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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33560/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. TAMBORRA [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari la pena in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente, con confisca del denaro in sequestro ai sensi degli artt.240 bis cod.pen. e 85 bis Dpr 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, non essendo motivata la relazione di pertinenzialità del denaro con la perpetrazione del reato, ovvero che lo stesso costituisca profitto del reato ovvero difetto di motivazione con riferimento alla ipotesi di confisca per sproporzione di cui all'art.240 bis cod.pen. richiamato dall'art.85 bis Dpr 309/90.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente gene- rici, privi di analisi censoria della motivazione della sentenza impugnata e di spe- cifico confronto con il contenuto della motivazione adottata.

4. Quanto alla misura di sicurezza della confisca, che integra statuizione su- scettibile di impugnazione per violazione di legge, in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il giu- dice ha fornito coerente e adeguata giustificazione delle ragioni per cui il denaro sia stato sottoposto a confisca ai sensi dell'art.85 bis Dpr 309/90, non essendo richiesto ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. che il denaro abbia una relazione di pertínenzíalità con il reato o che costituisca profitto dello stesso, essendo stata assunta a fondamento dell'ablazione l'assenza dì idonea giustificazione da parte del ricorrente della provenienza del denaro di cui aveva la disponibilità per importo sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali, trattandosi di imputato che si è dichiarato disoccupato.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. TAMBORRA [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari la pena in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente, con confisca del denaro in sequestro ai sensi degli artt.240 bis cod.pen. e 85 bis Dpr 309/90. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, non essendo motivata la relazione di pertinenzialità del denaro con la perpetrazione del reato, ovvero che lo stesso costituisca profitto del reato ovvero difetto di motivazione con riferimento alla ipotesi di confisca per sproporzione di cui all'art.240 bis cod.pen. richiamato dall'art.85 bis Dpr 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente gene- rici, privi di analisi censoria della motivazione della sentenza impugnata e di spe- cifico confronto con il contenuto della motivazione adottata. 4. Quanto alla misura di sicurezza della confisca, che integra statuizione su- scettibile di impugnazione per violazione di legge, in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il giu- dice ha fornito coerente e adeguata giustificazione delle ragioni per cui il denaro sia stato sottoposto a confisca ai sensi dell'art.85 bis Dpr 309/90, non essendo richiesto ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. che il denaro abbia una relazione di pertínenzíalità con il reato o che costituisca profitto dello stesso, essendo stata assunta a fondamento dell'ablazione l'assenza dì idonea giustificazione da parte del ricorrente della provenienza del denaro di cui aveva la disponibilità per importo sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali, trattandosi di imputato che si è dichiarato disoccupato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2
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