Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 43331/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1712 ; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge e del vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa contestato - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3 sull'attendibile ricostruzione dei fatti fornita dalla p.o. e corroborata dalle prove documentali in atti, da cui si desume la sussistenza della truffa nonché sull'irrilevanza della generica denuncia di smarrimento della poste-pay, peraltro presentata dopo la commissione del fatto) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e se ne chiede l'applicazione in questa sede, è privo di specificità poiché ripropone le stesse generiche ragioni, prive di riferimenti al caso concreto, già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 3 sull'entità del danno e sulla condotta successiva al fatto, che ne escludono la particolare tenuità); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data E4 ottobre 2024 La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1712 ; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge e del vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa contestato - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3 sull'attendibile ricostruzione dei fatti fornita dalla p.o. e corroborata dalle prove documentali in atti, da cui si desume la sussistenza della truffa nonché sull'irrilevanza della generica denuncia di smarrimento della poste-pay, peraltro presentata dopo la commissione del fatto) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e se ne chiede l'applicazione in questa sede, è privo di specificità poiché ripropone le stesse generiche ragioni, prive di riferimenti al caso concreto, già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 3 sull'entità del danno e sulla condotta successiva al fatto, che ne escludono la particolare tenuità); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data E4 ottobre 2024 La
Sentenza Cassazione n. 43331/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris