CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 31 maggio 2021 la Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, per quanto d'interesse in questa sede respingeva i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 21 ottobre 2019 della Corte di appello di Lecce, che aveva ribadito la penale responsabilità degli imputati in ordine a numerosi reati loro contestati, tra cui il reato di associazione di stampo mafioso. La Quinta sezione giudicava infondati o inammissibili tutti i motivi nei ricorsi contenuti. Era, in particolare, dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'atto di ricorso, presentato nel comune interesse degli imputati, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che denunciava la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Si trattava, secondo il giudice di legittimità, di questione inedita. E, anche a ritenere deducibile, per la prima volta in Cassazione, la preclusione derivante dal giudicato (alla stregua di un error in procedendo), la censura avrebbe potuto esaminarsi solo a condizione che la relativa cognizione non comportasse la necessità di accertamenti di fatto, alla Corte preclusi. Tale condizione non esisteva nel caso di specie rispetto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., giacché l'eventuale riscontro di sovrapponibilità delle condotte, dei tempi di loro commissione e di partecipi avrebbe impegnato il Collegio nei predetti, non consentiti, accertamenti. 2. Avverso la menzionata sentenza di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dal comune difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrono in via straordinaria per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. I ricorsi, contenuti in unico atto, sono illustrati da successiva memoria. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la svista percettiva in cui la Quinta sezione penale sarebbe incorsa, nel dare rilievo all'omissione del motivo di appello in ordine alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. La decisione di primo grado, in parte motiva, aveva infatti ancorato il giudizio di attuale operatività del clan Coluccia al mero dato storico dell'intervenuta definizione, in rito abbreviato e nella stessa sede giudiziaria, di altro procedimento penale, sicché la difesa, con l'appello, aveva potuto solo lamentare la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., in rapporto al fatto che la sentenza resa nel separato procedimento non fosse ancora divenuta irrevocabile. Era stata la Corte di appello a «implementare il ragionamento del sillogismo giudiziale», introducendo, a riprova della citata attuale operatività del clan, valutazioni facenti perno sugli atti di indagine relativo al separato procedimento. La Corte di appello aveva in tal modo duplicato la statuizione di merito sul punto, e solo a fronte di queste nuove argomentazioni era stato opportuno e doveroso eccepire la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. 2.2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la svista percettiva in cui la Quinta sezione penale sarebbe incorsa, avendo mancato di avvedersi che la Corte di appello, «implementando la motivazione del giudice di primo grado» nel senso indicato, aveva proceduto ad autonomo e duplicato accertamento della persistente operatività del clan Coluccia, con la inammissibile conseguenza che la vitalità di esso, cui i ricorrenti sono accusati di appartenere, è stato oggetto di due processi, dei quali, per puro caso, solo quello odierno risulta allo stato definito con sentenza formalmente irrevocabile, nonostante si tratti del processo in cui la questione è stata trattata in maniera sostanzialmente incidentale, con il rischio di risultanze confliggenti con il futuro esito definitivo del separato procedimento. La condanna per intraneità alla consorteria presupporrebbe l'accertamento giudiziale della sua esistenza nel periodo contestato e sul punto si registrerebbe la violazione del divieto di bis in idem, sfuggita alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280) che l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista, o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulteriormente connotato dal requisito della decisività, in quanto l'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore prospettato non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l'impugnazione straordinaria. 2. Entrambi i motivi di ricorso straordinario appaiono - a fronte di tali principi, e in via assorbente - inammissibili, perché evocano pretesi errori percettivi all'evidenza privi di decisività e concludenza. 2.1. La questione del ne bis in idem, sancito dall'ad 649 cod. proc. pen., è stata esaminata nel merito dalla Quinta sezione penale, ancorché ritenuta inedita.E' superfluo dunque discorrere in questa sede, ad opera del primo motivo di impugnazione straordinaria, se l'apprezzamento di novità della questione, risultato non preclusivo nel giudizio di legittimità già celebrato, si basasse (o meno) su una retta lettura degli atti interni al giudizio stesso. 2.2. La violazione del menzionato art. 649, nei termini prospettati nel secondo motivo di impugnazione straordinaria, non è in radice configurabile. La violazione presuppone una preclusione derivante dal giudicato formatosi per l'eadem res e l'eadem persona, e quindi l'identità anche soggettiva delle imputazioni (tra le molte, Sez. 5, n. 43485 del 07/04/2014, Bandu, Rv. 260828- 01). All'intervenuto giudicato è estensivamente equiparabile la situazione di litispendenza nella stessa sede, pur sempre, tuttavia, nella piena coincidenza, oggettiva e soggettiva, delle reiudicande (Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422-01). Ciò posto, non risulta che, nel separato processo, ancora in corso, gli odierni ricorrenti fossero essi stessi imputati di compartecipazione associativa; e, in più, lo fossero sulla base di una totale corrispondenza, anche temporale, di condotta partecipativa, nella sua concreta dimensione e manifestazione. L'accertamento dell'esistenza storica del sodalizio, del resto, è reiterabile, in via meramente incidentale, nei diversi processi che vedano imputati i singoli compartecipi, senza che ciò infranga il divieto di bis in idem. La svista percettiva, dedotta nel secondo motivo di impugnazione straordinaria, è dunque priva a priori di ogni funzionalità, nell'ottica di una fruttuosa riconsiderazione del motivo di ricorso ordinario facente perno sulla violazione del divieto predetto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi straordinari consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali