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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06608/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Alle ore 13:49 l'udienza viene sospesa Alle ore 14:59 l'udienza riprende. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dell'8 novembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa il 20 novembre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., poiché in provincia di [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte della c.d.

"famiglia di [OSCURATO:PERSONA]" articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" dagli anni Novanta sino al mese di dicembre 2017; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., perché, quale imprenditore titolare di un impianto per la produzione di calcestruzzo (insieme a [OSCURATO:PERSONA]), nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] dalla fine degli anni Novante sino al 2017, aveva favorito l'attività dell'organizzazione criminale e aveva svolto il ruolo di intermediario tra l'associazione mafiosa "cosa nostra" e le ditte che eseguivano lavori edili pubblici e privati e aveva reso edotti gli affiliati dello svolgimento dei lavori edili sul territorio in cambio del sostegno mafioso per il conseguimento di forniture di calcestruzzo a danno di altre ditte (circostanza che gli aveva permesso di non doversi attenere a parametri concorrenziali).

La Corte di appello ha evidenziato che, dalle intercettazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evinceva il ruolo di comando a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (sia pure con ruolo subordinato rispetto a quello svolto dal capo cosca «zio Turi» [OSCURATO:PERSONA]), per la riscossione di crediti e il pagamento delle somme estorte ad imprenditori locali in favore della cosca costituente un'articolazione dell'associazione mafiosa detta «cosa nostra», nonché sul regime di monopolio che la ditta riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e Falzone aveva assunto nella vendita del calcestruzzo, grazie alla compiacenza del sodalizio riferibile a [OSCURATO:PERSONA] nella parte bassa di [OSCURATO:PERSONA], realizzata in cambio di intermediazioni con altre ditte per il pagamento delle estorsioni localmente denominate «messe a posto». [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto per la riscossione di un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], per la risoluzione delle questioni legate ad uno sconfinamento di cavalli e per prevenire la reazione delittuosa a seguito del duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 18 luglio 2015 (fatto dal quali si evinceva il potere di [OSCURATO:PERSONA] di opporre il veto sul progetto omicidiario conseguente al duplice omicidio).

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avevano indicato un intervento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] quale ambasciatore del reggente di quel t r U periodo della cosca presso [OSCURATO:PERSONA] (esponente della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]), che gestiva tutte le estorsioni per conto dell'organizzazione in tutta la provincia di [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a tutelare la posizione della ditta [OSCURATO:PERSONA]Falzone di cui intendeva procurare l'esenzione dal c.d. pizzo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva chiarito di aver avuto con [OSCURATO:PERSONA] strettissimi rapporti personali sino al 2005 e che vi era stato un sostegno economico del boss [OSCURATO:PERSONA] a soggetti a lui riconducibili (come [OSCURATO:PERSONA] ucciso nel 2000 da Angelo di Dio e [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] è quindi progressivamente passato da vittima delle estorsioni di Mililli e Minicapilli del 1997 a colluso con la cosca, dapprima rivolgendosi a Timpanaro, soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA], e poi a [OSCURATO:PERSONA], dal quale il [OSCURATO:PERSONA] si era recato accompagnato da [OSCURATO:PERSONA]; successivamente, Falzone (coimputato) socio di [OSCURATO:PERSONA], si recava da [OSCURATO:PERSONA] per invocare l'esenzione dal pizzo a seguito della pregressa intercessione del [OSCURATO:PERSONA].

Nello stesso anno, [OSCURATO:PERSONA] si era prestato a fungere da intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e l'impresa palermitana incaricata della realizzazione di un tratto curvilineo dallo svincolo dell'autostrada per andare verso [OSCURATO:PERSONA] bassa. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l'episodio narrato dal fratello Carmelo riguardante l'impegno preso dal [OSCURATO:PERSONA] per garantirgli l'esonero dalle estorsioni per i lavori in corso nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca padroneggiato da [OSCURATO:PERSONA].

A questo scopo era stato dato un assegno a [OSCURATO:PERSONA], per rimborsargli quanto lo stesso Di venti aveva sborsato a [OSCURATO:PERSONA] per l'abbandono di questo progetto estorsivo. [OSCURATO:PERSONA], figlio del capomafia [OSCURATO:PERSONA], aveva ricostruito i rapporti tra i soci [OSCURATO:PERSONA] e Falzone e il padre il quale non li aveva sottoposti ad estorsione ma, in cambio, aveva ricevuto gratuitamente forniture di calcestruzzo.

In particolare, il collaboratore di giustizia aveva riferite sulla estorsione procurata da [OSCURATO:PERSONA] e praticata in danno dell'impresa di Palermo che stava effettuando i lavori in un tratto di strada curvilineo nella zona di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che il padre, per compensarlo di una precedente fornitura di calcestruzzo effettuata, aveva deciso di lasciare nelle mani dell'imputato il provento della cosiddetta messa a posto, mentre venivano procacciati da parte di Leonardo occasioni di lavoro, sicché secondo i giudici di appello tali dichiarazioni costituivano riscontro alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avendo preso parte alla prima parte della medesima vicenda, non era a conoscenza dei dettagli riguardanti la successiva definizione della stessa su tale aspetto; il procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] era stato definito con il patteggiamento. 3 ; Il mercato della fornitura del calcestruzzo era quindi alterato, secondo la Corte di appello che ha dato così credito al collaboratore di giustizia, per il fatto che le forniture venivano ripartite tra l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] e quella concorrente di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito, inoltre, hanno valorizzato altre dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo di Dio, [OSCURATO:PERSONA] e Liborio di Dio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito a finanziare la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] mediante forniture gratuite di calcestruzzo dei singoli associati allorquando costoro ne avevano avuto necessità, com'era capitato a [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore la Delia; il collaboratore aveva, quindi, ricostruito due fasi nella gestione del rapporto della cosca col [OSCURATO:PERSONA]: nella prima, l'imprenditore avrebbe ricambiato mediante fornitura gratuita di calcestruzzo agli associati le commesse che la consorteria mafiosa gli aveva procurato; nella seconda fase, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a pagare tali commesse alla cosca con denaro contante nella misura di 2.000 lire a metro cubo.

In questo senso, secondo il giudice di merito, coincidevano anche le dichiarazioni di Angelo di Dio, che aveva riferito l'ammontare del compenso di 2.000 lire per ogni metro cubo di calcestruzzo venduto alle ditte procurate dalla cosca.

E' sato preso in considerazione anche il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liborio di Dio (padre di Angelo e cognato di [OSCURATO:PERSONA]), che aveva riferito di una riunione con [OSCURATO:PERSONA] alla quale [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di partecipare, accettandone tuttavia l'esito.

La riunione avrebbe avuto per oggetto l'equiparazione dei due imprenditori operanti nel settore ([OSCURATO:PERSONA] e Riccardi), in tal modo superando le preferenze che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato nei riguardi della ditta di [OSCURATO:PERSONA], mentre Liborio di Dio propendeva per una equiparazione.

In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi a Riccardi aveva detto che, nel caso in cui avesse voluto condividere con [OSCURATO:PERSONA] l'accesso a tale mercato, avrebbe dovuto versare un importo di danaro di 5.000 lire al metro cubo, così tentando di scoraggiare Riccardi, distorcendo volutamente quanto effettivamente versato da [OSCURATO:PERSONA], cioè la somma di 2.000 lire.

Dalla diversa finalità perseguita da detti soggetti, secondo il giudice di merito si evinceva la compatibilità delle due versioni in ordine alla cifra versata da [OSCURATO:PERSONA] alla cosca per ogni metro cubo di calcestruzzo fornito alle ditte procurate dal sodalizio mafioso.

In definitiva, il giudice di merito ha ritenuto provato il sostegno dato dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] alle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], mediante la corresponsione di utilità economiche, l'intermediazione nelle estorsioni praticate P 4 ,71( in danno delle altre imprese e la segnalazione di lavori in corso allo scopo di provvedere alla consequenziale "messa a posto".

A questo proposito, valorizzando le convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno ritenuto provato il privilegio riconosciutogli dalle predette famiglie mafiose per operare in condizioni di alterazione del mercato locale nelle forniture di calcestruzzo.

Nella sentenza impugnata viene sottolineato che di vero e proprio accordo gestito e garantito da "cosa nostra" avevano parlato, altresì, Liborio di Dio e [OSCURATO:PERSONA].

Da ultimo, venivano prese in considerazione le dichiarazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e Rinaldi, nell'ambito delle quali veniva manifestato l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a estromettere [OSCURATO:PERSONA] dal rapporto di fornitura di calcestruzzo che si era assicurato nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e così favorire l'assegnazione della commessa e l'impresa Falzone-[OSCURATO:PERSONA].

In forza di quanto sopra, la Corte di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato a titolo di concorso all'associazione per delinquere di tipo mafioso, definita "cosa nostra", operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], essendosi messo a disposizione delle famiglie mafiose dominanti in [OSCURATO:PERSONA] dalla fine degli anni Novanta e fino al 2016 (epoca della vicenda riferita da [OSCURATO:PERSONA]).

2. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 125, comma 3, 530 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., perché la Corte di appello avrebbe in maniera apodittica rigettato i motivi di appello, dopo essersi limitata a elencare i profili di accusa già acriticamente recepiti dal giudice di primo grado.

In particolare, il giudice di merito non avrebbe spiegato le ragioni per le quali andavano disattesi i rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata dalla difesa l'11 ottobre 2021, nella quale si erano offerte letture alternative delle prove acquisite.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, argomentando in maniera più dettagliata il primo motivo di ricorso, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che le dichiarazioni intercettate (all'interno dell'autovettura) di [OSCURATO:PERSONA] erano delle mere millanterie che lo stesso aveva esplicitato al fine di accreditarsi con l'interlocutore, come da lui stesso chiarito nell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero.

La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe spiegato perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al pubblico ministero di non sapere che [OSCURATO:PERSONA] appartenesse all'associazione di tipo mafioso in esame, sicché anche l'espressione intercettata «Carmelo è cosa nostra» andava interpretata diversamente come l'altra espressione «cumanna cca» (qui comanda).

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non era stato dimostrato il legame (o i contatti diretti) dell'imputato con i mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal 1990 al 2017, nonostante fossero stati sentiti i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e nonostante siano stati travati in questo procedimento 9— atti di altri fascicoli degli ultimi venti anni, con i quali erano state effettuate molteplici indagini, che avevano avuto a oggetto le attività delle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] e provincia.

Secondo il ricorrente, tale circostanza rendeva contraddittoria la prova della sussistenza del numero delle tre persone, quale elemento necessario al perfezionamento del reato accertato.

2.4. Con il quarto motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto che solo [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] si era presentato in un bar come reggente della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto inverosimile, stante la riservatezza che solitamente contraddistingue gli appartenenti all'associazione di tipo mafioso di "cosa nostra".

Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il giudice di merito non avrebbe valutato la verosimiglianza, la precisione, la costanza la reiterazione e la coerenza logica del contenuto delle intercettazioni a danno di [OSCURATO:PERSONA], come, invece, previsto dalla giurisprudenza di legittimità, ma si sarebbe limitato a evidenziare che tali intercettazioni non avessero bisogno di riscontri esterni individualizzanti.

In realtà, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati sentiti dal pubblico ministero e avevano escluso che l'imputato appartenesse a "cosa nostra".

Nel ricorso, infine, si evidenzia che, nei quattro anni di indagini, non erano emerse condotte penalmente rilevanti poste in essere da [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con motivi nuovi depositati il 4 ottobre 2022, il ricorrente precisa di essersi riferito alle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che gli stessi si erano riferiti a circostanze apprese da altri soggetti che non sono mai stati escussi.

Inoltre, la locuzione avvalersi di cui all'art. 416-bis cod. pen. implica una esteriorizzazione della condotta derivante dalla forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo che non è stata rinvenuta negli atti processuali. 6 lut Da ultimo, i giudici di merito non avrebbero considerato che la condotta di accompagnare un imprenditore da un capomafia per chiedere l'esenzione e/o la riduzione del pizzo non costituisce compartecipazione ex art. 416-bis cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Preliminarmente, il ricorrente evidenzia che, in forza dei sei processi penali presi in considerazione dai giudici di merito, era risultato che il potere mafioso dalla seconda metà degli anni Novanta al 2017 era passato di mano tra più famiglie: dapprima [OSCURATO:PERSONA] (c.d. processo Leopardo) che insieme a Mililli e Minicapilli aveva gestito le estorsioni ai danni degli operatori economici; dal 1999, [OSCURATO:PERSONA] della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] era stato soppiantato da esponenti di altre famiglie come [OSCURATO:PERSONA], che aveva accentrato il controllo mafioso dell'intera provincia tranne che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui compagini avevano continuato a godere di una, seppur limitata, autonomia economica e operativa; il potere mafioso, poi era passato a [OSCURATO:PERSONA], esponente della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] che, dal 2006, aveva soppiantato la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle estorsioni in tutta la provincia, tranne nelle città di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto che durante i periodi di detenzione del capo il reggente fosse [OSCURATO:PERSONA]); nel 2014 il c.d. processo [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato il cambiamento ulteriore degli equilibri mafiosi a favore della cosca di Leonforte di [OSCURATO:PERSONA], sicché appariva improbabile che i contenuti degli accordi tra vittime o contigui e ricattatori rimanesse inalterato nel tempo, atteso che il pizzo era oggetto delle più varie spartizioni, secondo regole che subivano improvvise modifiche e conflitti di competenza tra i diversi contrapposti esattori.

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è illogica nel momento in cui la Corte di appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] (e coloro che, nel tempo, si erano avvicendati al comando del potere mafioso), il quale si era avvicendato nel potere mafioso, si era arrogato il potere di rilasciare il proprio nulla osta alternativamente all'imputato e a Ricca rdi (pagg. 4 e 46 della sentenza), per poi escludere in modo incomprensibile la penale rilevanza della condotta del solo [OSCURATO:PERSONA], titolare della "IMIC" (l'altra ditta di calcestruzzo avvantaggiata).

La Corte di appello, così facendo, avrebbe omesso di considerare che la posizione dell'imputato era di totale soggezione ai voleri dei ricattatori, piuttosto che di complice coinvolgimento con reciproche utilità, nonostante lo stesso giudice di merito avesse omesso di spiegare le modalità attraverso le quali l'associazione per delinquere di tipo mafioso avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle imprese, anche considerando che il bacino di utenza della realtà economica locale era costituito interamente da privati.

Vi era invece l'impresa "Sicil concrete" riferibile a [OSCURATO:PERSONA], secondo le sentenze di merito, che aveva ricevuto le commesse dell'università Kore (pag. 234 sentenza di primo grado).

Tale impresa era presente a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 224/226) e sarebbe stata appoggiata sul piano commerciale dal potere mafioso, sicché vi sarebbe un'illogicità della sentenza su tale punto, per il fatto che la mafia avrebbe appoggiato un concorrente di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA], su segnalazione di [OSCURATO:PERSONA] (affine di [OSCURATO:PERSONA]) aveva affidato alla ditta dei Gangi la fornitura del calcestruzzo per il parco eolico e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto solo per far "mettere a posto" la ditta di Gangi e non già per impedirne la presenza a [OSCURATO:PERSONA]; infatti, non sono stati compiuti attentati ai suoi danni.

Secondo il ricorrente, dall'analisi del fascicolo, l'unico episodio contestato, nel quale astrattamente vi era stata una condotta riferibile alla "messa a posto", riguardava un imprenditore palermitano, ma lo stesso episodio non era stato approfondito e riscontrato: su tale punto, infatti, il giudice di merito aveva affermato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA], senza però considerare che le une erano state rese il 24 marzo 2017 e le altre risalivano al 3 luglio 2001 (ed erano, quindi, conosciute da tutti, compreso [OSCURATO:PERSONA], essendo state rese note nei procedimenti in cui erano state usate).

Anche le censure difensive sull'interessamento di Giuseppe di Venti in favore di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Carmelo e [OSCURATO:PERSONA], per indurre [OSCURATO:PERSONA] (sodale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla cosca di [OSCURATO:PERSONA]) a desistere dal tentativo di estorcere il "pizzo" per un appalto nel territorio di sua competenza, non sarebbero state esaminate dalla Corte di appello.

Sul punto, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che il fratello, per sdebitarsi del fattivo intervento del ricorrente, lo avrebbe ricompensato girandogli un assegno paro a euro 2.500,00.

In particolare, la difesa aveva eccepito che Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] avevano intensi rapporti con la cosca di [OSCURATO:PERSONA], che gli consentivano di poter direttamente intercedere presso il Monachino in favore del fratello costruttore con ben maggiore incisività di quanto ne poteva avere [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la causale della girata dell'assegno evocato da [OSCURATO:PERSONA] andava individuata nei progressi crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] per forniture di calcestruzzo a [OSCURATO:PERSONA], come era stato dimostrato dalla inclusione di tale titolo di credito nella contabilità redatta ed acquisita agli atti delle indagini preliminari (pagina 105 della sentenza di primo grado).

Altro punto del ricorso attiene alla figura di [OSCURATO:PERSONA] e dell'atteggiamento protettivo da lui tenuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] dalle pretese estorsive avanzate prima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA], onde inferirne la contiguità dell'imprenditore con la cosca calatina.

In merito a tale questione, vi sarebbe stato un disinteresse della Corte di appello, nonostante lo stesso giudice di primo grado avesse evocato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] circa un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale quest'ultimo aveva criticato la gestione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suscitando il nervosismo di [OSCURATO:PERSONA] e il pianto dell'imprenditore (pagina 30 della sentenza di primo grado); inoltre, il giudice di primo grado aveva affermato che vi era stato disinteresse di [OSCURATO:PERSONA] circa la gestione e la distribuzione del provento delle estorsioni subite dagli imprenditori della provincia, avendo quale unico fine quello di mantenere l'autonomia operativa e soprattutto economica della cosca di [OSCURATO:PERSONA] (pagina 34 della sentenza di primo grado e pagina tre della sentenza d'appello).

Da questi elementi si evinceva non la finalità di tutelare gli interessi dell'imprenditore, quanto piuttosto quella del mantenimento dell'assoluto incontrastato controllo delle attività economiche soggette al pizzo coattivo (pagina 32 della sentenza impugnata).

Se ne doveva dedurre, in definitiva, uno stato di soggezione del ricorrente nei confronti dei numerosi estortori, anche considerando che il giudice di merito non aveva saputo spiegare le modalità con le quali l'organizzazione mafiosa aveva impedito la libera concorrenza degli altri imprenditori nell'acquisizione di commesse di forniture di calcestruzzo, atteso che le sentenze di merito hanno dato conto dell'incontrastata presenza nel mercato di riferimento della società "[OSCURATO:PERSONA]".

3.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., perché i principi giurisprudenziali in tema di concorso esterno in associazione mafiosa e di discrimine fra l'imprenditore "colluso" e l'imprenditore "vittima" avrebbero dovuto imporre di esaminare il rapporto sinallagmatico tra la consorteria criminale e il [OSCURATO:PERSONA], atteso che da tutti gli elementi emersi nel procedimento, evidenziati dalle sentenze di merito, restava escluso che tale condotta avesse influito in minima parte sulla efficacia causale al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio dedito esclusivamente alle estorsioni.

Secondo il ricorrente, quindi, vi sarebbe un conflitto della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità espressa dalle Sezioni unite nei processi "Carnevale", "Mannino" e "Impastato", rispettivamente nel 2002, nel 2005 e nel 2015, sul concorso esterno nell'associazione mafiosa, per la quale il contributo del concorrente esterno deve porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività esecutive del programma criminoso, così da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita nell'organismo criminale.

Nel caso di specie, invece, l'imputato, a fronte del periodico pagamento del "pizzo" (in natura, mediante forniture gratuite di calcestruzzo, o in denaro), non aveva conseguito alcun vantaggio illecito in termini di acquisizione di supremazia commerciale, ottenuta mediante il violento allontanamento di eventuali concorrenti del mercato territoriale del calcestruzzo, aspirando unicamente ad assicurare la sopravvivenza della propria azienda.

Del pari erronea si rivelava l'asserita conclusione di un contratto illecito, perché la prestazione sinallagmatica presuppone di necessità una condizione di parità di autodeterminazione da parte dei contraenti, requisiti entrambi esclusi con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], che ha sempre dovuto cedere alle condizioni impostegli dai suoi aguzzini.

3.3. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., perché, in ordine alla prescrizione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che i collaboratori di giustizia si erano fermati a riferire fatti fino all'anno 2001; successivamente, vi erano stati soltanto due episodi relativi alle intimidazioni subite da [OSCURATO:PERSONA] del 2016 e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2013, sulla cui palese inconsistenza si è già detto; pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe necessario applicare la disciplina antecedente la novella introdotta dalla legge n. 251 del 2005, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato in tutti i motivi che essendo tutti inerenti il profilo probatorio del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. vengono qui trattati unitariamente.

