Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1116/2007
ECLI:EU:T:2007:246
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 7 settembre 2007 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Bankinter (ENCUENTA)
(causa T‑49/06)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Procedimento di opposizione – Art. 63, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 – Carenza di legittimazione ad agire – Irricevibilità»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Persone ammesse a proporre ricorso e a essere parti del procedimento (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 4)
(v. punti 22‑24)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 dicembre 2005 (procedimento R 1116/2005-2),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bankinter, SA e la [OSCURATO:PERSONA] de Cajas de [OSCURATO:PERSONA] della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] de Cajas de [OSCURATO:PERSONA] comunitario interessato:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo ENCUENTA, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 36 e 38 – Domanda di registrazione n. 2.534.584
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:
Bankinter, SA
[OSCURATO:PERSONA] o segno fatto valere:
[OSCURATO:PERSONA] figurativo comunitario ecuenta ebankinter per prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 38 – [OSCURATO:PERSONA] n. 2.396.760
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Inammissibilità del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare l’integralità delle spese.