CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 agosto 1983
Cassazione n. 01118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1983 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché lo stesso non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente si limita a censurare l'omessa motivazione sulla sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, senza indicare gli elementi alla base della propria doglianza); Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato perché afferente ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice di appello ha puntualmente motivato circa il diniego alla concessione delle circostanze attenuanti genetiche, tenendo conto non del titolo del reato, ma della gravità dell'azione posta in essere da Arena e dell'assenza di elementi che potessero essere valorizzati ai fini della mitigazione della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.