stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali 2351
dell’impresa, ed a prendere in considerazione sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia 2352
l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. 2353
10. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale deve prevedere un diritto di 2354
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, in attività presso unità produttive site nello stesso 2355
ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni e/o a mansioni equivalenti, rispetto a quelle da assumere. Tale 2356
diritto si estingue con il diniego espresso del lavoratore al passaggio ad un rapporto di lavoro a tempo pieno, 2357
qualora si verifichino le condizioni per la suddetta trasformazione. 2358
2359
Art.84 - LAVORO INTERMITTENTE- Definizione 2360
Le parti concordano sulla possibilità di attivare contratti di lavoro intermittente nei limiti e nel rispetto dell’art.13 c.1 2361
del D.Lgs.n.81/2015. 2362
2363
Art.85 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente 2364
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere 2365
discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia 2366
possibile stipulare contratti a tempo parziale per l’impossibilità, o comunque la difficoltà, di predeterminare i 2367
periodi di prestazione lavorativa. 2368
2. Salvo diverse disposizioni di legge, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con 2369
soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo 2370
restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. 2371
3. Il contratto di lavoro intermittente deve concludersi per periodi predeterminati e deve necessariamente 2372
riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno. Ne consegue che non risulta possibile 2373
prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all'intero anno, ma occorre una precisa declinazione 2374
temporale. Per quanto concerne i periodi predeterminati all’interno del contenitore/anno, questi saranno 2375
definiti per iscritto al momento dell’assunzione e pattuiti di comune accordo fra l’azienda e il lavoratore 2376
intermittente. 2377
Ai soli fini dell'applicabilità del contratto intermittente si intende per periodi predeterminati: 2378
a. week-end: il periodo che va dal venerdì mattina, dopo le ore 8.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina; 2379
b. vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 15 gennaio; 2380
c. vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì 2381
dell'Angelo; 2382
d. periodo estivo: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. 2383
42
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
e. un massimo di tre mensilità in quei periodi caratterizzati da picchi di lavoro e/o avvio di nuove attività che 2384
sono individuati di comune accordo fra l’azienda e la O.S. dei lavoratori. 2385
f. qualsiasi altro periodo settimanale, mensile o annuale individuabile dal contratto individuale sottoscritto 2386
fra le parti. 2387
4. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato: 2388
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 2389
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a 2390
norma degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n.223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse 2391
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono 2392
operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, 2393
che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 2394
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di 2395
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2396
2397
Art.86 – Assunzione 2398
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: 2399
a. indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle quali è consentita la 2400
stipulazione del contratto; 2401
b. luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di 2402
chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; 2403
c. il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa 2404
indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al paragrafo successivo (indennità di 2405
disponibilità); 2406
d. indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della 2407
prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; 2408
e. i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità 2409
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; 2410
g. il rinvio alle norme del presente articolo. 2411
2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 2412
trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione 2413
territoriale del lavoro competente per territorio nonché all’Ente Bilaterale mediante sms, fax o posta 2414
elettronica. 2415
2416
Art.87 - Indennità di disponibilità 2417
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in 2418
quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la 2419
disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione. 2420
2. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, 2421
l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente 2422
contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. 2423
3. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da: 2424
a. minimo tabellare; 2425
b. terzi elementi; 2426
c. ratei di tredicesima. 2427
4. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto ed il 2428
pagamento delle mensilità supplementari si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato. 2429
5. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente 2430
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l’azienda preventivamente specificando 2431
la durata dell’impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL e, successivamente, documentandone 2432
la motivazione. 2433
6. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. 2434
7. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per 2435
un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro. 2436
8. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi 2437
contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda. 2438
9. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell’azienda a risolvere il 2439
contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al 2440
periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’art.16 c.5 del D.Lgs.n.81/2015, un 2441
risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al 2442
periodo di prestazione rifiutata. 2443
2444
Art.88 - Retribuzione 2445
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore 2446
intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo 2447
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. 2448
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione 2449
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della 2450
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, 2451
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. 2452
43
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
3. In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione 2453
dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda 2454
contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata. 2455
4. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell’azienda non è 2456
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e 2457
normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità. 2458
2459
Art.89 - Consistenza organico aziendale 2460
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative 2461
di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente 2462
(gennaio-giugno; luglio-dicembre). 2463
2464
Art.90 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Requisiti di applicabilità 2465
1. La presente tipologia di rapporto di lavoro viene incentivato al fine di soddisfare le esigenze flessibili sia dei 2466
datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei dipendenti a svolgere 2467
determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori e per garantire una maggiore occupazione. 2468
2. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono 2469
effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato. 2470
3. Ai sensi dell’art.19 c. 2 del D.Lgs.n.81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo 2471
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo 2472
svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra 2473
un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. 2474
4. L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro 2475
programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto 2476
al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.n.151/2001. 2477
5. La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe 2478
del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. 2479
6. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di 2480
pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo 2481
determinato. 2482
7. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di 2483
contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 2484
8. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente 2485
prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della 2486
retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% 2487
per ciascun giorno ulteriore. 2488
9. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, 2489
ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla 2490
scadenza dei predetti termini. 2491
10. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un 2492
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 2493
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 2494
11. L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite delle RSA 2495
aderenti alle OO.SS. stipulanti, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle 2496
mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili. 2497
2498
Art.91 - Apposizione del termine 2499
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto 2500
è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere 2501
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. 2502
2503
Art.92 - Periodo di Prova 2504
È prevista la possibilità di applicare un periodo di prova al rapporto di lavoro a termine la cui durata sarà pari a 2505
quella prevista dall’art.2 per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all’anno, 2506
la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del rapporto di lavoro. 2507
2508
Art.93 - Durata e proroghe 2509
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo 2510
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte (quattro) 2511
nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il 2512
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. 2513
2. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può 2514
essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto 2515
della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si 2516
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 2517
44
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
3. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi 2518
dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o 2519
di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. 2520
2521
Dichiarazione a verbale 2522
Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo 2523
determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 19 D. Lgs. lgs 81/2015 e smi e, tenuto conto delle 2524
caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, rinviano all’apposita 2525
Appendice per le causali. 2526
2527
Art.94 - Proporzione numerica 2528
1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo 2529
determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con 2530
contratto di reinserimento a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo 2531
sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra. Resta salva la facoltà di assumere con 2532
contratto a tempo determinato n. 4 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 4 dipendenti, 2533
n. 6 dipendenti nelle unità produttive con in forza da 5 a 9 dipendenti e n. 7 dipendenti nelle unità produttive 2534
con in forza da 10 a 13 come sopra conteggiati. 2535
2. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche: 2536
a. contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, 2537
ovvero dall’entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale. 2538
b. intensificazione di attività connessa a flussi turistici delle aziende clienti; 2539
c. per sostituzione di lavoratori assenti; 2540
d. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art.21 c.2 del d.lgs.n.81/2015; 2541
e. con lavoratori di età superiore a 50 anni; 2542
f. lavoratori con contratto di reinserimento; 2543
g. servizi speciali in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non 2544
superiore a tre giorni: banquetting; meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi 2545
nonché eventi similari; attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, 2546
stazioni ed altri luoghi similari; prestazioni rese in occasione dei fine settimana; prestazioni rese in 2547
occasione delle festività. 2548
3. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti 2549
interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di 2550
importo pari: 2551
• al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata 2552
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è 2553
superiore a uno; 2554
• al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata 2555
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a 2556
uno. 2557
4. Per le ipotesi di cui al c. 2 lett. b. e c., è prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di 2558
durata complessiva non superiore a otto mesi tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro nell’arco 2559
dell’anno. 2560
5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze 2561
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all’utilizzo del lavoro a 2562
tempo determinato. 2563
2564
Art.95 - Diritto di precedenza 2565
1. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato 2566
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di 2567
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali 2568
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate 2569
dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei 2570
rapporti a termine. 2571
2. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a 2572
nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali 2573
3. Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti 2574
in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di 2575
cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il 2576
diritto di precedenza di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di 2577
cui all'art.1 c.2 Legge n.78/2014. 2578
4. Fermo restando il suddetto termine di sei mesi, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, 2579
prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo 2580
determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. 2581
5. In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi di servizio 2582
prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio. 2583
2584
Art.96 - Retribuzione 2585
1. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima e il premio presenza saranno corrisposte e 2586
frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine. 2587
45
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
2. Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto dal presente 2588
CCNL. 2589
2590
Art.96 bis – Tempo determinato aziende di stagione 2591
Le aziende di stagione sono quelle che registrano uno o più periodi di chiusura al pubblico nel corso dell’anno, nel 2592
rispetto della normativa in vigore. 2593
Nelle ipotesi di contratti a termine stipulati con aziende di stagione dei pubblici esercizi, è riconosciuto il diritto alla 2594
retribuzione maggiorata delle percentuali sotto indicate: 2595
- 20 per cento per ingaggio fino ad un mese; 2596
- 15 per cento per ingaggio fino a due mesi; 2597
- 8 per cento per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione. 2598
2599
97 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione 2600
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa vigente in materia di 2601
impugnazione del licenziamento. 2602
2603
Art.98 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità 2604
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale 2605
un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs.n.276/2003, mette a disposizione di un 2606
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria 2607
attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore 2608
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: 2609
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 2610
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai 2611
sensi degli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni 2612
cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere 2613
alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; 2614
c. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in 2615
regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si 2616
riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; 2617
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della 2618
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2619
2620
Art.99 - Proporzione numerica 2621
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un 2622
numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% 2623
annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei 2624
contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla 2625
conservazione del posto. 2626
2627
Art.100 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare 2628
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li 2629
forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la 2630
quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Il contratto di 2631
somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei 2632
confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e 2633
contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. 2634
2. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, 2635
l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al 2636
lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via 2637
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale 2638
risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori. 2639
3. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al 2640
somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art.7 della Legge 2641
n.300/1970. 2642
4. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue 2643
mansioni. 2644
5. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il 2645
lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata 2646
indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore. 2647
2648
Art.101 - Retribuzione 2649
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di 2650
mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti 2651
di pari livello dell’utilizzatore. 2652
46
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e 2653
a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 2654
3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e 2655
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi 2656
concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno 2657
altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla 2658
stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società 2659
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. 2660
2661
Art.102 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione 2662
1. In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori 2663
con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il 2664
numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice. In caso di 2665
part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato. 2666
2667
Art.103 -Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di 2668
somministrazione 2669
1. Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare i limiti 2670
numerici previsti dagli artt. 96 e 101, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da 2671
inviarsi a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale EBIASP che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di 2672
una deroga, fondando la propria decisione su elementi forniti dall’istante a supporto della richiesta. Tale 2673
decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento 2674
della richiesta di deroga. Nel silenzio la richiesta si intende accolta. 2675
2676
Art.104 - LAVORO A DISTANZA: TELELAVORO - LAVORO AGILE (SMART WORKING) Definizione 2677
1. Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e possono svolgersi 2678
anche con contratto part -time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori 2679
occasionali. 2680
2. Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro 2681
prevalentemente a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di 2682
comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della presenza 2683
fisica continuativa all’interno dei locali aziendali 2684
3. Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con un’organizzazione 2685
per fasi, cicli e obiettivi, salvo casi particolari di ricorso al Lavoro Agile dovuti a cause di forza maggiore e 2686
situazioni emergenziali di rilevanza nazionale; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei 2687
locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima 2688
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale come da legge e dalla presente contrattazione collettiva. 2689
4. Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità 2690
produttiva autonoma dell’azienda. 2691
2692
Art.105 - Sfera di applicabilità 2693
1. Il Lavoro a Distanza ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la 2694
concessione come l'accettazione non può in alcun modo essere pretesa – salvo sia stata espressamente 2695
disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo 2696
per l'interruzione del rapporto di lavoro. 2697
2. Il lavoro a distanza può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle 2698
mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri 2699
dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori 2700
dall’azienda stessa. 2701
2702
Art.106 - Disciplina del rapporto 2703
1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto 2704
esclusivamente dai lavoratori subordinati. 2705
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status 2706
legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di 2707
svolgimento della prestazione è esterno all’azienda. 2708
3. L'accordo tra le Parti deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la 2709
durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a quanto compatibilmente 2710
previsto dall’articolo 1 “Assunzione”. 2711
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, 2712
con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il 2713
lavoratore. 2714
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali 2715
aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori 2716
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 2717
giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso 2718
47
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte è consentito 2719
dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivo. 2720
7. La modalità di disdetta degli accordi individuali di lavoro agile o telelavoro potranno essere stabiliti nella 2721
contrattazione di secondo livello; in mancanza, si rimanda alle norme vigenti. 2722
8. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo 2723
successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al 2724
compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda. 2725
2726
Art.107 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza 2727
1. Al lavoratore a distanza sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore 2728
dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere 2729
direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda. 2730
2. Il lavoratore deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime 2731
opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti 2732
comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata 2733
sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. 2734
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il 2735
proprio status precedentemente acquisito. 2736
4. Il lavoratore smart worker e l'azienda condividono la responsabilità di garantire il rispetto delle norme sulla 2737
protezione dei dati personali al fine di mantenere la privacy e la sicurezza delle informazioni. 2738
5. Al lavoratore a distanza è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente 2739
il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature. 2740
2741
Art. 108 – Diritto alla disconnessione 2742
Le parti sindacali sottoscrittrici del presente accordo, in assenza di una regolamentazione normativa su tale 2743
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalle 2744
strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro. 2745
La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche 2746
lavorative al di fuori dell’orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi e tutti i tipi di congedo, fermo 2747
restando che nell’esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà essere contattabile e reperibile durante il proprio 2748
orario di lavoro. 2749
A tal proposito, c on la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto, si intende 2750
circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente ambito di condotte 2751
disciplinarmente rilevanti. 2752
Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni 2753
operative da adottare. 2754
2755
Art.109 - Poteri e obblighi del datore di lavoro 2756
1. La postazione del lavoratore a distanza e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della 2757
prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla 2758
realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura 2759
assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro. 2760
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i 2761
software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore a distanza per fini 2762
professionali. 2763
3. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia 2764
(backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti 2765
dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi. 2766
4. È inoltre tenuto ad informare prontamente il lavoratore a distanza in ordine a tutte le norme di legge e regole 2767
aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, alle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo 2768
svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il lavoratore a distanza è tenuto a rilasciare 2769
dichiarazione di ricezione dell’informativa. 2770
5. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e 2771
comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo 2772
quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del lavoratore. 2773
6. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento 2774
degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal lavoratore. 2775
7. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del lavoratore a 2776
distanza e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa 2777
nazionale e comunitaria. 2778
2779
Art.110 - Dotazioni strumentali e utenze 2780
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di lavoro a distanza, 2781
salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale. 2782
Inoltre il datore dovrà for nire i supporti tecnici e i software necessari per l’espletamento della mansione, 2783
nonché la loro installazione. 2784
2. Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici e il collegamento ad 2785
internet, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del lavoro a 2786
distanza. 2787
48
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso 2788
dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo 2789
aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il 2790
guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il 2791
tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di lavoro 2792
a distanza e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale. 2793
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'azienda, 2794
tramite l’invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia di furto presentata presso 2795
l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Tale denuncia deve essere effettuata entro il 2796
termine del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del furto e l’invio della relativa comunicazione 2797
deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo. 2798
2799
Art.111 - Orario di lavoro 2800
1. Fermo restando che i carichi di lavoro assegnati al lavoratore a distanza devono essere equivalenti a quelli dei 2801
prestatori presenti nei locali dell'azienda, con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili l’art.3 (orario 2802
normale di lavoro), art.4 (durata massima dell’orario di lavoro), art.5 (lavoro straordinario), art.7 (riposo 2803
giornaliero), art.8 (pause), artt.12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n.66/2003. 2804
2805
Art.112 - Contrattazione aziendale 2806
1. Alla contrattazione di II Livello è demandata: 2807
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione 2808
dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile; 2809
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle 2810
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; 2811
• l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore; 2812
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; 2813
• l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica; 2814
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il 2815
controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi. 2816
2. In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore, che può farsi 2817
assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 2818
3. In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere definito 2819
prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 2820
2821
2822
49
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
ISTITUTI SINDACALI 2823
Art.113 - Rappresentanze Sindacali 2824
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno 2825
parte: 2826
di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente 2827
contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino 2828
regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. 2829
di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il 2830
presente CCNL; 2831
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti 2832
Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per 2833
l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa. 2834
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a 2835
individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso 2836
l'individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico -2837
produttive dell’azienda. 2838
I Dirigenti Sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e 2839
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare 2840
tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei 2841
competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. 2842
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti 2843
Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere originati 2844
da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta. 2845
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla 2846
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. 2847
Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione 2848
aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui 2849
contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro 2850
non inferiore a tre mesi. 2851
2852
Art.114 - Procedure e diritti di informazione e consultazione 2853
1. Le parti ritengono che l’informazione e consultazione attraverso la comunicazione condivisione delle 2854
informazioni ha lo scopo di valorizzare le attività migliorando la competitività delle aziende, difendendo 2855
l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo. 2856
2. Informazione Nazionale 2857
Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro, 2858
costituita presso l’Ente Bilaterale EBIASP, che definisce le priorità d’azione ed approva programmi di lavoro. 2859
La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L’Osservatorio Nazionale, 2860
analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle 2861
parti; 2862
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della 2863
Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente. 2864
La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e 2865
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano 2866