La Corte di appello ha preliminarmente evidenziato che, dalle emergenze ricavabili dalle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, era possibile evincere l'operatività nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] dell'associazione per delinquere di tipo mafioso definita "cosa nostra", storicamente articolata in cinque famiglie insediate in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che, le conversazioni intercettate il 14 novembre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] (il quale era risultato appartenere all'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia di Leonforte e non era consapevole delle attività tecniche in corso di esecuzione) e [OSCURATO:PERSONA] avevano disvelato elementi utili a fare chiarezza riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che il primo aveva affermato che l'imputato apparteneva a "cosa nostra".

Anche dalle intercettazioni del 18 novembre 2016 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figlio del predetto Salvatore) era emerso che [OSCURATO:PERSONA] fosse colui che comandava sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] (risultando secondo solo al capomafia [OSCURATO:PERSONA]).

Infine, dalle intercettazioni effettuate il giorno 1 giugno 2015 tra [OSCURATO:PERSONA], la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e la figlia Claudia, era emerso che il primo, spinto dalla necessità di sanare un diverbio insorto tra il genero e un terzo soggetto di [OSCURATO:PERSONA] per questioni inerenti uno sconfinamento di cavalli, aveva ipotizzato di rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA], non escludendo comunque la possibilità di ricorrere direttamente a [OSCURATO:PERSONA] (definito "zu Turiddu").

Secondo la Corte di appello, la bontà di tali dichiarazioni non poteva essere messa in discussione dal fatto che i relativi contenuti potessero essere stati influenzati dal colloquio investigativo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e un poliziotto il 13 novembre 2015, posto che lo stesso si era già espresso in passato in termini del tutto sovrapponibili a quelli utilizzati dagli interlocutori in occasione delle attività tecniche risalenti a epoca successiva.

Successivamente, dall'intercettazione del 3 marzo 2016 era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati convocati da [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva richiamati per problemi relativi a forniture di calcestruzzo dallo stesso autorizzate.

Con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (persona definitivamente condannata per il reato di associazione di tipo mafioso, commesso fino al 2001, e per vari episodi estorsivi aggravati dal c.d. metodo mafioso, commessi in concorso 11 o con Leonardo, vertice della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], soggetto deputato dal sodalizio a porre in essere le estorsioni quando Leonardo era stato allontanato dal territorio per vicissitudini giudiziarie), la Corte di appello ha evidenziato che lo stesso, sentito il 24 marzo 2017, aveva riferito di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] (presso [OSCURATO:PERSONA]), che si era a lui presentato in funzione vicaria rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (alla cui famiglia lo stesso apparteneva) perorando l'esenzione dalle estorsioni 1f > degli imprenditori Venti e Falzone.

Il collaboratore, inoltre, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era colui che sottoponeva a estorsione le imprese che operavano a [OSCURATO:PERSONA] e si occupava di recapitare i messaggi di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di merito, infine, ha evidenziato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] era del tutto disinteressato alla spartizione dei ricavi illeciti raccolti a livello provinciale e alle faide che avevano creato opposizioni tra le rimanenti famiglie operanti sul medesimo territorio - avevano trovato riscontro nel contenuto delle intercettazioni prog. 23448 del 3 marzo 2016, dalle quali si evinceva che [OSCURATO:PERSONA], riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato che questi era un personaggio abbastanza riservato nel panorama associativo che «mangiava da solo e non guardava nessuno».

Ulteriori elementi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione ex art. 416- bis cod. pen. erano emersi dalle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il 18 luglio 2015) e - nello specifico - dal contenuto del dialogo intercorso il 2 agosto 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell'imputato) e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale quest'ultimo si voleva sincerare del fatto che il padre del primo non lo avesse considerato corresponsabile dei furti per i quali si riteneva che Marcellino fosse stato ucciso (vi era prova che lo stesso Folisi, il 12 agosto 2015, aveva poi incontrato l'imputato presso la sua azienda agricola, al fine di giurare ancora una volta la sua estraneità a tali furti).

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che, preliminarmente alla commissione del duplice omicidio, persone estranee al paese si erano rivolte al padre al fine di richiedergli la necessaria autorizzazione, ottenendo il relativo nulla osta.

La Corte di appello, quindi, ha fornito ampia e ineccepibile motivazione ed ha evidenziato che tali emergenze dimostravano adeguatamente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], secondo solo a [OSCURATO:PERSONA].

Si consideri, infatti, che la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661).Dal contenuto delle intercettazioni era emerso l'effettivo esercizio di poteri di signoria mafiosa nell'ambito del territorio di riferimento.

Su tale punto, secondo il giudice di merito, apparivano particolarmente rilevanti le parole del figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto il potere del padre di opporre il veto sul sopra citato progetto omicidiario, potere che poteva spettare solo a chi esercitava una signoria mafiosa sul territorio.

Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, infatti, è necessario (e sufficiente) che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617).

Stante la pregnanza dei suddetti elementi indicati in sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare il suo pieno e costante inserimento nel sodalizio mafioso, tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio hanno trovato implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado ivi richiamata, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

A tal fine, giova evidenziare che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455).

La figura del c.d. imprenditore colluso (e, quindi, colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità) si . /f/ deve, però, differenziare dalla figura del c.d. imprenditore vittima, colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a ridurre tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318).

La differenza tra le due figure si colloca quindi nel diverso atteggiarsi dal punto di vista materiale e psicologico del rapporto del singolo con la societas sceleris: l'imprenditore vittima si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe o lo induce a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno.

L'imprenditore può, invece, reputarsi "colluso" allorquando abbia posto in essere condotte nell'ambito di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè aderisca alla "clausola contrattuale" impostagli dalla societas - sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale.

Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria (che, quindi, vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi), nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di timore psicologico nei confronti dell'altro contraente, ma accetta di versare le somme quale mera clausola di un accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica.

Nel caso di specie, la Corte di appello non si è attenuto, a tali coordinate ermeneutiche, considerando che non si chiariscono le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle due imprese calatine, soprattutto in considerazione del fatto che il bacino della loro utenza era costituito da privati.

Tanto più che la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, Rv. 283840) ha precisato che ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alla finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale fibrillazione o crisi strutturale del sodalizio.

La condotta del concorrente esterno - per essere punibile - non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come frammento (la realizzazione 14 tJ dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita dell'organismo criminale.

Vi sono infatti compiti che - per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti non associati posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza - è necessaria una costante interazione tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare per finalità personali concorrenti attività strumentali così accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto.

In questo ordine di idee, la Corte di appello di Caltanissetta avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la persistenza e la continuità sia del sodalizio mafioso sia del rapporto di esso con la ditta del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del tempo, per come contestato, in epoca successiva al 2001 in modo da connotare i due episodi ritenuti intimidatori ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 in termini del contributo sopra enunciato, spiegando gl;elementi di prova da cui desumere le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo all'impresa di [OSCURATO:PERSONA].

3. All'914ccoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue il rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 13:49 l'udienza viene sospesa Alle ore 14:59 l'udienza riprende. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dell'8 novembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa il 20 novembre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., poiché in provincia di [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte della c.d. "famiglia di [OSCURATO:PERSONA]" articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" dagli anni Novanta sino al mese di dicembre 2017; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., perché, quale imprenditore titolare di un impianto per la produzione di calcestruzzo (insieme a [OSCURATO:PERSONA]), nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] dalla fine degli anni Novante sino al 2017, aveva favorito l'attività dell'organizzazione criminale e aveva svolto il ruolo di intermediario tra l'associazione mafiosa "cosa nostra" e le ditte che eseguivano lavori edili pubblici e privati e aveva reso edotti gli affiliati dello svolgimento dei lavori edili sul territorio in cambio del sostegno mafioso per il conseguimento di forniture di calcestruzzo a danno di altre ditte (circostanza che gli aveva permesso di non doversi attenere a parametri concorrenziali). La Corte di appello ha evidenziato che, dalle intercettazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evinceva il ruolo di comando a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (sia pure con ruolo subordinato rispetto a quello svolto dal capo cosca «zio Turi» [OSCURATO:PERSONA]), per la riscossione di crediti e il pagamento delle somme estorte ad imprenditori locali in favore della cosca costituente un'articolazione dell'associazione mafiosa detta «cosa nostra», nonché sul regime di monopolio che la ditta riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e Falzone aveva assunto nella vendita del calcestruzzo, grazie alla compiacenza del sodalizio riferibile a [OSCURATO:PERSONA] nella parte bassa di [OSCURATO:PERSONA], realizzata in cambio di intermediazioni con altre ditte per il pagamento delle estorsioni localmente denominate «messe a posto». [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto per la riscossione di un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], per la risoluzione delle questioni legate ad uno sconfinamento di cavalli e per prevenire la reazione delittuosa a seguito del duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 18 luglio 2015 (fatto dal quali si evinceva il potere di [OSCURATO:PERSONA] di opporre il veto sul progetto omicidiario conseguente al duplice omicidio). Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avevano indicato un intervento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] quale ambasciatore del reggente di quel t r U periodo della cosca presso [OSCURATO:PERSONA] (esponente della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]), che gestiva tutte le estorsioni per conto dell'organizzazione in tutta la provincia di [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a tutelare la posizione della ditta [OSCURATO:PERSONA]Falzone di cui intendeva procurare l'esenzione dal c.d. pizzo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva chiarito di aver avuto con [OSCURATO:PERSONA] strettissimi rapporti personali sino al 2005 e che vi era stato un sostegno economico del boss [OSCURATO:PERSONA] a soggetti a lui riconducibili (come [OSCURATO:PERSONA] ucciso nel 2000 da Angelo di Dio e [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] è quindi progressivamente passato da vittima delle estorsioni di Mililli e Minicapilli del 1997 a colluso con la cosca, dapprima rivolgendosi a Timpanaro, soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA], e poi a [OSCURATO:PERSONA], dal quale il [OSCURATO:PERSONA] si era recato accompagnato da [OSCURATO:PERSONA]; successivamente, Falzone (coimputato) socio di [OSCURATO:PERSONA], si recava da [OSCURATO:PERSONA] per invocare l'esenzione dal pizzo a seguito della pregressa intercessione del [OSCURATO:PERSONA]. Nello stesso anno, [OSCURATO:PERSONA] si era prestato a fungere da intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e l'impresa palermitana incaricata della realizzazione di un tratto curvilineo dallo svincolo dell'autostrada per andare verso [OSCURATO:PERSONA] bassa. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l'episodio narrato dal fratello Carmelo riguardante l'impegno preso dal [OSCURATO:PERSONA] per garantirgli l'esonero dalle estorsioni per i lavori in corso nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca padroneggiato da [OSCURATO:PERSONA]. A questo scopo era stato dato un assegno a [OSCURATO:PERSONA], per rimborsargli quanto lo stesso Di venti aveva sborsato a [OSCURATO:PERSONA] per l'abbandono di questo progetto estorsivo. [OSCURATO:PERSONA], figlio del capomafia [OSCURATO:PERSONA], aveva ricostruito i rapporti tra i soci [OSCURATO:PERSONA] e Falzone e il padre il quale non li aveva sottoposti ad estorsione ma, in cambio, aveva ricevuto gratuitamente forniture di calcestruzzo. In particolare, il collaboratore di giustizia aveva riferite sulla estorsione procurata da [OSCURATO:PERSONA] e praticata in danno dell'impresa di Palermo che stava effettuando i lavori in un tratto di strada curvilineo nella zona di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che il padre, per compensarlo di una precedente fornitura di calcestruzzo effettuata, aveva deciso di lasciare nelle mani dell'imputato il provento della cosiddetta messa a posto, mentre venivano procacciati da parte di Leonardo occasioni di lavoro, sicché secondo i giudici di appello tali dichiarazioni costituivano riscontro alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avendo preso parte alla prima parte della medesima vicenda, non era a conoscenza dei dettagli riguardanti la successiva definizione della stessa su tale aspetto; il procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] era stato definito con il patteggiamento. 3 ; Il mercato della fornitura del calcestruzzo era quindi alterato, secondo la Corte di appello che ha dato così credito al collaboratore di giustizia, per il fatto che le forniture venivano ripartite tra l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] e quella concorrente di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito, inoltre, hanno valorizzato altre dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo di Dio, [OSCURATO:PERSONA] e Liborio di Dio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito a finanziare la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] mediante forniture gratuite di calcestruzzo dei singoli associati allorquando costoro ne avevano avuto necessità, com'era capitato a [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore la Delia; il collaboratore aveva, quindi, ricostruito due fasi nella gestione del rapporto della cosca col [OSCURATO:PERSONA]: nella prima, l'imprenditore avrebbe ricambiato mediante fornitura gratuita di calcestruzzo agli associati le commesse che la consorteria mafiosa gli aveva procurato; nella seconda fase, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a pagare tali commesse alla cosca con denaro contante nella misura di 2.000 lire a metro cubo. In questo senso, secondo il giudice di merito, coincidevano anche le dichiarazioni di Angelo di Dio, che aveva riferito l'ammontare del compenso di 2.000 lire per ogni metro cubo di calcestruzzo venduto alle ditte procurate dalla cosca. E' sato preso in considerazione anche il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liborio di Dio (padre di Angelo e cognato di [OSCURATO:PERSONA]), che aveva riferito di una riunione con [OSCURATO:PERSONA] alla quale [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di partecipare, accettandone tuttavia l'esito. La riunione avrebbe avuto per oggetto l'equiparazione dei due imprenditori operanti nel settore ([OSCURATO:PERSONA] e Riccardi), in tal modo superando le preferenze che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato nei riguardi della ditta di [OSCURATO:PERSONA], mentre Liborio di Dio propendeva per una equiparazione. In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi a Riccardi aveva detto che, nel caso in cui avesse voluto condividere con [OSCURATO:PERSONA] l'accesso a tale mercato, avrebbe dovuto versare un importo di danaro di 5.000 lire al metro cubo, così tentando di scoraggiare Riccardi, distorcendo volutamente quanto effettivamente versato da [OSCURATO:PERSONA], cioè la somma di 2.000 lire. Dalla diversa finalità perseguita da detti soggetti, secondo il giudice di merito si evinceva la compatibilità delle due versioni in ordine alla cifra versata da [OSCURATO:PERSONA] alla cosca per ogni metro cubo di calcestruzzo fornito alle ditte procurate dal sodalizio mafioso. In definitiva, il giudice di merito ha ritenuto provato il sostegno dato dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] alle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], mediante la corresponsione di utilità economiche, l'intermediazione nelle estorsioni praticate P 4 ,71( in danno delle altre imprese e la segnalazione di lavori in corso allo scopo di provvedere alla consequenziale "messa a posto". A questo proposito, valorizzando le convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno ritenuto provato il privilegio riconosciutogli dalle predette famiglie mafiose per operare in condizioni di alterazione del mercato locale nelle forniture di calcestruzzo. Nella sentenza impugnata viene sottolineato che di vero e proprio accordo gestito e garantito da "cosa nostra" avevano parlato, altresì, Liborio di Dio e [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo, venivano prese in considerazione le dichiarazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e Rinaldi, nell'ambito delle quali veniva manifestato l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a estromettere [OSCURATO:PERSONA] dal rapporto di fornitura di calcestruzzo che si era assicurato nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e così favorire l'assegnazione della commessa e l'impresa Falzone-[OSCURATO:PERSONA]. In forza di quanto sopra, la Corte di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato a titolo di concorso all'associazione per delinquere di tipo mafioso, definita "cosa nostra", operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], essendosi messo a disposizione delle famiglie mafiose dominanti in [OSCURATO:PERSONA] dalla fine degli anni Novanta e fino al 2016 (epoca della vicenda riferita da [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 125, comma 3, 530 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., perché la Corte di appello avrebbe in maniera apodittica rigettato i motivi di appello, dopo essersi limitata a elencare i profili di accusa già acriticamente recepiti dal giudice di primo grado. In particolare, il giudice di merito non avrebbe spiegato le ragioni per le quali andavano disattesi i rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata dalla difesa l'11 ottobre 2021, nella quale si erano offerte letture alternative delle prove acquisite. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, argomentando in maniera più dettagliata il primo motivo di ricorso, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che le dichiarazioni intercettate (all'interno dell'autovettura) di [OSCURATO:PERSONA] erano delle mere millanterie che lo stesso aveva esplicitato al fine di accreditarsi con l'interlocutore, come da lui stesso chiarito nell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero. La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe spiegato perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al pubblico ministero di non sapere che [OSCURATO:PERSONA] appartenesse all'associazione di tipo mafioso in esame, sicché anche l'espressione intercettata «Carmelo è cosa nostra» andava interpretata diversamente come l'altra espressione «cumanna cca» (qui comanda). 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non era stato dimostrato il legame (o i contatti diretti) dell'imputato con i mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal 1990 al 2017, nonostante fossero stati sentiti i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e nonostante siano stati travati in questo procedimento 9— atti di altri fascicoli degli ultimi venti anni, con i quali erano state effettuate molteplici indagini, che avevano avuto a oggetto le attività delle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] e provincia. Secondo il ricorrente, tale circostanza rendeva contraddittoria la prova della sussistenza del numero delle tre persone, quale elemento necessario al perfezionamento del reato accertato. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto che solo [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] si era presentato in un bar come reggente della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto inverosimile, stante la riservatezza che solitamente contraddistingue gli appartenenti all'associazione di tipo mafioso di "cosa nostra". Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il giudice di merito non avrebbe valutato la verosimiglianza, la precisione, la costanza la reiterazione e la coerenza logica del contenuto delle intercettazioni a danno di [OSCURATO:PERSONA], come, invece, previsto dalla giurisprudenza di legittimità, ma si sarebbe limitato a evidenziare che tali intercettazioni non avessero bisogno di riscontri esterni individualizzanti. In realtà, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati sentiti dal pubblico ministero e avevano escluso che l'imputato appartenesse a "cosa nostra". Nel ricorso, infine, si evidenzia che, nei quattro anni di indagini, non erano emerse condotte penalmente rilevanti poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con motivi nuovi depositati il 4 ottobre 2022, il ricorrente precisa di essersi riferito alle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che gli stessi si erano riferiti a circostanze apprese da altri soggetti che non sono mai stati escussi. Inoltre, la locuzione avvalersi di cui all'art. 416-bis cod. pen. implica una esteriorizzazione della condotta derivante dalla forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo che non è stata rinvenuta negli atti processuali. 6 lut Da ultimo, i giudici di merito non avrebbero considerato che la condotta di accompagnare un imprenditore da un capomafia per chiedere l'esenzione e/o la riduzione del pizzo non costituisce compartecipazione ex art. 416-bis cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Preliminarmente, il ricorrente evidenzia che, in forza dei sei processi penali presi in considerazione dai giudici di merito, era risultato che il potere mafioso dalla seconda metà degli anni Novanta al 2017 era passato di mano tra più famiglie: dapprima [OSCURATO:PERSONA] (c.d. processo Leopardo) che insieme a Mililli e Minicapilli aveva gestito le estorsioni ai danni degli operatori economici; dal 1999, [OSCURATO:PERSONA] della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] era stato soppiantato da esponenti di altre famiglie come [OSCURATO:PERSONA], che aveva accentrato il controllo mafioso dell'intera provincia tranne che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui compagini avevano continuato a godere di una, seppur limitata, autonomia economica e operativa; il potere mafioso, poi era passato a [OSCURATO:PERSONA], esponente della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] che, dal 2006, aveva soppiantato la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle estorsioni in tutta la provincia, tranne nelle città di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto che durante i periodi di detenzione del capo il reggente fosse [OSCURATO:PERSONA]); nel 2014 il c.d. processo [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato il cambiamento ulteriore degli equilibri mafiosi a favore della cosca di Leonforte di [OSCURATO:PERSONA], sicché appariva improbabile che i contenuti degli accordi tra vittime o contigui e ricattatori rimanesse inalterato nel tempo, atteso che il pizzo era oggetto delle più varie spartizioni, secondo regole che subivano improvvise modifiche e conflitti di competenza tra i diversi contrapposti esattori. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è illogica nel momento in cui la Corte di appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] (e coloro che, nel tempo, si erano avvicendati al comando del potere mafioso), il quale si era avvicendato nel potere mafioso, si era arrogato il potere di rilasciare il proprio nulla osta alternativamente all'imputato e a Ricca rdi (pagg. 4 e 46 della sentenza), per poi escludere in modo incomprensibile la penale rilevanza della condotta del solo [OSCURATO:PERSONA], titolare della "IMIC" (l'altra ditta di calcestruzzo avvantaggiata). La Corte di appello, così facendo, avrebbe omesso di considerare che la posizione dell'imputato era di totale soggezione ai voleri dei ricattatori, piuttosto che di complice coinvolgimento con reciproche utilità, nonostante lo stesso giudice di merito avesse omesso di spiegare le modalità attraverso le quali l'associazione per delinquere di tipo mafioso avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle imprese, anche considerando che il bacino di utenza della realtà economica locale era costituito interamente da privati. Vi era invece l'impresa "Sicil concrete" riferibile a [OSCURATO:PERSONA], secondo le sentenze di merito, che aveva ricevuto le commesse dell'università Kore (pag. 234 sentenza di primo grado). Tale impresa era presente a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 224/226) e sarebbe stata appoggiata sul piano commerciale dal potere mafioso, sicché vi sarebbe un'illogicità della sentenza su tale punto, per il fatto che la mafia avrebbe appoggiato un concorrente di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA], su segnalazione di [OSCURATO:PERSONA] (affine di [OSCURATO:PERSONA]) aveva affidato alla ditta dei Gangi la fornitura del calcestruzzo per il parco eolico e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto solo per far "mettere a posto" la ditta di Gangi e non già per impedirne la presenza a [OSCURATO:PERSONA]; infatti, non sono stati compiuti attentati ai suoi danni. Secondo il ricorrente, dall'analisi del fascicolo, l'unico episodio contestato, nel quale astrattamente vi era stata una condotta riferibile alla "messa a posto", riguardava un imprenditore palermitano, ma lo stesso episodio non era stato approfondito e riscontrato: su tale punto, infatti, il giudice di merito aveva affermato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA], senza però considerare che le une erano state rese il 24 marzo 2017 e le altre risalivano al 3 luglio 2001 (ed erano, quindi, conosciute da tutti, compreso [OSCURATO:PERSONA], essendo state rese note nei procedimenti in cui erano state usate). Anche le censure difensive sull'interessamento di Giuseppe di Venti in favore di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Carmelo e [OSCURATO:PERSONA], per indurre [OSCURATO:PERSONA] (sodale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla cosca di [OSCURATO:PERSONA]) a desistere dal tentativo di estorcere il "pizzo" per un appalto nel territorio di sua competenza, non sarebbero state esaminate dalla Corte di appello. Sul punto, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che il fratello, per sdebitarsi del fattivo intervento del ricorrente, lo avrebbe ricompensato girandogli un assegno paro a euro 2.500,00. In particolare, la difesa aveva eccepito che Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] avevano intensi rapporti con la cosca di [OSCURATO:PERSONA], che gli consentivano di poter direttamente intercedere presso il Monachino in favore del fratello costruttore con ben maggiore incisività di quanto ne poteva avere [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la causale della girata dell'assegno evocato da [OSCURATO:PERSONA] andava individuata nei progressi crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] per forniture di calcestruzzo a [OSCURATO:PERSONA], come era stato dimostrato dalla inclusione di tale titolo di credito nella contabilità redatta ed acquisita agli atti delle indagini preliminari (pagina 105 della sentenza di primo grado). Altro punto del ricorso attiene alla figura di [OSCURATO:PERSONA] e dell'atteggiamento protettivo da lui tenuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] dalle pretese estorsive avanzate prima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA], onde inferirne la contiguità dell'imprenditore con la cosca calatina. In merito a tale questione, vi sarebbe stato un disinteresse della Corte di appello, nonostante lo stesso giudice di primo grado avesse evocato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] circa un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale quest'ultimo aveva criticato la gestione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suscitando il nervosismo di [OSCURATO:PERSONA] e il pianto dell'imprenditore (pagina 30 della sentenza di primo grado); inoltre, il giudice di primo grado aveva affermato che vi era stato disinteresse di [OSCURATO:PERSONA] circa la gestione e la distribuzione del provento delle estorsioni subite dagli imprenditori della provincia, avendo quale unico fine quello di mantenere l'autonomia operativa e soprattutto economica della cosca di [OSCURATO:PERSONA] (pagina 34 della sentenza di primo grado e pagina tre della sentenza d'appello). Da questi elementi si evinceva non la finalità di tutelare gli interessi dell'imprenditore, quanto piuttosto quella del mantenimento dell'assoluto incontrastato controllo delle attività economiche soggette al pizzo coattivo (pagina 32 della sentenza impugnata). Se ne doveva dedurre, in definitiva, uno stato di soggezione del ricorrente nei confronti dei numerosi estortori, anche considerando che il giudice di merito non aveva saputo spiegare le modalità con le quali l'organizzazione mafiosa aveva impedito la libera concorrenza degli altri imprenditori nell'acquisizione di commesse di forniture di calcestruzzo, atteso che le sentenze di merito hanno dato conto dell'incontrastata presenza nel mercato di riferimento della società "[OSCURATO:PERSONA]". 3.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., perché i principi giurisprudenziali in tema di concorso esterno in associazione mafiosa e di discrimine fra l'imprenditore "colluso" e l'imprenditore "vittima" avrebbero dovuto imporre di esaminare il rapporto sinallagmatico tra la consorteria criminale e il [OSCURATO:PERSONA], atteso che da tutti gli elementi emersi nel procedimento, evidenziati dalle sentenze di merito, restava escluso che tale condotta avesse influito in minima parte sulla efficacia causale al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio dedito esclusivamente alle estorsioni. Secondo il ricorrente, quindi, vi sarebbe un conflitto della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità espressa dalle Sezioni unite nei processi "Carnevale", "Mannino" e "Impastato", rispettivamente nel 2002, nel 2005 e nel 2015, sul concorso esterno nell'associazione mafiosa, per la quale il contributo del concorrente esterno deve porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività esecutive del programma criminoso, così da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita nell'organismo criminale. Nel caso di specie, invece, l'imputato, a fronte del periodico pagamento del "pizzo" (in natura, mediante forniture gratuite di calcestruzzo, o in denaro), non aveva conseguito alcun vantaggio illecito in termini di acquisizione di supremazia commerciale, ottenuta mediante il violento allontanamento di eventuali concorrenti del mercato territoriale del calcestruzzo, aspirando unicamente ad assicurare la sopravvivenza della propria azienda. Del pari erronea si rivelava l'asserita conclusione di un contratto illecito, perché la prestazione sinallagmatica presuppone di necessità una condizione di parità di autodeterminazione da parte dei contraenti, requisiti entrambi esclusi con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], che ha sempre dovuto cedere alle condizioni impostegli dai suoi aguzzini. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., perché, in ordine alla prescrizione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che i collaboratori di giustizia si erano fermati a riferire fatti fino all'anno 2001; successivamente, vi erano stati soltanto due episodi relativi alle intimidazioni subite da [OSCURATO:PERSONA] del 2016 e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2013, sulla cui palese inconsistenza si è già detto; pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe necessario applicare la disciplina antecedente la novella introdotta dalla legge n. 251 del 2005, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato in tutti i motivi che essendo tutti inerenti il profilo probatorio del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. vengono qui trattati unitariamente. La Corte di appello ha preliminarmente evidenziato che, dalle emergenze ricavabili dalle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, era possibile evincere l'operatività nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] dell'associazione per delinquere di tipo mafioso definita "cosa nostra", storicamente articolata in cinque famiglie insediate in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che, le conversazioni intercettate il 14 novembre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] (il quale era risultato appartenere all'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia di Leonforte e non era consapevole delle attività tecniche in corso di esecuzione) e [OSCURATO:PERSONA] avevano disvelato elementi utili a fare chiarezza riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che il primo aveva affermato che l'imputato apparteneva a "cosa nostra". Anche dalle intercettazioni del 18 novembre 2016 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figlio del predetto Salvatore) era emerso che [OSCURATO:PERSONA] fosse colui che comandava sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] (risultando secondo solo al capomafia [OSCURATO:PERSONA]). Infine, dalle intercettazioni effettuate il giorno 1 giugno 2015 tra [OSCURATO:PERSONA], la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e la figlia Claudia, era emerso che il primo, spinto dalla necessità di sanare un diverbio insorto tra il genero e un terzo soggetto di [OSCURATO:PERSONA] per questioni inerenti uno sconfinamento di cavalli, aveva ipotizzato di rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA], non escludendo comunque la possibilità di ricorrere direttamente a [OSCURATO:PERSONA] (definito "zu Turiddu"). Secondo la Corte di appello, la bontà di tali dichiarazioni non poteva essere messa in discussione dal fatto che i relativi contenuti potessero essere stati influenzati dal colloquio investigativo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e un poliziotto il 13 novembre 2015, posto che lo stesso si era già espresso in passato in termini del tutto sovrapponibili a quelli utilizzati dagli interlocutori in occasione delle attività tecniche risalenti a epoca successiva. Successivamente, dall'intercettazione del 3 marzo 2016 era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati convocati da [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva richiamati per problemi relativi a forniture di calcestruzzo dallo stesso autorizzate. Con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (persona definitivamente condannata per il reato di associazione di tipo mafioso, commesso fino al 2001, e per vari episodi estorsivi aggravati dal c.d. metodo mafioso, commessi in concorso 11 o con Leonardo, vertice della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], soggetto deputato dal sodalizio a porre in essere le estorsioni quando Leonardo era stato allontanato dal territorio per vicissitudini giudiziarie), la Corte di appello ha evidenziato che lo stesso, sentito il 24 marzo 2017, aveva riferito di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] (presso [OSCURATO:PERSONA]), che si era a lui presentato in funzione vicaria rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (alla cui famiglia lo stesso apparteneva) perorando l'esenzione dalle estorsioni 1f > degli imprenditori Venti e Falzone. Il collaboratore, inoltre, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era colui che sottoponeva a estorsione le imprese che operavano a [OSCURATO:PERSONA] e si occupava di recapitare i messaggi di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di merito, infine, ha evidenziato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] era del tutto disinteressato alla spartizione dei ricavi illeciti raccolti a livello provinciale e alle faide che avevano creato opposizioni tra le rimanenti famiglie operanti sul medesimo territorio - avevano trovato riscontro nel contenuto delle intercettazioni prog. 23448 del 3 marzo 2016, dalle quali si evinceva che [OSCURATO:PERSONA], riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato che questi era un personaggio abbastanza riservato nel panorama associativo che «mangiava da solo e non guardava nessuno». Ulteriori elementi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione ex art. 416- bis cod. pen. erano emersi dalle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il 18 luglio 2015) e - nello specifico - dal contenuto del dialogo intercorso il 2 agosto 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell'imputato) e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale quest'ultimo si voleva sincerare del fatto che il padre del primo non lo avesse considerato corresponsabile dei furti per i quali si riteneva che Marcellino fosse stato ucciso (vi era prova che lo stesso Folisi, il 12 agosto 2015, aveva poi incontrato l'imputato presso la sua azienda agricola, al fine di giurare ancora una volta la sua estraneità a tali furti). Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che, preliminarmente alla commissione del duplice omicidio, persone estranee al paese si erano rivolte al padre al fine di richiedergli la necessaria autorizzazione, ottenendo il relativo nulla osta. La Corte di appello, quindi, ha fornito ampia e ineccepibile motivazione ed ha evidenziato che tali emergenze dimostravano adeguatamente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], secondo solo a [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri, infatti, che la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661).Dal contenuto delle intercettazioni era emerso l'effettivo esercizio di poteri di signoria mafiosa nell'ambito del territorio di riferimento. Su tale punto, secondo il giudice di merito, apparivano particolarmente rilevanti le parole del figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto il potere del padre di opporre il veto sul sopra citato progetto omicidiario, potere che poteva spettare solo a chi esercitava una signoria mafiosa sul territorio. Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, infatti, è necessario (e sufficiente) che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617). Stante la pregnanza dei suddetti elementi indicati in sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare il suo pieno e costante inserimento nel sodalizio mafioso, tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio hanno trovato implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado ivi richiamata, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. A tal fine, giova evidenziare che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455). La figura del c.d. imprenditore colluso (e, quindi, colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità) si . /f/ deve, però, differenziare dalla figura del c.d. imprenditore vittima, colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a ridurre tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318). La differenza tra le due figure si colloca quindi nel diverso atteggiarsi dal punto di vista materiale e psicologico del rapporto del singolo con la societas sceleris: l'imprenditore vittima si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe o lo induce a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. L'imprenditore può, invece, reputarsi "colluso" allorquando abbia posto in essere condotte nell'ambito di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè aderisca alla "clausola contrattuale" impostagli dalla societas - sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale. Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria (che, quindi, vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi), nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di timore psicologico nei confronti dell'altro contraente, ma accetta di versare le somme quale mera clausola di un accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica. Nel caso di specie, la Corte di appello non si è attenuto, a tali coordinate ermeneutiche, considerando che non si chiariscono le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle due imprese calatine, soprattutto in considerazione del fatto che il bacino della loro utenza era costituito da privati. Tanto più che la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, Rv. 283840) ha precisato che ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alla finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale fibrillazione o crisi strutturale del sodalizio. La condotta del concorrente esterno - per essere punibile - non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come frammento (la realizzazione 14 tJ dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita dell'organismo criminale. Vi sono infatti compiti che - per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti non associati posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza - è necessaria una costante interazione tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare per finalità personali concorrenti attività strumentali così accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto. In questo ordine di idee, la Corte di appello di Caltanissetta avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la persistenza e la continuità sia del sodalizio mafioso sia del rapporto di esso con la ditta del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del tempo, per come contestato, in epoca successiva al 2001 in modo da connotare i due episodi ritenuti intimidatori ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 in termini del contributo sopra enunciato, spiegando gl;elementi di prova da cui desumere le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo all'impresa di [OSCURATO:PERSONA]. 3. All'914ccoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue il rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra
Sentenza Cassazione n. 06608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris