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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 33791/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27265/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elett. dom. presso quest'ultimo nello studio in [OSCURATO:PERSONA], via Leonardo da Vinci 27; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Serlio 8/2, presso lo studio del procuratore [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 426 C/D; -intimata - 12 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1353/2014, depositata il 13 marzo 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1353/2014, depositata il 13 marzo 2014, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, aveva annullato l'atto di intimazione di pagamento per Iva 1993; - il ricorso è affidato a due motivi; i convenuti non si sono costituiti; - con istanza del 2 aprile 2021, il contribuente ha dichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 3 comma 8 del D.L. 23.01.18 n. 119 (convertito con legge 17.12.2018 n. 136) e 16-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, accolta come da comunicazione dell'agente per la riscossione, e di rinunciare al giudizio; - la dichiarazione di rinuncia -quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio- se non è idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), vale comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione della causa e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01; Cass. n. 15980/2006); - nulla per le spese non essendosi i convenuti costituiti in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]Mari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27265/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elett. dom. presso quest'ultimo nello studio in [OSCURATO:PERSONA], via Leonardo da Vinci 27; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Serlio 8/2, presso lo studio del procuratore [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 426 C/D; -intimata - 12 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1353/2014, depositata il 13 marzo 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1353/2014, depositata il 13 marzo 2014, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, aveva annullato l'atto di intimazione di pagamento per Iva 1993; - il ricorso è affidato a due motivi; i convenuti non si sono costituiti; - con istanza del 2 aprile 2021, il contribuente ha dichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 3 comma 8 del D.L. 23.01.18 n. 119 (convertito con legge 17.12.2018 n. 136) e 16-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, accolta come da comunicazione dell'agente per la riscossione, e di rinunciare al giudizio; - la dichiarazione di rinuncia -quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio- se non è idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), vale comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione della causa e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01; Cass. n. 15980/2006); - nulla per le spese non essendosi i convenuti costituiti in giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]Mari
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