motivata richiesta 2867
3. Informazione Territoriale/Aziendale 2868
A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e valutazione 2869
dei maggiori indicatori economico-sociali dell’azienda e le informazioni correlate alla contrattazione aziendale 2870
per obiettivi: 2871
a. l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale; 2872
b. le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale; 2873
c. le necessità formative; 2874
d. l'utilizzo dei fondi interprofessionali; 2875
e. i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro; 2876
f. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva; 2877
g. le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua; 2878
h. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai 2879
finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di 2880
lavoro; 2881
i. le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di 2882
riqualificazione professionale; 2883
j. il superamento delle barriere architettoniche; 2884
k. allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori 2885
svantaggiati; 2886
l. all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo. 2887
4. Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle 2888
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto. 2889
5. I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di 2890
cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro 2891
espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse 2892
50
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal 2893
mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti 2894
disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 2895
6. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per 2896
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al 2897
funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno. 2898
7. Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla 2899
Commissione di Conciliazione istituita presso l’EBIASP, che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 2900
giorni dalla data del ricorso. 2901
8. La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni. 2902
2903
Art.115 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST 2904
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) 2905
1. I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all’Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti delle 2906
Rappresentanze Sindacali Aziendali -RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del loro 2907
mandato, nonchè per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. 2908
Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo, 2909
12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C. I lavoratori 2910
che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque 2911
giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale 2912
diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni: 2913
A. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti; 2914
B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti; 2915
C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti. 2916
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere. 2917
2. Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di 2918
lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA. 2919
3. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di 2920
lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in 2921
luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria 2922
attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l’istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a 2923
disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la 2924
pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il 2925
regolamento sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II Livello. 2926
4. Le RSA, ai sensi dell’Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta 2927
elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell’Impresa durante il loro orario di lavoro e al 2928
loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. 2929
5. Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a 2930
Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale monte 2931
ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita la fruizione di eventuali residui 2932
in anni successivi a quello di competenza. 2933
6. Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per l’Organizzazione stipulante il presente accordo, 2934
quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, 2935
ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, 2936
etc. 2937
7. L’ OO.SS. stipulante il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegna a comunicare alle singole 2938
aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei 2939
dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti 2940
delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, 2941
provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti. 2942
8. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta della OO.SS. stipulante il CCNL ed avanzata con un 2943
preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere 2944
controfirmate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative 2945
alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di 2946
convocazione dello stesso organo. 2947
9. All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non 2948
retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio. 2949
2950
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST) 2951
1. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’Art. 19 dello 2952
Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della 2953
Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in 2954
sigla “RST”, nominata dalla OO.SS. firmataria il presente CCNL. 2955
2. Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano 2956
compatibili con la funzione svolta 2957
2958
Art.116 – Assemblea 2959
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro 2960
in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o 2961
congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale 2962
interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla 2963
51
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in 2964
modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a 2965
disposizione, anche dal datore di lavoro. 2966
2. A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. 2967
stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all’anno 2968
normalmente retribuite. 2969
3. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo 2970
conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere 2971
assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di 2972
vendita al pubblico. 2973
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono prendere 2974
parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno 2975
superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata. 2976
2977
Art.117 - Referendum 2978
1. Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia 2979
generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale. 2980
2. I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità 2981
aziendale e alla categoria particolarmente interessata. 2982
3. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati. 2983
2984
Art.118 - Trattenute sindacali 2985
1. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente contratto, 2986
nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta. 2987
2. La suddetta quota sarà trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del 2988
lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo 2989
associativo. 2990
3. L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza. 2991
2992
2993
52
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
RAPPORTI TRA LE PARTI SINDACALI 2994
Art.119 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato E.BI.A.S.P. 2995
1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla E.BI.A.S.P. costituisce lo 2996
strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, 2997
mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito. 2998
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle 2999
OO.SS. firmatarie dal presente CCNL. 3000
2. E.BI.A.S.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con 3001
apposito Statuto e Regolamento. 3002
3. A tal fine E.BI.A.S.P. Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare: 3003
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le 3004
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e 3005
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico 3006
necessario alla realizzazione degli incontri di informazione; 3007
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori; 3008
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle 3009
competenze per gli addetti; 3010
d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di 3011
formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni 3012
legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti 3013
competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello 3014
territoriale; 3015
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e 3016
provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge 3017
n.936/1986; 3018
f. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt.12 3, 1 27 e 128 del 3019
presente CCNL, e ne coordina le attività; 3020
g. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi 3021
in materia apprendistato e dei contratti a termine; 3022
h. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e 3023
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 3024
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito; 3025
j. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, 3026
delle rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società 3027
cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro; 3028
k. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di 3029
legge in materia; 3030
l. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi 3031
della normativa vigente; 3032
m. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento; 3033
n. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento; 3034
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento; 3035
p. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e \o territoriali volti a favorire l’apprendimento 3036
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento 3037
del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il 3038
presente CCNL. 3039
4. E.BI.A.S.P. svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai 3040
rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della 3041
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part -time, 3042
lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie 3043
demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva. 3044
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.BI.A.S.P. dispone un’apposita Commissione Nazionale di 3045
Certificazione. 3046
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, E.BI.A.S.P. Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la 3047
ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e 3048
relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali. 3049
7. E.BI.A.S.P. potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità 3050
dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero 3051
in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte 3052
quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione 3053
di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze 3054
del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL. 3055
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi E.BI.A.S.P. potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni 3056
iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche 3057
costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di 3058
Amministrazione. 3059
9. Gli organi di gestione E.BI.A.S.P. saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei 3060
lavoratori e dei datori di lavoro. 3061
10. La costituzione degli E.BI.A.S.P. Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’E.BI.A.S.P. 3062
nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento. 3063
3064
53
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
3065
Art.120 - Enti Bilaterali Territoriali 3066
1. E.BI.A.S.P. Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti 3067
in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove: 3068
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti 3069
competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente 3070
partecipato; 3071
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e 3072
riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo 3073
indeterminato; 3074
c. gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione 3075
predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori; 3076
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio; 3077
e. l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del 3078
mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con E.BI.A.S.P. Nazionale e con la rete degli 3079
E.BI.A.S.P. Territoriali e con i servizi locali per l’impiego; 3080
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, 3081
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano 3082
l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del 3083
comparto; 3084
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della 3085
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 3086
h. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in 3087
materia. 3088
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani 3089
formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei 3090
lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua 3091
da costituire; 3092
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai 3093
lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno. 3094
2. E.BI.A.S.P. Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della 3095
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo 3096
determinato, part-time e lavoro intermittente. 3097
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’E.BI.A.S.P. Territoriale si avvale di apposite commissioni di 3098
certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all’uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in 3099
caso di ridotta presenza a livello locale. 3100
4. E.BI.A.S.P. Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione 3101
professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più 3102
opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di 3103
contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati 3104
valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. 3105
3106
Art.121 - Assistenza Sanitaria Integrativa 3107
1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione 3108
Confederale). Le parti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di garantire a tutti i lavoratori 3109
maggiori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale. 3110
2. A decorrere dal 01 novembre 2019 sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o 3111
a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori. 3112
3113
Art.122 - Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato 3114
1. Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a 3115
prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle 3116
procedure indicate agli articoli seguenti. 3117
2. A tal fine, le Parti hanno istituito presso L’EBIASP la Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed 3118
Arbitrato con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri 3119
incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole 3120
contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo. 3121
3. In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione 3122
ed Arbitrato, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali 3123
ovvero legali fino alla definizione della controversia. 3124
4. La Commissione di cui al presente articolo si occupa inoltre della valutazione dei requisiti di legge dei contratti 3125
di lavoro, contratti di appalto e subappalto, anche in ambienti confinati e, se presenti, precede con la 3126
certificazione degli stessi rilasciando apposito provvedimento. 3127
3128
Art.123 - Composizione della Commissione 3129
54
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
1. La Commissione è composta da quattro membri, incluso il Presidente e il Vicepresidente nominato dal 3130
Presidente, che rappresentano le Organizzazioni Datoriali (N.2) e le Organizzazioni Sindacali (N.2). Sono in 3131
carica per effetto di apposita delibera e sono i membri designati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Ente. 3132
2. Sono nominati, con provvedimento del Presidente su proposta dell’Assemblea, n. da 2 a 4 membri supplenti 3133
per i casi di assenza ed impedimento dei membri ordinari, così da garantire la continuità operativa della 3134
Commissione Nazionale. Possono comunque essere convocati dal Presidente, unitamente ai membri ordinari. 3135
3. La Commissione Nazionale può sempre, in ogni fase della procedura di certificazione, avvalersi di collaboratori 3136
esterni scelti a suo insindacabile giudizio. 3137
4. Tutti i membri della Commissione Nazionale durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del 3138
mandato dell’E.BI.A.S.P che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione Nazionale rimane in carica fino alla 3139
data d’insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dall’E.BI.A.S.P entro i 60 giorni 3140
successivi al suo insediamento. 3141
3142
Art.124 - Convocazione della Commissione Nazionale 3143
1. Per tutte le attività inerenti la convocazione, l‘organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni 3144
assunte in sede di Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato, viene istituita una 3145
Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti. 3146
2. La convocazione della Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato viene disposta a 3147
seguito della presentazione di un’apposita istanza presentata alla Segreteria per mezzo di PEC, lettera 3148
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo. 3149
3. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle eventuali 3150
parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione 3151
Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte. 3152
4. Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data 3153
di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi , salva la necessità di 3154
sospendere i termini per documentazione mancante o incompleta. 3155
5. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà 3156
essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. 3157
3158
Art.125 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale 3159
1. Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l’esame e per la definizione della controversia, la 3160
Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria. 3161
2. La decisione assunta dalla Commissione, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della 3162
sua Segreteria in copia alle parti interessate. 3163
3. Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione 3164
assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le 3165
Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri 3166
oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le 3167
procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche 3168
qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione. 3169
3170
Art.126 - Osservatorio Nazionale 3171
1. L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Autonomo del settore privato - E.BI.A.S.P. può 3172
istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti 3173
Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. 3174
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare: 3175
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative 3176
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e 3177
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni; 3178
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale – E.BI.A.S.P. 3179
inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli E.BI.A.S.P. Territoriali; 3180
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni 3181
legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, 3182
finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello 3183
territoriale; 3184
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e 3185
l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a 3186
termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, E.BI.A.S.P. Nazionale; 3187
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone 3188
l’analisi e la registrazione; 3189
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti 3190
d’inserimento. 3191
3192
Art.127 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.NA.S.P. 3193
1. Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato, in sigla O.P.NA.S.P. costituisce lo 3194
strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro 3195
come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08. 3196
55
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
2. O.P.NA.S.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed 3197
ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie. 3198
3. A tal fine O.P.NA.S.P attua ogni utile iniziativa e in particolare: 3199
- supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e 3200
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 3201
- l’OPNASP è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di 3202
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti e mette in atto azioni di supporto 3203
alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la 3204
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 3205
- svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di 3206
lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli 3207
organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle 3208
imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle 3209
imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e 3210
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono 3211
tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo Paritetico istituirà 3212
specifica commissione paritetica, tecnicamente competente. 3213
- Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del 3214
RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008. 3215
- Dare comunicazione all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo 3216
paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST. 3217
- Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato 3218
dall’ Organismo costituito. 3219
3220
Art.128 - Fondi 3221
Fondo EBIASP 3222
Tale Fondo garantisce ai lavoratori la possibilità di poter attingere a forme di welfare che possano incoraggiare il 3223
potere d’acquisto degli stessi, mediante il sostentamento di determinate spese sostenute. Lo stesso Fondo 3224
consente alle imprese di poter attingere a servizi finanziati dall’Ente Bilaterale EBIASP nonché fare richiesta degli 3225
avvisi messi a disposizione dell’Ente stesso, a sostegno dei costi di gestione aziendali. L’elenco degli avvisi 3226
disponibili per lavoratori ed imprese è disponibile al sito https://www.ebiasp.it/. 3227
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore d i E.BI.A.S.P. nella misura di 3228
euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell’azienda e €.1,00 a carico del dipendente per le mensilità 3229
previste dal presente CCNL. 3230
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad €. 3231
25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal presente CCNL. 3232
Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”, vanno versate in 3233
un’unica soluzione o mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a 3234
E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. 3235
3236
Fondo Fondosani 3237
Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al 3238
Sistema Sanitario Nazionale a titolo di tutela della salute e prevenzione di patologie. 3239
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, 3240
pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti 3241
per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese. 3242
Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente 3243
all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla 3244
consistenza dell’organico aziendale, secondo la seguente tabella: 3245
da 1 a 5 : € 50,00
da 6 a 15 : € 100,00
da 16 a 30: € 150,00
da 31 a 40 € 250,00
da 41 a 50: € 300,00
oltre 50 € 350,00
I contributi di cui ai punti precedenti, unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP, vanno 3246
versati in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente 3247
intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368. 3248
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto 3249
della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo 3250
restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito. 3251
3252
Fondo interprofessionale per la formazione continua 3253
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118 3254
della Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di 3255
emanazione Confsal. 3256
3257
Fondo di Previdenza Complementare 3258
Le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come 3259
previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo. 3260
3261
Assistenza contrattuale 3262
56
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che adottano 3263
esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante la sua applicazione, ai fini della 3264
realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle 3265
agevolazioni contrattuali e legislative e, conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le funzioni 3266
di tutela e di assistenza delle strutture sindacali, anche territoriali, al servizio delle aziende Conflavoro PMI 3267
procederà alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura non inferiore 3268
allo 1,00% delle retribuzioni denunciate a fini contributivi, per il tramite dell’INPS ai sensi della Legge 4 giugno 1973 3269
n.311 (codice W436). Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi 3270
regolamenti nazionali e/o disposizioni territoriali del sistema Conflavoro PMI. 3271
3272
Assistenza Sindacale 3273
A titolo di assistenza sindacale garantita dalla FESICA CONFSAL viene stabilito un contributo annuale di 3274
ammontare pari ad € 10,00 per ciascun lavoratore. Tale importo verrà trattenuto al lavoratore non iscritto alla 3275
Fesica e versato per il tramite dell’azienda mediante UNIEMENS con codice “W434”. 3276
3277
Art.129 - Conciliazione controversie in sede sindacale 3278
1. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello 3279
svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere 3280
sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della riforma 3281
introdotta dalla Legge n.183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le 3282
relative sanzioni. 3283
2. Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai 3284
licenziamenti individuali di cui alla Legge n.604/1966, Legge n.300/1970 e successiva Legge n.108/1990, non 3285
derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art.7 della Legge 3286
n.604/1966. 3287
3. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione 3288
ed Arbitrato dell’E.BI.A.S.P. In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà ricorrere alla 3289
Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale Autonomo settore privato - E.BI.A.S.P.. 3290
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e 3291
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il 3292
decorso di ogni termine di decadenza. 3293
3294
Art.130 - Attivazione della procedura di conciliazione 3295
1. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o 3296
tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia conferito 3297
mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed 3298
Arbitrato mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani. 3299
2. A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di 3300
conciliazione alla controparte. 3301
3302
Art.131 - Richiesta del tentativo di conciliazione 3303
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta 3304
o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione 3305
Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente CCNL che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il 3306
rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli 3307
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento 3308
della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni 3309
inerenti alla procedura 3310
3311
Art.132 - Convocazioni delle parti 3312
1. La Commissione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà 3313
il tentativo di conciliazione. 3314
2. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata 3315
la relativa attestazione. 3316
3317
Art.133 - Istruttoria 3318
1. La Commissione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, 3319
anche con più riunioni. 3320
2. All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un 3321
accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione del mancato 3322
raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni. 3323
3324
Art.134 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo 3325
1. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere: 3326
a. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la 3327
controversia conciliata; 3328
57
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
b. il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti; 3329
2. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della 3330
Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art.411 3331
c.p.c. 3332
3. Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente 3333
sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza, 3334
presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente. 3335
4. Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il 3336
suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione. 3337
5. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive ragioni 3338
circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione adita di formulare una proposta per la 3339
bonaria definizione della controversia. 3340
3341
Art.135 - Risoluzione bonaria della controversia 3342
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano 3343
comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la 3344
controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art.2113 c.4 del Codice Civile e artt.410 e 411 3345
c.p.c. 3346
3347
Art.136 - Decisioni 3348
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Regionale e/o Territoriale non costituiscono 3349
interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica 3350
nazionale di cui al precedente art. 123. 3351
3352
Art.137 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione 3353
1. Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del 3354
ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di 3355
Certificazione di cui all’art.80 c.4 del D.Lgs.n.276/2003 e successive modifiche. 3356
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto ovvero il 3357
vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. 3358
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione 3359
4. dovrà essere esperito dinanzi alla medesima Commissione che ha emesso l’atto di certificazione. 3360
3361
Art.138 - Risoluzione della lite in via arbitrale 3362
1. Ai sensi dell’art.412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n.183/2010, in qualunque fase del tentativo di 3363
conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche 3364
parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono 3365
rimettere volontariamente alla Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato adita il 3366
mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando: 3367
a. il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali 3368
l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine; 3369
b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni; 3370
c. l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, 3371
anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per 3372
l’espletamento dell’attività istruttoria. 3373
2. Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto 3374
non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi. 3375
3. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le parti 3376
(ai sensi dell’art.1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi art.2113 c.4 cod. civ.) salvo quanto disposto 3377
dall’art.808ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’art.474 c.p.c.), su istanza della parte presso il 3378
Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità 3379
formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto. 3380
3381
Art.139 - Controversie collettive 3382
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli 3383
accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile 3384
soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle 3385
rispettive Organizzazioni Sindacali. 3386
3387
3388
58
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
INQUADRAMENTO 3389
Art.140 - Classificazione del personale 3390
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione articolata su 8 livelli professionali e retributivi, oltre ai quadri, 3391
dal primo più alto al settimo più basso, ai quali corrispondono i valori minimi tabellari mensili riportati nella 3392
Tabella acclusa. 3393
L'inquadramento dei lavoratori nei livelli professionali e retributivi avviene sulla base delle declaratorie generali, 3394
delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi. 3395
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e 3396
dai contenuti professionali specificati nei profili consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali 3397
non indicate nel testo, così come le figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche. 3398
Resta inteso e convenuto che le aziende interessate ad una precisazione sulla classificazione possono farne 3399
richiesta motivata alle Parti sociali stipulanti. La richiesta si intende accolta una volta decorsi 30 giorni senza che 3400
le Parti sociali abbiano dato risposta. 3401
I profili “caratterizzanti la figura dell’artigiano” (vedi disciplina dell’Apprendistato Art. 56) sono evidenziati con un 3402
asterisco *. 3403
3404
QUADRI 3405
Disposizioni peculiari per i quadri 3406
Sono considerati quadri i lavoratori che, sebbene non appartenenti alla categoria dei dirigenti, sono titolari di 3407
idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. 3408
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a 3409
colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. 3410
3411
Indennità di funzione 3412
Ai lavoratori che appartengono alla categoria dei quadri verrà mensilmente corrisposta un’indennità di funzione, 3413
assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali, pari a euro 75 lordi per la Categoria 3414
A e € 70 lordi per la Categoria B. 3415
3416
Quadro A 3417
Appartengono a questa categoria i Lavoratori con funzioni direttive a cui è stato attribuito un elevato livello di 3418
responsabilità gestionale ed organizzativa. Essi danno apporti qualificati per la definizione degli obiettivi aziendali 3419
e svolgono, con carattere continuativo, funzioni per lo sviluppo e l’attuazione di tali obiettivi. Tali Lavoratori, inoltre, 3420
gestiscono, coordinano e controllano i diversi settori e servizi aziendali con autonomia decisionale e con ampi 3421
poteri discrezionali. 3422
3423
Profili esemplificativi: 3424
- capo area; 3425
- direttore; 3426
- responsabile di funzione in strutture organizzative complesse. 3427
3428
Quadro B 3429
Appartengono a questa categoria i Lavoratori con funzioni direttive che, in condizione di autonomia decisionale 3430
ed operativa, abbiano la responsabilità di unità aziendali con struttura organizzativa non complessa o ppure di 3431
settori caratterizzati da complessità organizzativa, il tutto al fine di dare attuazione agli obiettivi aziendali connessi 3432
al loro livello di responsabilità. 3433
3434
Profili esemplificativi: 3435
- vice direttore; 3436
- capo del personale; 3437
- responsabile punto vendita di un esercizio minore; 3438
- responsabile del settore acquisti 3439
3440
Livello primo 3441
Appartengono a questo livello i Lavoratori che effettuano mansioni ad alto contenuto professionale, 3442
contraddistinte da autonomia operativa ed iniziativa. Inoltre, ad essi sono attribuit e mansioni di direzione 3443
esecutiva di carattere generale o ppure di un settore organizzativo di rilevante importanza aziendale connesse al 3444
loro livello di responsabilità. 3445
3446
Profili esemplificativi: 3447
- ispettore amministrativo; 3448
- soprintendente o capo servizio catering; 3449
- assistente senior di direzione. 3450
3451
Livello secondo 3452
Appartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono mansioni caratterizzate da iniziativa ed autonomia 3453
operativa nel campo ed in applicazione delle direttive generali ricevute . Essi hanno altresì compiti di 3454
coordinamento e controllo ovvero ispettivi, per le quali è necessaria una specifica competenza professionale. 3455
3456
Profili esemplificativi: 3457
- capo cuoco ristorazione collettiva; * 3458
- capo cuoco p.e.; 3459
59
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
- capo ufficio catering; 3460
- supervisore catering; 3461
- cassiere centrale catering; 3462
- primo maitre; 3463
- capo servizio sala; 3464
- capo laboratorio gelateria; * 3465
- capo laboratorio (anche pasticceria*) ovvero colui che ha alle sue dipendenze almeno 3 operai, esclusi dal 3466
conteggio degli apprendisti, che soprintende, disciplina e controlla l’uso delle materie prime e dei macchinari; 3467
- responsabile di amministrazione; 3468
- direttore servizio mensa; 3469
- capo impianto mensa; 3470
- ispettore mensa; 3471
- responsabile impianti tecnici; 3472
- primo barman p.e *; 3473
- capo barista*, responsabile servizi di banco e bar; 3474
- capo banconiere pasticceria *; 3475
- responsabile tecnico di magazzino complesso che coordina il lavoro di altri magazzinieri; 3476
- assistente di direzione. 3477
3478
Livello terzo 3479
Appartengono a questo livello: 3480
- i Lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono particolari conoscenze tecniche ed esperienza; 3481
- i Lavoratori specializzati provetti ch e svolgono attività, con autonomia operativa, che richiedono una specifica 3482
ed adeguata capacità professionale ottenuta mediante importante preparazione; 3483
- i Lavoratori che, dotati delle caratteristiche sopra indicate, sono altresì responsabili del coordinamento tecnico 3484
e funzionale di altri Lavoratori. 3485
3486
Profili esemplificativi: 3487
- barman unico*; 3488
- cuoco unico*; 3489
- primo pasticcere*; 3490
- controllo amministrativo; 3491
- sotto capo cuoco; 3492
- capo mensa, surgelato e/o precotti; 3493
- capo operaio; 3494
- capo reparto catering; 3495
- assistente, vice o aiuto supervisore catering; 3496
- operaio specializzato provetto; 3497
- maitre; 3498
- responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena. 3499
3500
3501
Livello quarto 3502
Appartengono a questo livello i Lavoratori in possesso di autonomia operativa, che svolgono attività specifiche di 3503
carattere amministrativo, tecnico o di vendita , che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in 3504
qualunque modo ottenute. 3505
3506
Profili esemplificativi: 3507
- massaggiatore; 3508
- parrucchiere; 3509
- manicure; 3510
- visagista; 3511
- cassiere centrale; 3512
- cuoco capo partita o di cucina non organizzata in partite; 3513
- cameriere di ristorante; 3514
- gelatiere; 3515
- pizzaiolo; 3516
- nelle aziende di banqueting e catering, l'addetto all'attività di produzione di pasti, alla movimentazione, 3517
all'allestimento e disallestimento dello spazio di cucina, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri 3518
collegati allo svolgimento del servizio; 3519
- nelle aziende di banqueting e catering, il cameriere, intendendosi per tale il lavoratore anche addetto alla 3520
movimentazione, all'allestimento e disallestimento del servizio, anche qualora sia conducente di automezzi 3521
leggeri collegati allo svolgimento del servizio; 3522
3523
Livello quinto 3524
Appartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono compiti esecutivi con qualificate conoscenze ed 3525
esperienze pratiche comunque acquisite. 3526
3527
Profili esemplificativi: 3528
- magazziniere comune; 3529
- cassiere; 3530
- aiuto parrucchiere; 3531
- addetto tintoria; 3532
60
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
- barista; 3533
- nelle aziende di banqueting e/o catering, addetto alla movimentazione, all'allestimento e al disallestimento del 3534
servizio, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio; 3535
3536
Livello sesto super 3537
Appartengono a questo livello i Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico -pratiche in qualunque modo 3538
acquisite che eseguono lavori di normale complessità. 3539
3540
Profili esemplificativi: 3541
- addetto movimentazione bagagli; 3542
- addetto servizi mensa con almeno 15 mesi di anzianità nel settore; 3543
- commis di cucina, sala e bar tavola calda, self service che abbia acquisito pluriennale esperienza o pratica di 3544
lavoro nella esecuzione delle relative mansioni. 3545
3546
Livello sesto 3547
Appartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono lavori per i quali sono necessarie conoscenze professionali 3548
elementari e un normale addestramento pratico. 3549
3550
Profili esemplificativi: 3551
- bagnino/a; 3552
- shampista; 3553
- addetto servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore; 3554
- commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self service; 3555
- addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria. 3556
3557
Per il personale attualmente inquadrato nel 6° livello con anzianità di settore pari o superiore a 12 mesi alla data 3558
del rinnovo del presente CCNL, il passaggio automatico al 6°S avverrà il mese successivo alla data di entrata in 3559
vigore del presente CCNL. 3560
Per il personale attualmente inquadrato nel 6° livello con anzianità di settore pari tra i 6 e i 12 mesi alla data del 3561
rinnovo del presente CCNL, il passaggio automatico al 6°S avverrà il mese successivo al compimento del 3562
dodicesimo mese. 3563
3564
Livello settimo 3565
Appartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate. 3566
3567
Profili esemplificativi: 3568
- personale di fatica; 3569
- lavoratore catering. 3570
3571
In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le proporzioni appresso indicate: 3572
- pubblico esercizio avente da due a cinque baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due baristi: 3573
- pubblico esercizio avente 6 o più baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni tre baristi. 3574
Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo -barista sempre che svolga la 3575
sua attività al banco. 3576
3577
Inquadramento Gaming Hall – sale bingo 3578
3579
Gaming Hall Manager 3580
Lavoratore con ampia autonomia decisionale ed operativa che esercita in via continuativa il controllo generale del 3581
funzionamento di una o più Gaming Hall , sulla base delle di rettive generali impartite. A ssumendone 3582
eventualmente la rappresentanza, assicura il raggiungimento degli obiettivi commerciali e di gestione , nonché si 3583
occupa di garantir e la qualità del servizio alla clientela attraverso, a titolo esemplificativo, la programmazione e 3584
gestione di tutte le attività concernenti l'offerta di gioco e la ristorazione; redazione dei palinsesti di gioco; gestione 3585
e supervisione delle attività di marketing; organizzazione, gestione e addestramento del personale; 3586
coordinamento e supervisione di tutte le attività operative ed amministrative della Gaming Hall; coordinamento e 3587
confronto con la direzione aziendale; gestione dei fondi cassa della Gaming Hall; è responsabile del rispetto e 3588
dell'applicazione delle norme che disciplinano tutte le attività svolte all'interno della Gaming Hall. 3589
3590
Il trattamento retributivo dei lavoratori inquadrati in tale profilo professionale è quello riferito al livello Quadro B 3591
della classificazione generale. 3592
3593
Gaming Hall Lead 3594
Lavoratore che, in via continuativa e con autonomia decisionale e operativa nell'ambito delle direttive impartitegli, 3595
svolge attività di natura esecutiva con elevata professionalità ed esperienza, nell'ambito di strutture complesse. A 3596
titolo esemplificativo si occupa di: gestione di tutte le attività operative della Gaming Hall; gestione della 3597
turnazione del personale in coordinamento con il Gaming Hall Manager; direzione e controllo del regolare 3598
svolgimento delle attività concernenti il gioco e la ristorazione; verifica del rispetto del palinsesto di gioco stabilito 3599
dal Gaming Hall Manager; direzione e controllo del funzionamento di tutte le attività connesse al regolare 3600
svolgimento delle operazioni gioco; gestione e controllo del regolare andamento della Gaming Hall; supervisione 3601
del corretto funzionamento di tutti gli apparecchi, installazioni e servizi; supervisione del rapporto con i clienti, 3602
della condotta professionale del personale della Gaming Hall, del pieno e corretto funzionamento di tutti i servizi 3603
offerti alla clientela, cura la corretta redazione della contabilità specifica del gioco così come della tenuta e 3604
custodia della Gaming Hall, delle autorizzazioni necessarie per il suo funzionamento e della documentazione. 3605
61
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
3606
Il trattamento retributivo dei lavoratori inquadrati in tale profilo professionale è quello riferito al livello 2 d ella 3607
classificazione generale. 3608
3609
Gaming Hall Specialista 3610
Lavoratore che in possesso di particolari conoscenze tecniche e consolidata esperienza nell'area Gaming maturata 3611
nell'ambito della medesima Azienda o settore, svolge in via continuativa, con autonomia prevalentemente 3612
operativa nell'ambito delle direttive impartitegli ed eventualmente coordinandosi con lavoratori di pari livello, le 3613
attività di competenza dell'Operatore Gaming Hall e le attività di supporto al Gaming Hall Lead (ove previsto 3614
dall'organizzazione della Sala) o al Gaming Hall Manager. 3615
Si occupa , a titolo esemplificati, del raggiungimento degli obiettivi assegnati, del rispetto dei turni di lavoro da 3616
parte del personale, della cura del rapporto con i clienti, verifica che le attività del personale vengano svolte con 3617
professionalità, assicura il pieno e corretto funzionamento di tutti i servizi offerti alla clientela, garantisce il rispetto 3618
del corretto svolgimento delle attività concernenti il gioco, controlla il corretto funzionamento di tutti gli 3619
apparecchi, installazioni e servizi della propria area. 3620
3621
Il trattamento retributivo dei lavoratori inquadrati in tale profilo professionale è quello riferito al livello 4 dell a 3622
classificazione generale. 3623
3624
Gaming Hall Operator 3625
Lavoratore con almeno 18 mesi di esperienza nell'esecuzione , a titolo esemplificativo, delle seguenti mansioni : 3626
esercitare le operazioni di gioco e attività connesse, controllare il corretto funzionamento di tutti gli apparecchi, 3627
installazioni e servizi; accogliere e seguire il cliente; assicurarsi che il ritmo delle operazioni di gioco sia adeguato; 3628
verificare le palline estratte in modo automatico e le cartelle (convalidare le cartelle, ed. attività del tavolo di regia); 3629
eseguire operazioni di vendita, incasso denaro, accettazione e pagamento di scommesse e ticket e tutte le 3630
operazioni di cassa in generale che prevedano maneggio denaro; eseguire lo “scassettamento” e rendicontazione; 3631
comunicare e promuovere i prodotti di gioco e le attività di fidelizzazione della clientela, distribuire gadget e 3632
coupon; riordinare e riassettare la zona di gioco presidiata, nonché eseguire ogni altro compito inerente la 3633
gestione degli apparecchi di intrattenimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la loro pulizia e 3634
manutenzione. 3635
3636
Il trattamento retributivo dei lavoratori inquadrati in tale profilo professionale è quello riferito al 5° livello dell a 3637
classificazione generale. 3638
3639
Gaming Hall Operator Junior 3640
Lavoratore che, nell'ambito della medesima Azienda, abbia fino a 18 mesi di esperienza nelle mansioni di 3641
Operatore Gaming Hall. 3642
3643
Il trattamento retributivo dei lavoratori inquadrati in tale profilo professionale è quello riferito al livello 6 dell a 3644
classificazione generale. 3645
3646
3647
Dichiarazione congiunta 3648
Le parti condividono l’esigenza di adeguare la regolamentazione dei profili professionali in tutti quei casi in cui le 3649
mansioni svolte dai lavoratori non sono chiaramente identificabili in quelle elencate nel presente CCNL anche a 3650
seguito dell’introduzione di nuove tecnologie. L’azienda che intende adeguare o definire nuovi profili professionali 3651
ne deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale (se 3652
presente). Entro dieci giorni dal ricevimento dalla richiesta inviata dall’azienda le OO.SS. devono fissare un incontro 3653
al fine di adeguare la regolamentazione dei profili professionali. 3654
3655
3656
3657
62
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
TABELLA RETRIBUTIVA A 3658
Pubblici esercizi – Ristorazione collettiva e commerciale – Rifugi alpini – Stabilimenti balneari – Alberghi diurni – Imprese di 3659
viaggio e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo 3660
3661
Inquadramento Minimi al 01/06/2024 Minimi al 01/06/2025 Minimi al 01/06/2026 Minimi al 01/06/2027
Quadro A € 2.331,55* € 2.397,20* € 2.463,00* € 2.512,35*
Quadro B € 2.153,05* € 2.212,45* € 2.271,85* € 2.316,40*
Primo Livello € 2.000,30 € 2.054,10 € 2.107,90 € 2.148,25
Secondo Livello € 1.821,70 € 1.869,15 € 1.916,55 € 1.952,15
Terzo Livello € 1.713,70 € 1.757,30 € 1.800,90 € 1.833,55
Quarto Livello € 1.612,70 € 1.652,70 € 1.692,70 € 1.722,70
Quinto Livello € 1.507,90 € 1.544,10 € 1.580,35 € 1.607,50
Sesto Livello S € 1.447,00 € 1.481,05 € 1.515,10 € 1.540,65
Sesto Livello € 1.425,30 € 1.458,55 € 1.491,80 € 1.516,75
Settimo Livello € 1.332,55 € 1.362,40 € 1.392,25 € 1.414,65
*In aggiunta indennità di funzione Quadro A 75,00€; Quadro B 70,00€ 3662
3663
TABELLA RETRIBUTIVA B 3664
Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori 3665
3666
Inquadramento Minimi al 01/06/2024 Minimi al 01/06/2025 Minimi al 01/06/2026 Minimi al 01/06/2027
Quadro A € 2.326,00* € 2.392,00* € 2.457,80* € 2.507,15*
Quadro B € 2.148,00* € 2.207,60* € 2.267,00* € 2.310,55*
Primo Livello € 1.995,00 € 2.049,25 € 2.103,05 € 2.143,40
Secondo Livello € 1.817,10 € 1.865,15 € 1.912,60 € 1.948,15
Terzo Livello € 1.710,00 € 1.754,00 € 1.797,55 € 1.830,20
Quarto Livello € 1.610,00 € 1.650,05 € 1.690,05 € 1.719,05
Quinto Livello € 1.505,00 € 1.541,50 € 1.577,80 € 1.604,90
Sesto Livello S € 1.444,10 € 1.478,70 € 1.512,75 € 1.538,30
Sesto Livello € 1.422,90 € 1.456,25 € 1.489,50 € 1.514,50
Settimo Livello € 1.328,70 € 1.358,55 € 1.388,40 € 1.410,80
*In aggiunta indennità di funzione Quadro A 75,00€; Quadro B 70,00€ 3667
3668
TABELLA RETRIBUTIVA C 3669
Aziende Alberghiere, Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, Porti e approdi turistici 3670
3671
Inquadramento Minimi al 01/06/2024 Minimi al 01/06/2025 Minimi al 01/06/2026 Minimi al 01/06/2027
Quadro A € 2.316,51* € 2.401,55* € 2.486,55* € 2.550,45*
Quadro B € 2.144,65* € 2.223,35* € 2.302,05* € 2.361,25*
Primo Livello € 1.998,20 € 2.071,55 € 2.144,90 € 2.200,05
Secondo Livello € 1.826,35 € 1.893,40 € 1.960,40 € 2.010,80
Terzo Livello € 1.722,45 € 1.785,70 € 1.848,95 € 1.896,50
Quarto Livello € 1.625,30 € 1.684,95 € 1.744,60 € 1.789,45
Quinto Livello € 1.524,30 € 1.580,25 € 1.636,20 € 1.678,25
Sesto Livello S € 1.465,70 € 1.519,50 € 1.573,30 € 1.613,75
Sesto Livello € 1.444,95 € 1.498,00 € 1.551,05 € 1.590,95
Settimo Livello € 1.354,05 € 1.403,75 € 1.453,45 € 1.490,80
*In aggiunta indennità di funzione Quadro A 75,00€; Quadro B 70,00€ 3672
3673
TABELLA RETRIBUTIVA D 3674
Aziende Alberghiere minori 3675
3676
Inquadramento Minimi al 01/06/2024 Minimi al 01/06/2025 Minimi al 01/06/2026 Minimi al 01/06/2027
Quadro A € 2.303,15* € 2.394.35* € 2.479,60* € 2.543,10*
Quadro B € 2.132,60* € 2.217,05* € 2.296,00* € 2.354,80*
Primo Livello € 1.986,05 € 2.064,70 € 2.138,20 € 2.192,95
Secondo Livello € 1.816,00 € 1.887,95 € 1.955,20 € 2.005,25
Terzo Livello € 1.713,35 € 1.781,20 € 1.844,65 € 1.891,90
Quarto Livello € 1.617,45 € 1.681,50 € 1.741,40 € 1.786,00
63
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Quinto Livello € 1.517,00 € 1.577,10 € 1.633,25 € 1.675,10
Sesto Livello S € 1.459,05 € 1.516,85 € 1.570,85 € 1.611,10
Sesto Livello € 1.438,30 € 1.495,25 € 1.548,50 € 1.588,15
Settimo Livello € 1.348,05 € 1.401,45 € 1.451,35 € 1.488,50
*In aggiunta indennità di funzione Quadro A 75,00€; Quadro B 70,00€ 3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
64
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
APPENDICE 3709
Accordo sul Tempo Determinato 3710
Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo 3711
determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 19 c. 1 D. Lgs. 81/2015 e smi e, tenuto conto delle 3712
caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti 3713
causali: 3714
a. Assunzione di lavoratori per svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale 3715
compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera; 3716
b. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività natalizie, nonché nel periodo compreso tra il 15 novembre 3717
e il 15 gennaio; 3718
c. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività pasquali, nonchè nel periodo compreso tra quindici giorni 3719
precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua; 3720
d. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti 3721
nel campo di applicazione del presente CCNL; 3722
e. Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi 3723
stretti sul mercato; 3724
f. Lavoratori di età superiore a 50 anni; 3725
g. Sostituzione di lavoratori assenti; 3726
h. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 3727
48 mesi). 3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
65
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.