CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19 settembre 2017, con cui il Tribunale di Ancona aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 28 maggio 2016, condannandolo, ritenuta la recidiva reiterata, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione; rilevato che era stato accertato che l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva chiesto, tramite il proprio difensore, al tribunale la modifica delle prescrizioni della misura e, in particolare, l'autorizzazione a uscire dal territorio di Falconara marittima per motivi di lavoro, prospettando falsamente di avere in corso un rapporto di lavoro con la ditta [OSCURATO:PERSONA], ditta sconosciuta nel luogo dove era stata indicata la sede e, anzi, chiusa sin dal novembre 2015; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primò motivo, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Gi berto Vicari riportate nel verbale di arresto; - con il secondo motivo, il travisamento della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]; - con il terzo motivo, difetto di motivazione dell'accertamento sulla operatività della ditta; - con il quarto motivo, difetto di motivazione sulla effettività del rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda al Tribunale; - con il quinto motivo, violazione dell'art. 99 cod. pen. non risultando mai dichiarata la recidiva semplice; - con il sesto motivo, difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla commisurazione della pena; ritenuto che, con i primi quattro motivi, il ricorso, sotto diversi profili, denuncia il difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla fittizietà del rapporto di lavoro, motivi che risultano essere inammissibili, in quanto: La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta a dibatt mento e quindi non sono state utilizzate le sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; la difesa propone una diversa lettura della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che da essa non poteva essere ritenuta sussistente la prova che l'unità immobiliare in uso a Nobili non fosse stata adibita a sede della ditta [OSCURATO:PERSONA]; in relazione all'accertamento della non operatività della ditta, il terzo motivo propone lettura alternativa dei dati disponibili, sul rilievo della insufficienza probatoria dell'apporto di un unico teste, che aveva solo potuto riferire sulla sede della ditta; in ordine alla sussistenza o meno, alla data del 29 settembre 2015, del rapporto di lavoro, il dato relativo alla decorrenza dal 20 ottobre 2015 del licenziamento intimato all'imputato la deduzione della difesa è generica, in quanto non si confronta con l'accertamento compiuto in ordine alla pregressa cessazione dell'attività e alla precedente intimazione del licenziamento; ritenuto che il sesto motivo, relativo alla commisurazione della pena, ha contenuto di merito in quanto ripropone gli argomenti posti a sostegno della richiesta di diminuzione della pena ritenuto che il quinto motivo è fondato, in quanto le prime tre condanne riportate dall'imputato erano state pronunciate per reati commessi prima della irrevocabilità della prima condanna, e quindi al momento di consumazione del reato in esame l'imputato non era recidivo; rd/4 ritenuto quindi che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla recidiva da escludere, con rideterminazione della pena in anni uno di reclusione; nel resto, il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude, rideterminando la pena in anni uno di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel re