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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26935/2026

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25 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello diCaltanissetta ha confermato la sentenza in data 24 giugno 2024 dal Tribunaledella medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità delpredetto imputato in relazione al reato di danneggiamento (art. 635, comma 2,cod. pen.) di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via commesso in data 13marzo 2020.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 336, 337, 340, 408 e ss. cod. proc. pen. e 635 cod. pen. pererronea affermazione della sussistenza della condizione di procedibilità perquerela avendo la Corte territoriale ritenuto che la costituzione di parte civiledella persona offesa integrerebbe di per sé la querela, senza però individuarequale atto sarebbe espressione della volontà punitiva;2.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione di attendibilitàdella persona offesa dal reato e della sufficienza della prova dichiarativa;3.

Violazione di legge e vizio in motivazione in relazione all’applicazionedella regola dell”oltre ogni ragionevole dubbio” alla luce del fatto che non vi sonofotografie riproducenti il danno cagionato, che non è stato individuato lostrumento per la causazione dello stesso, che non sono stati compiutiaccertamenti tecnici al riguardo;4.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. pertravisamento della prova ed omessa valutazione di elementi decisivi essendostata attribuita alle dichiarazioni della persona offesa una valutazione di5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elementosoggettivo del reato di danneggiamento;6.

Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e133 cod. pen. con particolare riguardo al diniego del riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche anche con conseguenti effetti sul trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato inquanto prospetta una valutazione della esistenza della querela in palesecontrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente econdivisibilmente richiamata a pag. 4 della sentenza impugnata;che, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, meritevoli ditrattazione congiunta, relativi alla valutazione di inattendibilità della personaoffesa ed all’elemento soggettivo del reato di danneggiamento, oltre cheriproduttivi di questioni correttamente esaminate con motivazione congrua elogica da parte della Corte di appello sono tutti manifestamente infondati;che, non sono consentite in sede di legittimità tutte le doglianze checensurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento;che il motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge inrelazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base dellacondanna per il reato ascritto all’imputato non è deducibile, in quanto le regoledettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazionidella persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penaleresponsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,della credibilità soggettiva della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suoracconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispettoa quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n.41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214);che nel caso in esame il denunciato vizio di motivazione è, come detto,manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogicaargomentazione di cui a pag. 4 della sentenza impugnata;che, quanto all’individuazione elemento soggettivo del reato incontestazione la Corte di appello vi ha dato risposta a pag. 5 della sentenzaimpugnata e che la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce ungiudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quandosia, come nel caso in esame sorretta da logica e adeguata motivazione; trattasi,infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appelloed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica econforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa CorteSuprema;che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, comecorrettamente evidenziato nella sentenza impugnata, il danno cagionatoall’autovettura della persona offesa è stato constato dal personale di P.G.intervenuto con la conseguenza che, anche alla luce della positiva valutazione didall’assenza di rilievi fotografici e che, dato il tempo trascorso primadell’intervento della polizia, l’imputato ha avuto tutto il tempo di disfarsidell’oggetto con il quale aveva provocato il danneggiamento.[OSCURATO:PERSONA], poi, che con riguardo al sesto motivo di ricorso la Corte haevidenziato che l’imputato non ha di fatto mostrato alcun atteggiamentocollaborativo e che non sussistono elementi positivamente valutabili a caricodello stesso in tal modo facendo corretta applicazione del principio di dirittosecondo il quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis,disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610), situazione questa che ripercuote i suoi effettianche sulla determinazione complessiva del trattamento sanzionatoriocorrettamente effettuata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello diCaltanissetta ha confermato la sentenza in data 24 giugno 2024 dal Tribunaledella medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità delpredetto imputato in relazione al reato di danneggiamento (art. 635, comma 2,cod. pen.) di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via commesso in data 13marzo 2020.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 336, 337, 340, 408 e ss. cod. proc. pen. e 635 cod. pen. pererronea affermazione della sussistenza della condizione di procedibilità perquerela avendo la Corte territoriale ritenuto che la costituzione di parte civiledella persona offesa integrerebbe di per sé la querela, senza però individuarequale atto sarebbe espressione della volontà punitiva;2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione di attendibilitàdella persona offesa dal reato e della sufficienza della prova dichiarativa;3. Violazione di legge e vizio in motivazione in relazione all’applicazionedella regola dell”oltre ogni ragionevole dubbio” alla luce del fatto che non vi sonofotografie riproducenti il danno cagionato, che non è stato individuato lostrumento per la causazione dello stesso, che non sono stati compiutiaccertamenti tecnici al riguardo;4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. pertravisamento della prova ed omessa valutazione di elementi decisivi essendostata attribuita alle dichiarazioni della persona offesa una valutazione di5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elementosoggettivo del reato di danneggiamento;6. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e133 cod. pen. con particolare riguardo al diniego del riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche anche con conseguenti effetti sul trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato inquanto prospetta una valutazione della esistenza della querela in palesecontrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente econdivisibilmente richiamata a pag. 4 della sentenza impugnata;che, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, meritevoli ditrattazione congiunta, relativi alla valutazione di inattendibilità della personaoffesa ed all’elemento soggettivo del reato di danneggiamento, oltre cheriproduttivi di questioni correttamente esaminate con motivazione congrua elogica da parte della Corte di appello sono tutti manifestamente infondati;che, non sono consentite in sede di legittimità tutte le doglianze checensurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento;che il motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge inrelazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base dellacondanna per il reato ascritto all’imputato non è deducibile, in quanto le regoledettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazionidella persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penaleresponsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,della credibilità soggettiva della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suoracconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispettoa quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n.41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214);che nel caso in esame il denunciato vizio di motivazione è, come detto,manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogicaargomentazione di cui a pag. 4 della sentenza impugnata;che, quanto all’individuazione elemento soggettivo del reato incontestazione la Corte di appello vi ha dato risposta a pag. 5 della sentenzaimpugnata e che la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce ungiudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quandosia, come nel caso in esame sorretta da logica e adeguata motivazione; trattasi,infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appelloed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica econforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa CorteSuprema;che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, comecorrettamente evidenziato nella sentenza impugnata, il danno cagionatoall’autovettura della persona offesa è stato constato dal personale di P.G.intervenuto con la conseguenza che, anche alla luce della positiva valutazione didall’assenza di rilievi fotografici e che, dato il tempo trascorso primadell’intervento della polizia, l’imputato ha avuto tutto il tempo di disfarsidell’oggetto con il quale aveva provocato il danneggiamento.[OSCURATO:PERSONA], poi, che con riguardo al sesto motivo di ricorso la Corte haevidenziato che l’imputato non ha di fatto mostrato alcun atteggiamentocollaborativo e che non sussistono elementi positivamente valutabili a caricodello stesso in tal modo facendo corretta applicazione del principio di dirittosecondo il quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis,disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610), situazione questa che ripercuote i suoi effettianche sulla determinazione complessiva del trattamento sanzionatoriocorrettamente effettuata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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