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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 23015/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nell'ambito del proc. civ. n. 5249/2024 R.G. è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento con il quale era stata respinta a la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello tato, res dal Gup del Tribunale locale nel procedimento penale n. 309/2024 R.G.N.R.

2. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 2729 cod. civ e 651 cod. proc pen. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 75, co. 4 e 76, co. 2 d.P.R. 115/2002, sotto diversi profili e vizi di motivazione rilevando la mancata prova requisito della stabile convivenza, del reddito che si assumeva percepito dal ricorrente nonché il mancato riferimento alla sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza.

Sono state depositate memorie dall'Avvocatura dello Stato nonché dal difensore del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia.

Benché il giudizio di merito abbia avuto ad oggetto un provvedimento emesso nel corso di un giudizio penale, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in sede civile, secondo le norme prescritte dal codice di rito civile.

E' stato ripetutamente affermato, infatti, che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale.

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).

Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art.582 cod. proc. pen.

L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell'impugnazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 10 giugno 2025 La sigliera est.

La residente Mar. resa Arena D atella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nell'ambito del proc. civ. n. 5249/2024 R.G. è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento con il quale era stata respinta a la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello tato, res dal Gup del Tribunale locale nel procedimento penale n. 309/2024 R.G.N.R. 2. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 2729 cod. civ e 651 cod. proc pen. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 75, co. 4 e 76, co. 2 d.P.R. 115/2002, sotto diversi profili e vizi di motivazione rilevando la mancata prova requisito della stabile convivenza, del reddito che si assumeva percepito dal ricorrente nonché il mancato riferimento alla sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza. Sono state depositate memorie dall'Avvocatura dello Stato nonché dal difensore del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia. Benché il giudizio di merito abbia avuto ad oggetto un provvedimento emesso nel corso di un giudizio penale, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in sede civile, secondo le norme prescritte dal codice di rito civile. E' stato ripetutamente affermato, infatti, che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01). Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art.582 cod. proc. pen. L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell'impugnazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La sigliera est. La residente Mar. resa Arena D atella
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