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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1116/2007

ECLI:EU:T:2007:246
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 7 settembre 2007 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Bankinter (ENCUENTA) (causa T‑49/06) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Procedimento di opposizione – Art. 63, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 – Carenza di legittimazione ad agire – Irricevibilità» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Persone ammesse a proporre ricorso e a essere parti del procedimento (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 4) (v. punti 22‑24) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 dicembre 2005 (procedimento R 1116/2005-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bankinter, SA e la [OSCURATO:PERSONA] de Cajas de [OSCURATO:PERSONA] della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] de Cajas de [OSCURATO:PERSONA] comunitario interessato: [OSCURATO:PERSONA] denominativo ENCUENTA, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 36 e 38 – Domanda di registrazione n. 2.534.584 Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Bankinter, SA [OSCURATO:PERSONA] o segno fatto valere: [OSCURATO:PERSONA] figurativo comunitario ecuenta ebankinter per prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 38 – [OSCURATO:PERSONA] n. 2.396.760 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Inammissibilità del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare l’integralità delle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 7 settembre 2007 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Bankinter (ENCUENTA) (causa T‑49/06) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Procedimento di opposizione – Art. 63, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 – Carenza di legittimazione ad agire – Irricevibilità» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Persone ammesse a proporre ricorso e a essere parti del procedimento (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 4) (v. punti 22‑24) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 dicembre 2005 (procedimento R 1116/2005-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bankinter, SA e la [OSCURATO:PERSONA] de Cajas de [OSCURATO:PERSONA] della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] de Cajas de [OSCURATO:PERSONA] comunitario interessato: [OSCURATO:PERSONA] denominativo ENCUENTA, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 36 e 38 – Domanda di registrazione n. 2.534.584 Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Bankinter, SA [OSCURATO:PERSONA] o segno fatto valere: [OSCURATO:PERSONA] figurativo comunitario ecuenta ebankinter per prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 38 – [OSCURATO:PERSONA] n. 2.396.760 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Inammissibilità del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare l’integralità delle spese.
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