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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26996/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PISAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 23/03/2022 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ricorre avverso l'ordinanza del 23 marzo 2022 del Tribunale di Pisa che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due di arresto ed euro 800,00 di ammenda, precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Pisa con sentenza divenuta definitiva il 21 maggio 2010, e del beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 150,00 di multa, precedentemente allo stesso concesso dal Tribunale di Pisa con sentenza divenuta definitiva il 15 aprile 2011.

Il pubblico ministero aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2011, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dei due provvedimenti concessivi dei benefici, aveva commesso un ulteriore reato, in ordine al quale era stato condannato con sentenza divenuta definitiva in data 25 novembre 2017.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i benefici non potevano essere revocati, posto che il nuovo reato non era della stessa indole rispetto a quelli per il quale erano state sospese le pene.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la commissione nei termini stabiliti di un ulteriore delitto è sempre causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, quale che sia la sua natura, perché l'identità dell'indole del reato, menzionata nell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., sarebbe riferibile esclusivamente alle contravvenzioni e non si estenderebbe ai delitti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383).A fondamento di tale conclusione, è stato valorizzato il dato letterale dell'enunciato normativo, osservando che nell'espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole», contenuta nel primo comma del citato articolo, la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca in ogni caso, quale che ne sia la natura.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PISAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 23/03/2022 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ricorre avverso l'ordinanza del 23 marzo 2022 del Tribunale di Pisa che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due di arresto ed euro 800,00 di ammenda, precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Pisa con sentenza divenuta definitiva il 21 maggio 2010, e del beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 150,00 di multa, precedentemente allo stesso concesso dal Tribunale di Pisa con sentenza divenuta definitiva il 15 aprile 2011. Il pubblico ministero aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2011, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dei due provvedimenti concessivi dei benefici, aveva commesso un ulteriore reato, in ordine al quale era stato condannato con sentenza divenuta definitiva in data 25 novembre 2017. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i benefici non potevano essere revocati, posto che il nuovo reato non era della stessa indole rispetto a quelli per il quale erano state sospese le pene. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la commissione nei termini stabiliti di un ulteriore delitto è sempre causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, quale che sia la sua natura, perché l'identità dell'indole del reato, menzionata nell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., sarebbe riferibile esclusivamente alle contravvenzioni e non si estenderebbe ai delitti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383).A fondamento di tale conclusione, è stato valorizzato il dato letterale dell'enunciato normativo, osservando che nell'espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole», contenuta nel primo comma del citato articolo, la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca in ogni caso, quale che ne sia la natura. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
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