CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif.dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], cheindica per comunicazioni e notificazioni l’indirizzo di posta elettronicacertificata [OSCURATO:EMAIL]. ed il n. di [OSCURATO:TELEFONO]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 10075/2016 depositata il 15/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. LAMANNA Gabriella, socia di [OSCURATO:SOCIETA]., società familiare aristretta base partecipativa, era attinta da avviso di accertamento con ilNumero registro generale 28137/2017Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 16964/2026Data pubblicazione 30/05/2026quale era stato rideterminato il reddito di partecipazione della medesima aseguito dell’accertamento effettuato nei confronti della società per l’annod’imposta 2003.2. Il primo giudice, preso atto che era intervenuta sentenzasfavorevole alla società, rigettava identicamente la domanda dellacontribuente.3. Proponeva appello la contribuente, dichiarando che la società avevaa sua volta fatto altrettanto.3.1. La CTR della Campania, con l’epigrafata sentenza n. 10075/2016emessa in data 8 luglio 2016 e depositata in segreteria in data 15novembre 2016, respingeva il gravame, così, sinteticamente, osservando:- si applica il cd. raddoppio dei termini di accertamento, ricorrendo unafattispecie penalmente rilevante, “a prescindere dall’invio della denunciaed a maggior ragione dalle successive vicende del giudizio penale”;- quanto al merito dei recuperi a tassazione, “gli accertamenti compiutidalla G.d.F., ed analiticamente descritti nel processo verbale diconstatazione, lasciano intendere che la società [OSCURATO:SOCIETA], della qualel'appellata è socia, non aveva di fatto ricevuto mai alcuna prestazionedalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e che le stesse dovevano essere riferite adoperazioni oggettivamente inesistenti, tenuto conto che quest’ultima nonaveva le capacità per eseguire prestazioni di manutenzione, né avevapersonale dipendente o altri collaboratori”, ragion per cui, “preso atto chele fatture documentavano un costo fittizio giacché relative ad operazioniinesistenti, devono di conseguenza essere ritenute fittizie le quote diammortamento derivanti dai suddetti costi che avevano condizionato ilreddito dell'anno di imposta 2003 e nelle successive annualità dedotte”.4. Proponeva la contribuente ricorso per cassazione con tre motivi.L’Agenzia delle entrate resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28137/2017Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 16964/2026Data pubblicazione 30/05/20261. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione dell'art. 43 del DPR600/1973 e dell'art. 57 del DPR n. 633/1972, come modificati dai commi130 e 131 dell'art. 1, della legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 28dicembre 2015, n. 208), nonché del comma 132 dello stesso art. 1 dellaLegge 208/2015, con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.”, sulpresupposto che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 128 del2015, “il termine ‘doppio’ oper[a] solo in presenza di denuncia (che deveessere presentata entro il termine ordinario di decadenza), mentre, nelcaso in esame, la CTR ha ritenuto, invece, che tale termine ‘doppio’ siapplichi anche in mancanza di denuncia”; qualora si ritenesse la nonabrogazione, comunque la sentenza impugnata sarebbe viziata, attesoche, alla luce dell’art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 128 del 2015,l’interpretazione degli artt. 43 DPR n. 600 del 1973 e 57 DPR n. 633 del1972 dovrebbe essere nel senso “che la denuncia sia effettivamentepresentata, al fine di usufruire del termine ‘allungato’”.1.1. Il motivo è infondato.Con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppiodei termini dipende dalla ricorrenza dei presupposti che importanol’obbligatorietà della denuncia penale, dato non contestato nel caso dispecie, e non dalla presentazione della stessa.1.1.1. Identico motivo – in disparte che per l’IRAP, tuttavia nonrecuperata nei confronti della contribuente con l’avviso oggetto delpresente giudizio – è già stato ritenuto infondato da questa S.C.nell’ordinanza n. 30872 del 2023, resa in confronto della società,relativamente all’avviso di accertamento a questa diretto, alla stregua dicondivisibile motivazione, per l’effetto da intendersi in questa sedeespressamente richiamata.In entrambi i giudizi, invero, rilevano avvisi di accertamento emessi enotificati nel 2009 per l’a.i. 2003.Numero registro generale 28137/2017Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 16964/2026Data pubblicazione 30/05/20261.1.2. Come recentemente puntualizzato da questa S.C.,“l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a baseristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce unindispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confrontidei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe lerettifiche promanano; ne consegue che il raddoppio dei termini perl'accertamento nei confronti della società, ai sensi dell'art. 43, comma 3,d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), vale anche peri soci, per i quali l'accertamento consegue automaticamente in base allapresunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società”(Cass. n. 32907 del 2025).2. I successivi due motivi, per sovrapponibilità di censure, si prestanoad essere enunciati ed esaminati congiuntamente.3. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 132, c. 2, n.4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992 con riferimentoall'art. 360 n. 4 c.p.c.”, sul presupposto che la sentenza impugnata recauna motivazione solo apparente “in ordine alle ragioni per le quali è statoritenuto legittimo il recupero dei costi inesistenti […] a carico della società[…], anche se tali costi non sono stati portati in deduzione o, meglio, sonostati portati in deduzione solo per € 11.330,00, vale a dire solo per laquota oggetto di ammortamento, in quanto i costi erano statipatrimonializzati”.4. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 81, 102 ss.del DPR 917/1986, con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.”, sulpresupposto che “è palese la violazione delle norme relative alladeterminazione del reddito della società, da cui scaturisce,conseguentemente, il reddito del socio, in quanto non può essererecuperato a tassazione un costo che non è stato portato in deduzioneovvero, più esattamente, è stato portato in deduzione nella misura in cui èNumero registro generale 28137/2017Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 16964/2026Data pubblicazione 30/05/2026stato oggetto di ammortamento in quanto patrimonializzato, e ciò anchese il costo sia, eventualmente, fittizio”.5. I superiori motivi, volti, in ultima analisi, a censurare la sentenzaimpugnata sotto il profilo della pretesa illegittimità della determinazionedel maggior reddito della società, si rivelano inammissibili, giacchéincorrono in vizio di specificità ed altresì di autosufficienza, atteso cheallegano avere la società ammortizzato i costi, ma non offrono alcunaconcreta dimostrazione di ciò, viepiù radicandola in precisi richiamidocumentali già versati agli atti dei giudizi di merito.Peraltro, par d’uopo rammentare che la S.C. già ha disatteso motiviidentici dedotti dalla società nel giudizio n. 12122 del 2016 R.G. (al qualein ricorso era richiesta la riunione del presente) esitato nella superioreordinanza n. 30872 del 2023.A fronte di ciò, tenuto conto dell’“estensione degli effetti riflessi delgiudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo alsocio” (Cass. n. 29900 del 2025), è a rilevarsi che, per consolidatagiurisprudenza, “nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, lapresunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragionedella sola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci difornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazionenon personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita ealla gestione della società” (Cass. n. 24907 del 2025; sulla medesimalinea, tra le più recenti, per tutte, Cass. n. 10004 del 2025).Nella specie, definitivamente accertati in capo alla società, per effettodella citata Cass. n. 30872 del 2023, gli utili extracontabili da cui derivanoi recuperi effettuati nei confronti della contribuente mediante l’avvisooggetto del presente giudizio, la medesima non offre prova contraria neisensi di cui ai richiamati insegnamenti.6. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Nulla è statuirsi sulle spese, in difetto di attività agenziale.Numero registro generale 28137/2017Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 16964/2026Data pubblicazione 30/05/2026Nondimeno la contribuente è “ex lege” tenuta al pagamento del cd.doppio contributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]